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AS 2003 3413

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per il primo ciclo di studi in scienze farmaceutiche all'Università di Neuchâtel

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il primo ciclo di studi in scienze farmaceutiche all’Università di Neuchâtel

del 3 settembre 2003

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame (modulo speciale) applicato al primo ciclo di studi in scienze farmaceutiche dell’Università di Neuchâtel (primo ciclo).

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti del primo ciclo e disciplina i primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista. 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’OPMed.

Sezione 2: Composizione degli studi e programmi d’insegnamento

Art. 3 Composizione degli studi

1 Il primo ciclo costituisce lo studio di base.

2 Durante il primo ciclo si tengono due esami propedeutici.

Art. 4 Programmi d’insegnamento Il primo ciclo verte sull’acquisizione delle basi di scienze naturali (segnatamente matematica, informatica, fisica, biologia, chimica analitica, inorganica, organica e

RS 811.112.58 1 RS 811.112.1

2003-1232 3413

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento RU 2003 e d’esame per il primo ciclo di studi in scienze farmaceutiche all’Università

fisica) e di biomedicina (segnatamente introduzione alle scienze farmaceutiche, anatomia/fisiologia).

Sezione 3: Disposizioni generali relative agli esami

Art. 5 Informazione agli studenti All’inizio di ogni anno accademico, l’Università di Neuchâtel comunica per scritto agli studenti: a. i programmi d’insegnamento determinanti per gli esami; b. la materia di ogni singola prova d’esame; c. le modalità seguite per ogni singola prova d’esame; d. nel caso di singole prove d’esame che comportano diversi esami parziali: i criteri di ponderazione dei singoli esami parziali per il calcolo dei voti principali; e. le condizioni per il rilascio di attestati di studio; f. le caratteristiche della pratica ospedaliera.

Art. 6 Ammissione agli esami

1 Sono ammessi agli esami gli studenti che hanno seguito il programma d’insegna-

mento prescritto dall’Università di Neuchâtel e che hanno superato i test di verifica intermedi. 2 L’Università di Neuchâtel rilascia gli attestati di studio e segnala alla Giunta diret- tiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) i nominativi degli studenti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1. 3 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione agli esami di un candidato o alla revoca di un’ammissione già concessa.

Art. 7 Esaminatori, valutazione

1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato al programma

d’insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su propo- sta dell’Università di Neuchâtel. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e pratici sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente il presidente locale o un suo supplente. Gli esami pratici sono sorvegliati per campione dal presidente locale o da un suo supplente.

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Art. 8 Comunicazione dei risultati 1 L’Università di Neuchâtel comunica al presidente locale i risultati degli esami.

2 Il presidente locale comunica agli studenti il risultato finale dell’esame mediante decisione formale.

Art. 9 Promozione Sono ammessi all’anno di studio successivo gli studenti che hanno superato l’esame complessivo dell’anno di studio frequentato.

Art. 10 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dal modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame comparabile nelle professioni mediche (modulo speciale o corso di studi convenzionale in altre facoltà).

Sezione 4: Esami propedeutici

Art. 11 Periodo, composizione, ammissione e voti

1 Il primo e il secondo esame propedeutico si tengono durante e/o alla fine del

corrispondente anno di studio.

2 Il primo e il secondo esame propedeutico comprendono ciascuno quattro singole

prove d’esame, che possono consistere in uno o più esami parziali.

3 Sono ammessi al secondo esame propedeutico gli studenti che:

a. hanno frequentato un corso di samaritano conforme al programma di forma- zione della Federazione svizzera dei samaritani; b. hanno svolto una pratica ospedaliera della durata di almeno sei settimane. 4 Per ogni singola prova d’esame viene assegnato un voto principale calcolato sulla media ponderata dei voti dei relativi esami parziali e arrotondato al mezzo punto. Gli esami parziali possono essere valutati al decimo di punto.

Art. 12 Risultato e ripetizione 1 Il primo e il secondo esame propedeutico sono considerati non superati se più di due voti principali sono inferiori al 4 o se un voto principale è inferiore al 3.

2 Ogni esame propedeutico può essere ripetuto una sola volta.

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Sezione 5: Tasse e indennità

Art. 13 Tasse Per ciascun esame propedeutico è prelevata una tassa d’esame di 200 franchi.

Art. 14 Indennità per liberi professionisti I farmacisti liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle indennità disciplinate dagli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19842 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche.

Sezione 6: Verifiche e modifiche del modulo speciale

Art. 15 Verifiche Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue verifiche.

Art. 16 Comunicazione di modifiche Le modifiche della presente ordinanza sono comunicate per scritto agli studenti entro l’inizio del pertinente anno accademico.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 17 Disposizioni transitorie

1 Il presente modulo speciale si applica agli studenti del primo anno a partire

dall’anno accademico 2003/2004 e agli studenti del secondo anno a partire dall’anno accademico 2004/2005. 2 Per gli studenti che hanno iniziato gli studi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, l’esame di scienze naturali e quello delle materie farmaceutiche fondamentali si tengono secondo il diritto anteriore. A detti studenti si applicano le disposizioni vigenti presso la sede dell’Università dove studiano. Essi devono svol- gere il periodo di pratica ospedaliera, della durata ridotta di 4 settimane, prima dell’inizio del terzo anno di studio. 3 Agli studenti che non hanno superato l’esame di scienze naturali prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il presente modulo speciale. 4 L’esame relativo alle materie farmaceutiche fondamentali secondo il diritto ante- riore si svolge per l’ultima volta nel 2005.

2 RS 811.112.11

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5 La Giunta direttiva decide in merito alla continuazione degli studi secondo il

presente modulo speciale, su proposta dell’Università di Neuchâtel.

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2003.

3 settembre 2003 Il Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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