AS 2003 343
Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera
Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera
Modifica del 20 dicembre 2002
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del 13 aprile 19991 concernente l’assicurazione della qualità nella pro- duzione lattiera viene modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFE concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera
Art. 4 cpv. 2 2 I bollettini di consegna per i fanghi di depurazione vanno conservati per tre anni.
Art. 13 Registrazione dei risultati dei controlli I risultati dei controlli giusta l’articolo 12 vanno annotati per scritto e conservati per tre anni.
Art. 15 cpv. 2
2 Le iscrizioni vanno conservate per tre anni.
Art. 20 cpv. 8 8 Per la disinfezione dei capezzoli possono essere utilizzate unicamente le sostanze autorizzate dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
Art. 21 Principio Gli impianti di mungitura e le attrezzature per il latte vanno puliti, disinfettati e mantenuti in modo da non compromettere la qualità del latte.
1 RS 916.351.021.1
2002-2759 343
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 2003
Art. 25 cpv. 4 4 Per gli impianti di mungitura in stalle a stabulazione fissa e le sale di mungitura dotate di un impianto per la pulizia completamente automatico o con dosaggio automatico del detergente, il tempo di pulizia, la temperatura all’inizio e alla fina dell’operazione e la quantità di detergente usato devono essere controllati regolar- mente nonché registrati almeno una volta al mese. Le iscrizioni vanno conservate per almeno tre anni.
Art. 31 cpv. 1 e 2
1 Durante o immediatamente dopo la mungitura, il latte va filtrato attraverso un
apparecchio di filtrazione idoneo per le derrate alimentari e attraverso un filtro ovattato o di stoffa non tessuta. Sono autorizzati soltanto filtri monouso da sostituire prima di ogni mungitura. 2 Qualora venissero utilizzati altri tipi di filtro idonei per le derrate alimentari, il produttore deve esigere dal fabbricante o dal fornitore la prova che hanno la stessa efficacia filtrante. L’utilizzazione di filtri che influiscono sul numero di cellule è proibita.
Art. 32 cpv. 2 periodo introduttivo, lett. b e c
2 Deroghe sono ammesse unicamente alle condizioni seguenti:
b. se il latte viene utilizzato per la fabbricazione di latte di consumo o di pro- dotti a base di latte pastorizzato, uperizzato o sterilizzato, la prima mungitu- ra può essere immagazzinata per 48 ore al massimo prima del trasporto verso l’azienda di trasformazione; c. se il latte è destinato alla trasformazione in prodotti a base di latte crudo o termizzato, la durata di immagazzinamento deve essere conforme alle istru- zioni del capo dell’azienda di trasformazione.
II L’allegato 2 è modificato come segue:
N. 4.2
4.2 Oneri generali
– Solo l’azienda che trasforma il latte dell’azienda di produzione può ritirare il siero non pastorizzato o gli altri sottoprodotti liquidi del latte non pastoriz- zati. – I recipienti per il trasporto del latte possono essere utilizzati per il ritiro ma non per l’immagazzinamento di siero e di altri sottoprodotti liquidi del latte. Subito dopo il trasporto vanno puliti e disinfettati.
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Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 2003
– I recipienti per l’immagazzinamento e il trasporto dopo lo svuotamento devono essere puliti e disinfettati almeno una volta alla settimana. – È proibito alimentare gli animali mediante abbeveratoi automatici. – Gli abbeveratoi devono essere svuotati completamente ogni giorno, puliti con acqua e disinfettati almeno una volta alla settimana. – Il luogo in cui si somministrano il siero o altri sottoprodotti liquidi del latte deve essere mantenuto pulito.
N. 4.3
4.3 Oneri speciali concernenti la somministrazione di siero non
conservato o di altri sottoprodotti liquidi del latte non conservati Il siero e gli altri sottoprodotti liquidi del latte ritirati la sera del giorno precedente o il mattino, devono essere somministrati al più tardi entro mezzogiorno (presso le aziende di estivazione: entro il giorno stesso).
L’allegato 3 è modificato come segue: Concerne solamente il testo francese
III La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2003.
20 dicembre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
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