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AS 2003 3431

Scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla collaborazione tra le autorità svizzere e liechtensteinensi in materia di aviazione civile (con allegati)

Scambio di note del 27 gennaio 2003 tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla collaborazione tra le autorità svizzere e liechtensteinensi in materia di aviazione civile

Entrato in vigore il 27 gennaio 2003

Traduzione1 Ambasciata del Berna, 27 gennaio 2003 Principato del Liechtenstein

Dipartimento federale degli affari esteri Berna

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein esprime al Dipartimento federale de- gli affari esteri la sua massima considerazione e ha l’onore di confermare la ricevuta della sua nota del 27 gennaio 2003, del tenore seguente:

«Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di sottoporle il seguente affare: In virtù dell’appartenenza del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo2 (SEE) e dell’applicabilità al Principato, dal 1° gennaio 2002, del diritto SEE in materia di aviazione civile, in particolare dell’allegato XIII capitolo VI lette- re ii) - vi) dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, e della conseguente neces- sità di una propria legislazione aeronautica nel Liechtenstein, considerati i colloqui avuti su detto affare, il Consiglio federale svizzero propone al Governo del Princi- pato del Liechtenstein che lo Scambio di note del 25 gennaio 19503, tra la Svizzera e il Liechtenstein, concernente l’esercizio della vigilanza dell’aeronavigazione nel Principato da parte delle autorità svizzere sia abrogato e sostituito dallo Scambio di note seguente:

I Il Governo del Principato del Liechtenstein si dichiara d’accordo che la legislazione aeronautica svizzera venga applicata al territorio del Principato dalle competenti autorità svizzere, sempre che, in virtù dell’appartenenza del Principato allo Spazio

RS 0.748.095.14

1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 3431).

2 FF 1992 IV 1 3 RU 1973 973

2002-2159 3431

Collaborazione in materia di aviazione civile. Scambio di note con il Liechtenstein RU 2003

economico europeo, non si applichi il diritto SEE e che non ne risulti obbligatoria- mente una competenza liechtensteinense in materia. Gli atti normativi svizzeri applicabili nel Principato del Liechtenstein con l’entrata in vigore del presente Accordo sono enumerati nell’Allegato I, i trattati internazio- nali applicabili nel Liechtenstein nell’Allegato II. I complementi e le modifiche degli allegati verranno comunicati al Principato in analogia con la procedura usuale nell’ambito della revisione degli allegati del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19234 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, dopo che si sarà giunti a un’intesa in merito al loro inserimento negli allegati (pari- menti nell’ambito dell’usuale procedura di revisione). Da parte sua, il Governo del Principato provvede alla pubblicazione nel Landesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale). Gli allegati formano parte integrante del presente Accordo. I compiti riservati a un’autorità federale in virtù del diritto svizzero applicabile sono soprattutto:

1. la perizia tecnica dei progetti d’aerodromi e l’adozione di prescrizioni

sull’infrastruttura;

2. l’immatricolazione d’aeromobili liechtensteinensi nella matricola liechten-

steinense tenuta dall’Ufficio federale dell’aviazione civile e nel registro aeronautico svizzero; 3. il controllo tecnico e l’attestato di navigabilità degli aeromobili liechtenstei- nensi e dei loro accessori; 4. il controllo di polizia aerea dell’aviazione liechtensteinense in connessione con gli organi di polizia aerea locali;

5. la definizione di misure amministrative concernenti la polizia aerea;

6. la denuncia alle autorità liechtensteinensi ai fini del perseguimento delle

infrazioni alle norme di polizia aerea; per quanto concerne la procedura vi- gono i disposti degli articoli 27–32 del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein; 7. l’inchiesta amministrativa e l’interpretazione tecnica degli infortuni e incon- venienti aerei.

II Per delimitare quanto più chiaramente possibile diritti e doveri reciproci delle com- petenti autorità liechtensteinensi e svizzere nell’applicazione della legislazione ae- ronautica svizzera sul territorio del Principato del Liechtenstein, vengono convenuti i seguenti disposti:

1. Ove la legislazione aeronautica svizzera preveda una concessione deducibile

dal diritto di sovranità (concessione per il trasporto commerciale mediante servizi aerei regolari, concessione per la costruzione e l’esercizio d’aero- dromi pubblici), il Governo del Principato del Liechtenstein è, in ultima

4 RS 0.631.112.514

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analisi, autorità competente. Detto Governo si porrà nondimeno in contatto con la competente autorità svizzera e rinuncerà al rilascio della concessione ove tale autorità ne dichiarasse inadempiute le premesse. L’eventuale svan- taggio economico per aziende svizzere d’aerodromi o aerotrasporti non potrà, dall’autorità svizzera competente, essere assunto quale motivo per raccomandare il diniego della concessione. 2. Per contro, le competenti autorità svizzere hanno facoltà, in tutti i casi nei quali la legislazione aeronautica svizzera prevede il rilascio d’autorizzazioni di polizia o di licenze, di trattare direttamente con i postulanti liechtenstei- nensi e d’effettuare tali rilasci. Se è implicato l’interesse pubblico (per es. autorizzazione d’aerodromi privati, di giornate aviatorie ecc.), il rilascio avverrà solamente previo accordo delle competenti autorità liechtensteinen- si. Le autorità competenti giungono a un’intesa in merito alla procedura concreta.

3. Ove la legislazione aeronautica svizzera preveda decisioni giudiziarie o

sentenze penali, la procedura è retta dai disposti 27–32 del precitato Trattato di unione doganale 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein. 4. Gli aeromobili liechtensteinensi verranno iscritti nella matricola liechten- steinense tenuta dall’Ufficio federale dell’aviazione civile e porteranno il marchio d’immatricolazione svizzero. Recheranno nondimeno lo stemma liechtensteinense, conformemente alle prescrizioni applicabili dall’Ufficio federale dell’aviazione civile. 5. Ove la legislazione aeronautica svizzera preveda la stipulazione di un’assi- curazione per responsabilità civile presso una compagnia d’assicurazione all’uopo riconosciuta in Svizzera, questa condizione vale parimenti per l’applicazione della legislazione aeronautica svizzera nel Principato.

6. Le competenti autorità svizzere sono autorizzate a mettersi direttamente in

rapporto con il Governo principesco, per ogni questione riguardante l’applicazione della legislazione aeronautica svizzera, oppure con la Polizia nazionale del Principato, per le questioni di polizia d’importanza secondaria.

III Su incarico del Principato del Liechtenstein, la Svizzera svolge compiti amministra- tivi che risultano dalla partecipazione del Principato allo Spazio economico euro- peo. I dettagli verranno disciplinati in relativi accordi amministrativi tra le compe- tenti autorità svizzere e liechtensteinensi.

Collaborazione in materia di aviazione civile. Scambio di note con il Liechtenstein RU 2003

IV Lo Scambio di note dei 1°/9 maggio 20005 tra la Svizzera e il Principato del Liech- tenstein per disciplinare il sorvolo del territorio del Liechtenstein da parte di aero- mobili militari e altri aeromobili di Stato permane in vigore, indipendentemente dall’abrogazione dello Scambio di note del 25 gennaio 1950. Se il Governo del Principato del Liechtenstein accetterà quanto precede, la presente nota e la nota di risposta del Principato del Liechtenstein costituiranno una conven- zione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, convenzione che entrerà in vigore con la ricevuta della nota di risposta del Principato del Liechtenstein. Modifi- che possono essere decise in ogni momento di comune accordo. Ciascuna Parte può disdirla in ogni momento mediante preavviso di un anno. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie questa occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’assicurazione della sua alta consi- derazione.»

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein si pregia di rendere nota al Diparti- mento federale degli affari esteri l’accordo delle competenti autorità liechtensteinen- si con la precedente nota. La nota del Dipartimento e la presente nota di risposta co- stituiranno una convenzione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, con- venzione che entrerà in vigore il 27 gennaio 2003. L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considera- zione.

5 RS 0.748.095.141

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