AS 2003 3491
AS 2003 3491
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 19 settembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 50 cpv. 3
3 Se il Consiglio federale prolunga la durata massima dell’indennità per lavoro
ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI, art. 57b OADI), per ogni periodo di conteggio dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti: a. un giorno di attesa per i primi sei periodi di conteggio; b. due giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2003.
19 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.02
2003-1866 3491
Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2003