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AS 2003 3491

AS 2003 3491

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 19 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 3

3 Se il Consiglio federale prolunga la durata massima dell’indennità per lavoro

ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI, art. 57b OADI), per ogni periodo di conteggio dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti: a. un giorno di attesa per i primi sei periodi di conteggio; b. due giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2003.

19 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 837.02

2003-1866 3491

Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2003

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