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AS 2003 356

Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio

Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio

Modifica del 20 dicembre 2002

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del 13 aprile 19991 concernente l’assicurazione della qualità nella sta- gionatura e nel preimballaggio del formaggio viene modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFE concernente l’assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio

Modifica di termini Nell’allegato 1 il termine «Staphylococcus aureus» viene sostituito da «stafilococchi a coagulasi positiva».

Art. 3 cpv. 5 5 Le aziende ammesse devono annunciare al servizio d’ispezione le essenziali modi- fiche architettoniche o aziendali, concernenti in particolare la suddivisione dei locali o l’utilizzazione di questi ultimi. Al termine dei lavori di modifica, la documenta- zione utile deve essere inoltrata immediatamente. Il servizio d’ispezione esamina se le condizioni per l’ammissione dell’azienda sono ancora adempite.

Art. 17 cpv. 1 Abrogato

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati come segue:

Allegato 1 n. 3, 3a e 4a linea Abrogate

1 RS 916.351.021.4

356 2002-2760

Assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio RU 2003

N. 4

4. Criteri analitici: germi testimoni della carenza di igiene

Prodotti Tipo di germi Requisiti UFC/g

Formaggio extra duro e duro Escherichia coli m = 10 (anche in forma grattugiata) Stafilococchi a coagulasi positiva m = 100 Formaggio semiduro Escherichia coli m = 1000 (anche in forma grattugiata) Stafilococchi a coagulasi positiva m = 1000 Formaggio a pasta molle di latte Escherichia coli m = 1000 crudo o termizzato (incl. la parte Stafilococchi a coagulasi di crosta commestibile) positiva m = 1000 Formaggio a pasta molle di latte Escherichia coli m = 100, M = 1000 pastorizzato (incl. la parte di cro- n = 5, c = 2 sta commestibile) Stafilococchi a coagulasi m = 100, M = 1000 positiva n = 5, c = 2 Formaggio fresco Enterobacteriaceae m = 1000 Stafilococchi a coagulasi m = 10, M = 100 positiva n = 5, c = 2

Allegato 2 numero 1

1. I prodotti devono portare un contrassegno con il numero di ammissione

dell’azienda di fabbricazione. Tale contrassegno deve essere apposto al mo- mento della fabbricazione o immediatamente dopo la fabbricazione in azien- da e deve essere ben leggibile, indelebile e facilmente decifrabile. Il contras- segno può essere applicato sul prodotto stesso, sul suo involucro o sull’etichetta di tale involucro. Nel caso di piccoli prodotti avvolti singolar- mente e in seguito imballati assieme o nel caso di piccole porzioni avvolte singolarmente e così fornite ai consumatori, il contrassegno deve essere ap- posto soltanto sull’imballaggio comune. Le aziende di preimballaggio del formaggio devono apporre sugli imballaggi il loro proprio numero e le in- formazioni necessarie a garantire la possibilità di risalire fino all’azienda di fabbricazione.

III La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2003.

20 dicembre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

Assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio RU 2003

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