AS 2003 3601
Ordinanza dell'Assemblea federale sulla Commissione di redazione
Ordinanza dell’Assemblea federale sulla Commissione di redazione
del 3 ottobre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 59 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl); visto il rapporto della Commissione di redazione del 30 aprile 20032; visto il parere del Consiglio federale del 28 maggio 20033, decreta:
Art. 1 Elezione e durata del mandato del presidente
1 La Commissione di redazione elegge il suo presidente.
2 La durata del mandato è di due anni. La rielezione è possibile.
Art. 2 Composizione delle sottocommissioni
1 Ogni sottocommissione della Commissione di redazione si compone di due consi-
glieri nazionali e di due consiglieri agli Stati. Gli Uffici nominano due supplenti ciascuno; per i membri della sottocommissione di lingua italiana appartenenti al Consiglio degli Stati possono essere nominati supplenti anche membri del Consiglio nazionale. 2 Ogni sottocommissione elegge il proprio presidente per due anni. La rielezione è possibile.
Art. 3 Compiti e procedura prima della votazione finale 1 Ogni sottocommissione verifica i testi degli atti legislativi nella propria lingua ufficiale e ne stabilisce la versione definitiva per la votazione finale. Le sottocom- missioni provvedono affinché vi sia concordanza delle versioni nelle tre lingue ufficiali e siano osservate le regole della redazione e della tecnica legislativa. 2 Se le proposte delle sottocommissioni divergono, decidono i presidenti delle stesse sotto la direzione del presidente della Commissione di redazione. 3 Prima della votazione finale le modifiche importanti sono commentate in ambedue le Camere da un rappresentante della Commissione di redazione.
4 Le sedute delle sottocommissioni non vengono verbalizzate in processi verbali
analitici.
RS 171.105
2003-1030 3601
Ordinanza dell’Assemblea federale sulla Commissione di redazione RU 2003
Art. 4 Collaborazione di periti Le sottocommissioni si avvalgono della collaborazione di rappresentanti dell’ammi- nistrazione, in particolare dei Servizi linguistici centrali e della Sezione del diritto della Cancelleria federale nonché, di norma, di una rappresentanza dell’ufficio che ha elaborato il disegno di atto legislativo. Se necessario, possono far capo ai relatori delle commissioni incaricate dell’esame preliminare.
Art. 5 Lacune, imprecisioni e contraddizioni materiali 1 Se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali in un testo, la Commis- sione di redazione può presentare una proposta di modifica alle commissioni incari- cate dell’esame preliminare. 2 Se la procedura di appianamento delle divergenze è già terminata, la Commissione di redazione presenta alle Camere, d’intesa con i presidenti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare e tempestivamente prima della votazione finale, le necessarie proposte scritte.
Art. 6 Rettifiche dopo la votazione finale e prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali
1 Ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1 LParl sono considerati:
a. errori formali: segnatamente i rimandi sbagliati, gli errori di tecnica legisla- tiva e le divergenze terminologiche; b. formulazioni che non rispecchiano l’esito dei dibattiti parlamentari: segna- tamente gli errori di traduzione e le versioni precedenti che, in seguito alla procedura di appianamento delle divergenze, non corrispondono più alla volontà del legislatore. 2 La Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di indicare le rettifi- che nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante una nota a piè di pagina.
3 Se un errore o una formulazione inesatta di cui al capoverso 1 ha un’incidenza
rilevante su un testo che sottostà al referendum, la Commissione di redazione incari- ca la Cancelleria federale di pubblicare una rettifica nel Foglio federale in forma di errata corrige.
Art. 7 Rettifiche dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali
1 Ai sensi dell’articolo 58 capoverso 2 LParl sono considerati:
a. errori manifesti: le formulazioni che, esaminate alla luce dei materiali, manifestamente non corrispondono alla decisione delle Camere; b. modifiche di mera tecnica legislativa: segnatamente l’eliminazione di con- flitti di norme o il ripristino di singole disposizioni o di interi atti legislativi erroneamente abrogati.
2 La Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di pubblicare una
rettifica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali in forma di errata corrige.
3602
Ordinanza dell’Assemblea federale sulla Commissione di redazione RU 2003
Art. 8 Correzione di errori grammaticali, ortografici e di presentazione La Cancelleria federale può in ogni tempo correggere gli errori grammaticali, orto- grafici o di presentazione totalmente irrilevanti sotto il profilo materiale. Tali corre- zioni non sono segnalate come tali.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2003.
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
3603
Ordinanza dell’Assemblea federale sulla Commissione di redazione RU 2003
3604