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AS 2003 3617

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente le sue delegazioni in assemblee parlamentari internazionali e per la cura delle relazioni con parlamenti di altri Stati (Ordinanza sulle delegazioni parlamentari, ODelP)

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente le sue delegazioni in assemblee parlamentari internazionali e per la cura delle relazioni con parlamenti di altri Stati (Ordinanza sulle delegazioni parlamentari, ODelP)

del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 60 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento; visto il rapporto della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati del 23 gennaio 20032; visto il parere del Consiglio federale del 28 maggio 20033, decreta:

Art. 1 Delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali L’Assemblea federale è rappresentata da delegazioni permanenti nelle seguenti assemblee parlamentari internazionali: a. Unione interparlamentare (UIP); b. Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (AP-CdE); c. Comitato parlamentare dell’Associazione europea di libero scambio; d. Assemblea parlamentare della francofonia (APF); e. Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la coopera- zione in Europa (AP-OSCE); f. Assemblea parlamentare dell’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord (AP-NATO), con statuto di membro associato.

Art. 2 Delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con il Parlamento europeo La delegazione nel Comitato parlamentare dell’AELS cura anche le relazioni del- l’Assemblea federale con il Parlamento europeo.

Art. 3 Delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di altri Stati

1 L’Assemblea federale cura, per il tramite di delegazioni permanenti, relazioni

particolari con parlamenti di altri Stati.

RS 171.117

2003-0660 3617

OAF sulle delegazioni parlamentari RU 2003

2 La scelta degli Stati avviene secondo i seguenti criteri:

a. vicinanza geografica alla Svizzera; b. interessi comuni; c. particolari convergenze politiche, economiche, storiche o culturali; d. importanza politica ed economica dei Paesi partner nella loro regione. 3 La Conferenza di coordinamento istituisce le delegazioni per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi.

Art. 4 Delegazioni non permanenti

1 L’Assemblea federale invia delegazioni non permanenti:

a. presso altre istituzioni e conferenze parlamentari internazionali; b. per la cura dei contatti bilaterali con parlamenti di Stati terzi.

2 Le delegazioni non permanenti vengono istituite:

a. dalla Conferenza di coordinamento, se la delegazione è composta di quattro o più membri; b. dai presidenti delle due Camere, se la delegazione è composta di meno di quattro membri.

Art. 5 Composizione 1 Le delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali si compongo- no come segue: a. UIP: di cinque membri del Consiglio nazionale e di tre membri del Consi- glio degli Stati; b. AP-CdE: di quattro membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati quattro membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati; c. Comitato parlamentare dell’AELS: di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati; d. APF: di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consi- glio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati; la delegazione è com- posta esclusivamente di parlamentari di lingua francese; e. AP-OSCE: di tre membri del Consiglio nazionale e di tre membri del Consi- glio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati un membro del Consiglio nazionale e un membro del Consiglio degli Stati; f. AP-NATO: di due membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati un membro del Consiglio nazionale e un membro del Consiglio degli Stati; di regola, la

OAF sulle delegazioni parlamentari RU 2003

delegazione è composta dei presidenti e dei vicepresidenti delle Commissio- ni della politica di sicurezza delle due Camere; di regola, quali membri sup- plenti vengono designati gli ex presidenti di queste commissioni. 2 Le delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di altri Stati si compongono di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati. Quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati. Nella nomina delle delegazioni si tengono in considerazione le conoscenze linguistiche dei membri della delegazione.

Art. 6 Organizzazione 1 Le delegazioni si costituiscono da sé. Esse designano per un biennio un presidente e un vicepresidente.

2 I membri delle delegazioni possono farsi rappresentare unicamente da membri

supplenti, sempre che ne siano previsti. I membri supplenti non possono farsi rap- presentare. 3 Per la delegazione AELS sono possibili rappresentanze ad hoc, sempre che altri- menti non possa essere raggiunta una partecipazione di almeno due membri.

4 Le delegazioni decidono a maggioranza dei membri votanti.

Art. 7 Compiti

1 Su mandato dell’Assemblea federale, le delegazioni permanenti nelle assemblee

parlamentari internazionali prendono parte alle attività di queste assemblee. Si atten- gono ai regolamenti e alla prassi dell’assemblea parlamentare internazionale in questione. 2 Le delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di altri Stati si incontrano periodicamente con le delegazioni dei loro Paesi partner. Esse trasmetto- no all’Assemblea federale, per conoscenza, le raccomandazioni elaborate in occa- sione di questi incontri. Tengono conto delle disposizioni vigenti nei parlamenti dei Paesi partner e della prassi usuale per la cura delle relazioni con altri Paesi.

Art. 8 Rapporto 1 Ogni anno, le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali presentano alle Camere un rapporto scritto sugli elementi essenziali della loro atti- vità. 2 Almeno una volta nella legislatura, le delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di altri Stati presentano alle Camere un rapporto scritto sugli elementi essenziali della loro attività.

3 Ogni anno, su mandato della conferenza di coordinamento, i servizi del Parla-

mento presentano alle Camere un rapporto riassuntivo sulle attività delle delegazioni non permanenti.

OAF sulle delegazioni parlamentari RU 2003

Art. 9 Contributi L’eventuale contributo chiesto per la partecipazione della Svizzera a un’assemblea parlamentare internazionale è versato dalla Confederazione.

Art. 10 Mandato nella delegazione presso il Consiglio d’Europa Il mandato nella delegazione presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Eu- ropa comincia e termina con l’anno parlamentare del Consiglio d’Europa. Il man- dato dei delegati che lasciano l’Assemblea federale termina il più tardi alla fine della successiva sessione dell’Assemblea parlamentare.

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione I seguenti atti legislativi sono abrogati:

1. decreto federale del 24 giugno 19764 concernente la delegazione dell’As-

semblea federale presso il Consiglio d’Europa;

2. decreto federale del 19 dicembre 19865 sulla delegazione dell’Assemblea

federale presso l’Unione interparlamentare;

3. decreto federale del 6 ottobre 19896 concernente la sezione svizzera del-

l’Assemblea internazionale dei parlamentari di lingua francese.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° dicembre 2003.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

4 RU 1976 1960, 1991 2156 5 RU 1987 23 6 RU 1989 1972

OAF sulle delegazioni parlamentari RU 2003

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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