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AS 2003 362

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro)

Modifica del 13 febbraio 2003

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 29 febbraio 19961 sul tiro fuori del servizio è modificata come segue:

Art. 66 cpv. 1 1 Per l’attività delle associazioni nazionali di tiratori, segnatamente allo scopo di sostenere l’istruzione al tiro, sulla munizione a pagamento può essere riscosso un contributo per lo sport di cinque centesimi al massimo per cartuccia.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2003.

13 febbraio 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

1 RS 512.311

362 2003-0097