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AS 2003 3677

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale delle acque e della geologia

Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale delle acque e della geologia

Modifica del 26 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sugli emolumenti dell’Ufficio federale delle acque e della geologia è modificata come segue:

Art. 13 Prestazioni geologiche

1 L’Ufficio riscuote emolumenti per le prestazioni geologiche che fornisce su

mandato di terzi.

2 L’Ufficio riscuote altresì emolumenti per la consultazione e la copia:

a. di carte geologiche e materiale cartografico; b. di documenti del Centro di informazioni geologiche; c. di dati prelevati da sistemi di informazione e banche dati geologici.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 721.803

2003-0504 3677

Emolumenti dell’Ufficio federale delle acque e della geologia RU 2003