AS 2003 3677
Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale delle acque e della geologia
Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale delle acque e della geologia
Modifica del 26 settembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sugli emolumenti dell’Ufficio federale delle acque e della geologia è modificata come segue:
Art. 13 Prestazioni geologiche
1 L’Ufficio riscuote emolumenti per le prestazioni geologiche che fornisce su
mandato di terzi.
2 L’Ufficio riscuote altresì emolumenti per la consultazione e la copia:
a. di carte geologiche e materiale cartografico; b. di documenti del Centro di informazioni geologiche; c. di dati prelevati da sistemi di informazione e banche dati geologici.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 721.803
2003-0504 3677
Emolumenti dell’Ufficio federale delle acque e della geologia RU 2003