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AS 2003 3743

Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri

Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS)

Modifica del 22 ottobre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19861 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue: Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2003.

22 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 823.21

2003-2166 3743

Limitazione dell’effettivo degli stranieri RU 2003

Allegato 1 (Art. 14 e 15)

1 I contingenti dei permessi annuali iniziali per l’esercizio di un’attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 352 Sciaffusa 25 Berna 236 Appenzello Esterno 22 Lucerna 101 Appenzello Interno 6 Uri 12 San Gallo 106 Svitto 36 Grigioni 69 Obvaldo 12 Argovia 123 Nidvaldo 10 Turgovia 59 Glarona 18 Ticino 76 Zugo 30 Vaud 165 Friburgo 63 Vallese 75 Soletta 60 Neuchâtel 60 Basilea Città 77 Ginevra 124 Basilea Campagna 64 Giura 19 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 ottobre 20022 dell’ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).

2 RU 2002 3571

Limita l’effettivo degli stranieri RU 2003

Allegato 2 (Art. 20 e 21)

1 I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessiva- mente a 5000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500 Zurigo 235 Sciaffusa 12 Berna 294 Appenzello Esterno 17 Lucerna 120 Appenzello Interno 10 Uri 27 San Gallo 108 Svitto 51 Grigioni 402 Obvaldo 37 Argovia 85 Nidvaldo 20 Turgovia 55 Glarona 18 Ticino 140 Zugo 24 Vaud 218 Friburgo 69 Vallese 277 Soletta 35 Neuchâtel 33 Basilea Città 37 Ginevra 120 Basilea Campagna 38 Giura 18 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 ottobre 20023 dell’ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).

3 RU 2002 3571

Limitazione dell’effettivo degli stranieri RU 2003