AS 2003 3749
Ordinanza concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo
Ordinanza concernente la promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo
del 15 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 10 ottobre 19971 concernente la promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo, ordina:
Art. 1 Principio Beneficiano in modo prioritario dell’aiuto finanziario i progetti che, orientati all’innovazione e basati sulla cooperazione, accelerano l’adattamento delle strutture nel turismo svizzero alle condizioni del mercato mondiale.
Art. 2 Condizioni e oneri 1 I progetti rafforzano la competitività se servono a sviluppare o a introdurre nuovi prodotti e canali di distribuzione, a migliorare la qualità delle prestazioni, la forma- zione e il perfezionamento o a rafforzare le strutture organizzative. 2 I progetti devono rispettare le norme ambientali vigenti in Svizzera e contribuire a uno sviluppo sostenibile. I progetti che hanno effetti dannosi per l’ambiente non beneficiano dell’aiuto finanziario. 3 I progetti devono creare posti di lavoro, aumentarne l’attrattiva o garantire a lungo termine la sicurezza dei posti di lavoro. 4 I progetti hanno carattere interaziendale se almeno due imprese con attività di tipo diverso ai sensi della nomenclatura generale delle attività economiche o un numero superiore di imprese dello stesso tipo vi collaborano.
Art. 3 Parere della Commissione consultiva per il turismo 1 Per progetti importanti, che sollevano questioni fondamentali in materia di politica di promozione, il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) chiede il parere della Commissione consultiva per il turismo. 2 Per questioni fondamentali che rientrano in altri settori, il Seco si rivolge agli uffici competenti della Confederazione.
RS 935.221 1 RS 935.22; RU 2003 3747
2003-2031 3749
Promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo. O RU 2003
Art. 4 Costi computabili Sono computabili soltanto i costi direttamente riconducibili all’innovazione e alla cooperazione interaziendale.
Art. 5 Misure di accompagnamento La parte di credito destinata all’informazione, allo scambio di conoscenze e alla valutazione non deve superare il 6 per cento del credito d’impegno.
Art. 6 Domanda di aiuto finanziario
1 La domanda di aiuto finanziario dev’essere presentata al Seco in tre copie.
2 La domanda deve contenere:
a. il nome, la professione e l’indirizzo del richiedente o la ragione sociale e la sede dell’impresa richiedente; b. una descrizione completa del progetto; c. la prova dell’utilità economica del progetto; d. una pianificazione pluriennale di profitti e perdite; e. un elenco dettagliato dei costi; f. la prova dei mezzi propri e dei crediti garantiti; g. la prova della conformità del progetto alle norme ambientali; h. uno schema dell’organizzazione del progetto con la designazione delle com- petenze e delle responsabilità; i. informazioni sulle organizzazioni e imprese che partecipano alla realizza- zione del progetto; j. informazioni relative all’inizio e alla conclusione del progetto.
3 Il Seco può richiedere altra documentazione.
Art. 7 Rapporto e conteggio 1 Ogni anno, i beneficiari dell’aiuto devono presentare al Seco, una volta conclusi i lavori, un rapporto finale che si esprima in merito agli oneri e alle condizioni di cui all’articolo 3 della legge federale del 10 ottobre 1997 concernente la promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo, così come un conteggio finale unitamente ai documenti giustificativi originali. 2 I beneficiari devono conservare tutti i documenti contabili per cinque anni a partire dalla data del conteggio finale per eventuali controlli da parte delle autorità federali.
Art. 8 Modalità di pagamento Il primo versamento ha luogo al momento dell’inizio del progetto e l’ultimo dopo la consegna del rapporto finale completo e del conteggio finale.
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Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 19 gennaio 19982 concernente la promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo è abrogata.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.
15 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RU 1998 754, 2000 187
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