AS 2003 3825
Scambio di note del 6/16 maggio 2003 relativo alle condizioni di applicazione del regime dell'IVA all'aeroporto di Basilea-Mulhouse
Scambio di note del 6/16 maggio 2003 relativo alle condizioni di applicazione del regime dell’IVA all’aeroporto di Basilea-Mulhouse
Entrato in vigore il 16 maggio 2003
Traduzione1 Dipartimento federale Berna, 16 maggio 2003 degli affari esteri
All’Ambasciata di Francia Berna
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Francia e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 6 mag- gio 2003 del tenore seguente: «L’Ambasciata di Francia presenta i suoi complimenti al Dipartimento fede- rale degli affari esteri e ha l’onore di comunicare che il Governo francese interpreta lo scambio di note del 15 maggio 19652 concernente le tasse sulla cifra d’affari nella costruzione ed attrezzatura dell’aeroporto di Basilea- Mulhouse nel senso che tale scambio di note si applica soltanto alle opera- zioni di costruzione e di istallazione dell’aeroporto, esclusi i lavori immobi- liari successivi. Di conseguenza le operazioni immobiliari successive realiz- zate nel perimetro dell’aeroporto restano sottoposte al regime francese della tassa sulla cifra d’affari secondo le condizioni del diritto francese quali sono ricordate, a titolo indicativo, nell’allegato alla presente nota. L’Ambasciata di Francia sarebbe riconoscente al Dipartimento federale degli affari esteri di volerle confermare il suo accordo sull’interpretazione che precede. In tal caso, la presente nota unitamente alla nota svizzera di risposta costituiranno un accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Con- siglio federale svizzero recante interpretazione dello scambio di note del 15 maggio 1965 concernente le tasse sulla cifra d’affari nella costruzione ed attrezzatura dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse. L’Ambasciata di Francia coglie quest’occasione per rinnovare al Diparti- mento degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.»
RS 0.748.131.934.923.1
1 Dal testo originale in lingua francese (RO 2003 3825).
2 RS 0.748.131.934.923
2003-0601 3825
Condizioni di applicazione del regime dell’IVA RU 2003 all’aeroporto di Basilea-Mulhouse
Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di informare l’Ambasciata di Francia che il Consiglio federale svizzero ha dato il suo accordo alle proposte che precedono. Il Dipartimento coglie quest’occasione per rinnovare all’Ambasciata l’espressione della sua alta considerazione.
Condizioni di applicazione del regime dell’IVA RU 2003 all’aeroporto di Basilea-Mulhouse
Allegato
Allegato allo scambio di note relativo alle condizioni di applicazione del regime dell’IVA all’aeroporto di Basilea-Mulhouse In virtù del diritto francese in vigore, e con riserva delle modifiche ulteriori che potrebbero essergli apportate: