AS 2003 3833
Ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC)
Ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC)
Modifica del 3 settembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 18 dicembre 19951 sulle quote cantonali di partecipa- zione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 14 dicembre 2003 per le indennità e il 1° gennaio 2004 per gli aiuti finanziari.
3 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 742.101.2
2003-1590 3833
Quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari RU 2003 destinati al traffico regionale
Allegato (art. 3 cpv. 4)
Participazioni cantonali (in per cento)
Cantoni Participazione dei Cantoni (ind.) Participazione dei Cantoni (cinv.)
Anni d’orario Anni 2004–2007 2004–2007
ZH 56 91 BE 24 57 LU 35 75 UR 13 51 SZ 32 69 OW 11 54 NW 32 66 GL 21 69 ZG 60 95 FR 21 56 SO 38 74 BS 63 95 BL 46 79 SH 41 84 AR 20 28 AI 11 22 SG 35 73 GR 11 18 AG 43 80 TG 34 68 TI 30 72 VD 33 66 VS 12 46 NE 27 61 GE 58 92 JU 8 42