AS 2003 387
Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI
Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI (OSMPEs)
del 26 febbraio 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 5 lettera b, 41 capoverso 3, 63 capoverso 4, 144 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 9 del decreto federale del 3 febbraio 19952 sull’organizzazione dell’esercito (OEs); visto l’articolo 70 capoverso 1 della legge del 17 giugno 19943 sulla protezione civile (LPCi), ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina l’obbligo di prestare servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI.
Sezione 2: Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare
Art. 2 Scaglionamento 1 Il 31 dicembre 2003 sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare:
a. i non incorporati, i soldati, gli appuntati e i sottufficiali delle classi d’età
1961 a 1964, eccettuati i sottufficiali superiori delle classi d’età 1962 a 1964
incorporati negli stati maggiori; b. gli ufficiali subalterni delle classi d’età 1961 a 1964; c. i capitani della classe d’età 1961; d. i soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani delle classi d’età 1951 a 1953 soggetti alla proroga della durata dell’obbligo di prestare servizio militare in virtù del diritto vigente;
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Obbligo di prestare servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 RU 2003
e. i capitani che esercitano funzioni speciali e gli ufficiali superiori delle classi d’età 1951 a 1953; f. tutti i militari della classe d’età 1938 ancora incorporati nell’esercito. 2 Sono fatte salve le disposizioni particolari applicabili ai membri del Corpo degli istruttori, della Squadra di vigilanza, del Corpo della guardia delle fortificazioni e del Servizio della Croce Rossa. 3 Gli ufficiali e i sottufficiali superiori incorporati negli stati maggiori di cui al capo- verso 1 possono essere ulteriormente impiegati se sussiste una necessità militare ed essi consentono per scritto al loro impiego ulteriore.
Art. 3 Proroga della durata dell’obbligo di prestare servizio militare secondo il diritto vigente 1 I militari di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a-c soggetti alla proroga della durata dell’obbligo di prestare servizio militare secondo il diritto vigente non sono prosciolti; essi rimangono soggetti all’obbligo di prestare servizio militare fino alla fine dell’anno in cui compiono i 50 anni. 2 I soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani soggetti alla proroga della durata dell’obbligo di prestare servizio militare secondo il diritto vigente, nonché i capitani che esercitano funzioni speciali e gli ufficiali specialisti delle classi d’età 1954 a 1960, possono essere prosciolti anticipatamente, sempre che: a. non esercitino più la loro attività secondo le appendici 2 e 3 dell’ordinanza del 20 settembre 19994 sui servizi d’istruzione (OSI); oppure b. non sussista più l’idoneità o la necessità per un’incorporazione in una for- mazione di Esercito XXI.
Art. 4 Obbligo di prestare servizio 1 I militari di cui all’articolo 2 capoverso 1 che non hanno ancora adempiuto il loro totale obbligatorio di giorni di servizio o che non hanno ancora adempiuto l’obbligo straordinario di prestare servizio, nel 2003 prestano i servizi d’istruzione conforme- mente al loro grado e alla loro incorporazione. 2 I soldati, gli appuntati e i sottufficiali delle classi d’età 1951 e 1961 sono ancora chiamati a prestare servizi d’istruzione unicamente se devono ricuperare i servizi d’istruzione differiti a loro richiesta.
Art. 5 Tiro obbligatorio I militari obbligati al tiro prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare il 31 dicembre 2003 conformemente all’articolo 2 capoverso 1 non sono più tenuti a compiere il tiro obbligatorio nell’anno del proscioglimento.
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Art. 6 Lavori amministrativi e preparativi per il proscioglimento 1 I lavori amministrativi in vista dei proscioglimenti anticipati sono eseguiti al più presto a partire dal secondo trimestre del 2003, i proscioglimenti al più presto dal mese di luglio 2003. 2 I militari da prosciogliere che devono ancora prestare servizi d’istruzione nel 2003 sono chiamati per il proscioglimento soltanto dopo aver compiuto i pertinenti servizi. 3 I militari da prosciogliere non sono annunciati alle autorità della protezione civile.
Sezione 3: Servizi d’istruzione
Art. 7 Servizi d’istruzione di base
1 Se, a causa dei preparativi per il passaggio a Esercito XXI, nel 2003 non sono
effettuati determinati servizi d’istruzione di base, i militari interessati non possono nemmeno essere promossi in virtù dell’articolo 84 OSI5. 2 I servizi d’istruzione di base sono compiuti conformemente alle disposizioni con- cernenti Esercito XXI.
Art. 8 Proposta per l’istruzione a un grado superiore o per una nuova funzione 1 In tutti i servizi d’istruzione del 2003, i candidati ricevono le proposte per l’avan- zamento già in vista delle funzioni e dei gradi di Esercito XXI; sono eccettuati i candidati che iniziano il perfezionamento nel corso di tale anno. 2 Il capo delle Forze terrestri disciplina i dettagli della procedura relativa alle propo- ste. 3 I caporali delle truppe sanitarie proposti per l’avanzamento a ufficiale nella fun- zione di medico, dentista o farmacista possono essere chiamati alla scuola ufficiali senza che abbiano compiuto il servizio pratico come caporale.
Art. 9 Militari in ferma continuata secondo l’articolo 72 OSI6 1 I militari che negli anni 2001 a 2003 hanno assolto o assolvono una scuola reclute per militari in ferma continuata secondo l’articolo 72 OSI con il grado di soldato, appuntato, caporale o sergente hanno adempiuto il loro totale obbligatorio di giorni di servizio. Essi sono incorporati nella riserva di personale. 2 I militari che, a causa di un licenziamento anticipato o dell’assegnazione di una proposta per l’avanzamento a sottufficiale superiore o ufficiale, non hanno assolto la scuola reclute per militari in ferma continuata secondo l’articolo 72 OSI sono di
5 RS 512.21 6 RS 512.21
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regola rincorporati con una nuova funzione in una formazione dell’esercito; essi devono adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio conformemente all’articolo 13 OSI.
Art. 10 Corsi d’introduzione a Esercito XXI Se, nel 2003, un ufficiale è chiamato a compiere, oltre al servizio d’istruzione delle formazioni, un corso d’introduzione a Esercito XXI, il limite massimo dei giorni di servizio annui può essere superato nella misura della durata di detto corso.
Art. 11 Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale 1 Nel 2003, il corso di condotta II può essere eccezionalmente assolto anche dopo il corso di stato maggiore generale II. L’ammissione nel corpo degli ufficiali di stato maggiore generale e la promozione al grado di maggiore di stato maggiore generale hanno però luogo soltanto dopo l’assolvimento della prima parte del corso di con- dotta II.
2 Nel 2003, il corso di stato maggiore generale III dura soltanto 12 giorni.
Art. 12 Differimenti dei servizi 1 Nel 2003, le competenze e la procedura per autorizzare differimenti dei servizi rimangono immutate. 2 Se a un reclutato è concesso il differimento della scuola reclute o a un militare è concesso il differimento di altri servizi d’istruzione fino al 2004, l’organo compe- tente in Esercito XXI decide in merito alla data definitiva dell’assolvimento.
Sezione 4: Trasferimenti di personale
Art. 13 Principio 1 Le iscrizioni nel controllo militare (Sistema di gestione del personale dell’esercito, PISA) in vista delle incorporazioni dei militari in Esercito XXI recano la data del 1° gennaio 2004. 2 Tutti i militari delle truppe cantonali sono messi a disposizione del Gruppo del personale dell’esercito (GrpEs) in data 1° gennaio 2004. 3 A partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il GrpEs può procedere nel PISA a mutazioni e a trattamenti di dati recanti la data del 1° gennaio 2004 non- ché all’immissione dei dati relativi ai servizi delle reclute e dei militari nel 2004.
4 Esso disciplina i dettagli dei trasferimenti di personale.
Art. 14 Incorporazione delle reclute 1 Per ogni recluta che ha assolto la scuola reclute primaverile o estiva del 2003, è iscritta nel PISA, in luogo dell’incorporazione in una formazione di Esercito 95, la
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menzione «a disposizione del GrpEs»; al riguardo, non è effettuata alcuna iscrizione nel libretto di servizio.
2 Le reclute sono incorporate dal GrpEs.
Sezione 5: Dati del controllo matricola
Art. 15 1 I tenitori dei controlli matricola e i tenitori dei controlli di sezione acquisiscono, presso i controlli degli abitanti e i registri delle famiglie, i dati relativi ai cittadini svizzeri di sesso maschile già alla fine dell’anno in cui quest’ultimi compiono
17 anni.
2 Essi registrano i dati nel PISA in modo che le persone soggette all’obbligo di leva possano essere chiamate alla giornata informativa nell’anno in cui compiono
18 anni.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Istruzioni Il GrpEs emana le istruzioni per i trasferimenti di personale.
Art. 17 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2003 ed è valevole fino al 31 dicembre 2003.
26 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz