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AS 2003 3877

Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)

Modifica del 21 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 Se una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell’assi- curazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità è versata a un coniuge secondo l’articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicem- bre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o la lettera e delle disposizioni finali relative alla modifica della LAI del 21 marzo 20033 (4a revisione AI), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni comple- mentari in caso di separazione legale.

Art. 2 Persone divorziate La persona divorziata che ha diritto al pagamento di una rendita completiva dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità in virtù dell’articolo 22bis capoverso 2 LAVS4 o della lettera e delle disposizioni finali relative alla modifica della LAI del 21 marzo 20035 (4a revisione AI) ha un diritto proprio a prestazioni complementari.

2003-0772 3877

Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti RU 2003 e l’invalidità. O

Art.14a cpv. 2 lett. a–c 2 Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell’attività lucrativa computato corrisponde almeno: a. all’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle per- sone sole secondo l’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, aumentato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento; b. all’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento; c. ai due terzi dell’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del

70 per cento.

Art. 19b Aumento dell’ammontare massimo 1 Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi inva- lidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’artico- lo 3d capoverso 2 lettera a LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi invalidi. 2 Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’articolo 3d capoverso 2 lettera b LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi inva- lidi:

Numero di persone Grado della grande invalidità Ammontare massimo in franchi

entrambi i coniugi elevato per ognuno 180 000 entrambi i coniugi medio per ognuno 120 000 un coniuge elevato un coniuge medio 150 000 solo un coniuge elevato 115 000 solo un coniuge medio 85 000

Art. 46 Concerne solo il testo francese.

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II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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