AS 2003 3883
Ordinanza sull'assicurazione militare
Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Modifica del 21 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 1 1 Vi è una rilevante menomazione dell’integrità fisica, psichica o mentale ai sensi dell’articolo 48 capoverso 1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un vente- simo della perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista.
Art. 32 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a
1 In caso di concorso di prestazioni dell’assicurazione militare con quelle
dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione contro gli infortuni, fatti salvi i capoversi 2 e 3 sono computate integralmente: a. le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell’assicu- razione per l’invalidità e quelle dell’assicurazione contro gli infortuni che concorrono con le rendite dell’assicurazione militare; le rendite vedovili e per orfani sono cumulate;
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 833.11
2003-0774 3883
Assicurazione militare. O RU 2003
3884