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AS 2003 3883

Ordinanza sull'assicurazione militare

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Modifica del 21 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 1 1 Vi è una rilevante menomazione dell’integrità fisica, psichica o mentale ai sensi dell’articolo 48 capoverso 1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un vente- simo della perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista.

Art. 32 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a

1 In caso di concorso di prestazioni dell’assicurazione militare con quelle

dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione contro gli infortuni, fatti salvi i capoversi 2 e 3 sono computate integralmente: a. le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell’assicu- razione per l’invalidità e quelle dell’assicurazione contro gli infortuni che concorrono con le rendite dell’assicurazione militare; le rendite vedovili e per orfani sono cumulate;

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 833.11

2003-0774 3883

Assicurazione militare. O RU 2003

3884

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