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AS 2003 3995

Ordinanza sulla Squadra di vigilanza

Ordinanza sulla Squadra di vigilanza (O Sq vig)

del 29 ottobre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i compiti e l’impiego della Squadra di vigilanza.

Art. 2 Statuto La Squadra di vigilanza è una formazione di professionisti dell’esercito.

Art. 3 Compiti

1 La Squadra di vigilanza ha i compiti seguenti:

a. assicura il servizio di polizia aerea per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo; b. assicura il servizio di ricerca e di salvataggio militare (SAR); c. appoggia l’Ufficio federale dell’aviazione civile e i servizi civili per quanto riguarda il servizio di ricerca e di salvataggio (SAR); d. collabora alla direzione e alla condotta degli impieghi delle Forze aeree, nonché alla direzione del servizio di volo militare; e. esegue impieghi nel settore della salvaguardia delle condizioni d’esistenza, compreso l’aiuto in caso di catastrofe, e appoggia la polizia e il Corpo delle guardie di confine; f. esegue trasporti aerei; g. partecipa a operazioni di mantenimento della pace; h. assicura la selezione, l’istruzione e il perfezionamento degli equipaggi navi- ganti; i. appoggia il collaudo tattico di aeromobili e di oggetti di equipaggiamento; j. elabora procedure tecniche e tattiche di volo nonché prescrizioni per il servi- zio di volo militare;

RS 510.102 1 RS 510.10

2003-1567 3995

Squadra di vigilanza RU 2003

k. esegue voli di dimostrazione, voli di rilevamento topografico e altri impieghi speciali. 2 La Squadra di vigilanza assicura lo stato di allerta per l’esecuzione dei compiti seguenti: a. servizio di polizia aerea; b. servizio di ricerca e di salvataggio (SAR); c. aiuto in caso di catastrofe; d. trasporti aerei. 3 Se l’esercito passa a un grado di prontezza incrementato, come pure in altri casi eccezionali, la Squadra di vigilanza può essere messa di picchetto integralmente o parzialmente.

Art. 4 Subordinazione La Squadra di vigilanza è subordinata al comandante della Formazione d’addestra- mento dell’aviazione 31.

Art. 5 Comando Il responsabile della Squadra di vigilanza è il suo comandante. Egli è responsabile segnatamente per la selezione, l’istruzione e il perfezionamento degli equipaggi naviganti, come pure per la prontezza e l’impiego.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 30 novembre 20012 sulla Squadra di vigilanza è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

29 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RU 2001 3325

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