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Ordinanza sull'aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera
Ordinanza sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera (OAMC)
del 29 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’impiego di mezzi militari per l’aiuto in caso di
catastrofe in Svizzera. 2 Per l’eventuale impiego di mezzi militari in seguito a una catastrofe è applicabile
l’ordinanza dell’8 dicembre 19972 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio. 3 Sono fatte salve le disposizioni previste da convenzioni particolari con gli Stati
limitrofi per l’aiuto in caso di catastrofi transfrontaliere.
Art. 2 Principio L’aiuto può essere prestato quando un avvenimento provoca perdite e danni che eccedono i mezzi e le possibilità della comunità sinistrata.
Art. 3 Generi d’aiuto militare in caso di catastrofe L’aiuto militare in caso di catastrofe consiste: a. nel consigliare le autorità civili o gli organi da loro designati; b. nel mettere a disposizione materiale e installazioni; c. nell’impiego di truppe, nonché di personale militare e civile dell’Aggruppa- mento Difesa.
Art. 4 Impiego della truppa
1 Un impiego della truppa entra in considerazione segnatamente per:
a. salvare e proteggere persone e animali, nonché eventualmente beni; b. prestare aiuto alla popolazione isolata; c. prevenire l’estendersi della zona sinistrata nonché danni successivi;
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d. collaborare al ripristino provvisorio delle infrastrutture vitali; e. collaborare in occasione di evacuazioni; f. rinforzare o sostituire i mezzi civili. 2 Eccettuati i compiti surriferiti, la truppa non può essere impiegata per lavori di
sgombero o di ripristino. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) decide in merito alle eccezioni.
Art. 5 Condizioni 1 L’impiego della truppa per l’aiuto in caso di catastrofe avviene secondo il principio
della sussidiarietà. Esso entra in considerazione quando le autorità civili non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo.
2 L’aiuto è prestato su richiesta.
Art. 6 Procedura Le autorità cantonali indirizzano la loro domanda d’aiuto: a. per truppe in servizio d’istruzione e in servizio d’appoggio: allo Stato mag- giore di condotta dell’esercito (SMCOEs) per il tramite della regione territo- riale competente, oppure direttamente allo SMCOEs se il comando della re- gione territoriale competente non è raggiungibile; b. per truppe in servizio attivo: al comando della regione territoriale compe- tente.
Art. 7 Decisione e chiamata in servizio 1 Il DDPS decide in merito alle domande d’aiuto e all’intervento della truppa in caso
di catastrofi, sempre che siano impiegate truppe già in servizio d’istruzione o in servizio d’appoggio.
2 Per ragioni di tempo, lo SMCOEs può ordinare impieghi per:
a. il personale militare e civile dell’Aggruppamento Difesa; b. le formazioni d’intervento rapido; c. le formazioni dell’aiuto militare in caso di catastrofe; d. altre truppe in servizio d’istruzione o in servizio d’appoggio; e. l’approntamento di materiale dell’esercito. 3 Gli ordini secondo il capoverso 2 devono essere sottoposti il più presto possibile al
DDPS per decisione. 4 L’impiego di scuole e corsi di formazione ha luogo d’intesa con le Forze terrestri o
le Forze aeree. 5 Quando è ordinato il servizio di difesa nazionale, gli organi seguenti decidono in
merito alle domande d’aiuto:
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a. il comando della regione territoriale: per impieghi nel proprio settore d’impiego; b. lo SMCOEs: per impieghi nel caso di una catastrofe o di una situazione d’emergenza che supera i limiti di una regione territoriale.
Art. 8 Genere dell’impiego Gli impieghi ai sensi della presente ordinanza sono compiuti come servizio d’appog- gio. È fatto salvo l’aiuto spontaneo secondo l’articolo 11.
Art. 9 Competenze delle autorità civili
1 Le prestazioni della truppa sono messe a disposizione delle autorità civili.
2 Le autorità civili decidono, d’intesa con gli organi militari competenti, l’impiego
dei mezzi messi a loro disposizione. 3 Le autorità civili assegnano il compito al comandante di truppa competente dopo
aver consultato l’organo militare che ha deciso in merito alla domanda d’aiuto.
4 Le autorità civili assumono la responsabilità globale dell’impiego.
Art. 10 Rapporti gerarchici 1 Per l’impiego, le truppe e i mezzi delle Forze aeree sono subordinati al comandante
della regione territoriale competente per la zona sinistrata (comandante dell’aiuto militare in caso di catastrofe). Egli designa un capo dell’intervento militare per ogni zona sinistrata e coordina la collaborazione con le autorità civili a livello di Cantone.
2 Il comandante di truppa comanda la truppa nell’impiego.
Art. 11 Aiuto spontaneo 1 La truppa che si trova nelle immediate vicinanze del luogo di una catastrofe presta
aiuto spontaneo nella misura in cui il comandante possa conciliare tale aiuto con il suo compito.
2 L’aiuto spontaneo è limitato geograficamente e nel tempo.
3 I comandanti di truppa decidono autonomamente sull’impiego.
4 I comandanti di truppa comunicano senza indugio ogni aiuto spontaneo, per la via
di servizio, allo SMCOEs.
Art. 12 Materiale dell’esercito
1 Nell’impiego, la truppa dispone del materiale in sua dotazione.
2 La truppa può chiedere materiale e mezzi di trasporto supplementari per il tramite
dello SMCOEs.
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Art. 13 Costi
1 L’aiuto in caso di catastrofe è di regola gratuito.
2 Il DDPS decide in merito alle eccezioni.
Art. 14 Esecuzione
1 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 Il capo dell’esercito può emanare istruzioni tecniche.
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 16 giugno 19973 sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera è abrogata.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
29 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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