AS 2003 4039
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi (OIIA)
Modifica del 22 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 19941 concernente le inchieste sugli infortuni aeronau- tici e incidenti gravi è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 3 3 Il rapporto d’inchiesta è inviato a tutti coloro che sono stati coinvolti direttamente nell’inchiesta o che vi hanno partecipato direttamente, all’Ufficio federale nonché alle autorità d’inchiesta aeronautica estere interessate.
Art. 32 Raccomandazioni in materia di sicurezza Entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto d’inchiesta, l’Ufficio federale infor- ma l’Ufficio in merito ai provvedimenti presi a seguito delle raccomandazioni in materia di sicurezza formulate nel rapporto d’inchiesta o in merito ai motivi per cui si è rinunciato a prendere provvedimenti.
Art. 34 cpv. 1, 3 e 4
1 L’Ufficio pubblica i rapporti d’inchiesta e i rapporti finali.
3 L’Ufficio pubblica annualmente un riassunto delle raccomandazioni in materia di sicurezza contenute nei rapporti d’inchiesta e i pareri dell’Ufficio federale.
4 Dopo la loro pubblicazione, l’Ufficio può diffondere su supporto elettronico i
rapporti preliminari, sommari, d’inchiesta e finali.
1 RS 748.126.3
2003-0245 4039
Inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi. O RU 2003
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2003.
22 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz