AS 2003 4045
Ordinanza concernente i provvedimenti nell'agricoltura in seguito alla siccità del 2003
Ordinanza concernente i provvedimenti nell’agricoltura in seguito alla siccità del 2003 (Ordinanza sulla siccità)
del 5 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Sezione 1: Deroga applicabile ai pagamenti diretti per animali da reddito che consumano foraggio grezzo
Art. 1 Deroga al calcolo ordinario Per i contributi menzionati nell’articolo 1 capoverso 2 lettere b e c nonché nell’arti- colo 1 capoverso 3 lettera d dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui pagamenti diretti (OPD), i Cantoni si fondano, per il calcolo dei contributi nel 2004 e su domanda dei gestori, sull’effettivo di UBGFG del 2003 per il quale sono stati versati contributi.
Art. 2 Condizioni 1 Il calcolo secondo l’articolo 1 si applica per i gestori di aziende con animali da reddito che consumano foraggio grezzo (UBGFG) che: a. a causa della siccità del 2003 e della conseguente penuria di foraggio grezzo, nel 2004 hanno ridotto, rispetto al 2003, l’effettivo totale determinante di UBGFG di almeno il 10 per cento, tuttavia almeno 2 UBGFG; b. nel 2003 e nel 2004 gestiscono la medesima azienda o hanno rilevato l’azienda da un familiare dopo il giorno di riferimento del 2003. 2 In caso di variazioni sostanziali delle condizioni aziendali non intervengono modi- fiche nel calcolo ordinario. Per variazioni sostanziali si intende in particolare: a. l’aumento o la riduzione di oltre 5 ettari della superficie agricola utile avente diritto ai contributi; b. l’aumento o la riduzione di oltre 20 000 chilogrammi del latte commercializ- zato.
RS 914.12
2003-2146 4045
Ordinanza sulla siccità RU 2003
3 Inoltre, non interviene alcuna modifica nel calcolo ordinario se nel 2004, per il gestore interessato, i pagamenti diretti: a. sono ridotti o negati secondo gli articoli 22 o 23 OPD3; oppure b. sono ridotti di oltre 3000 franchi secondo l’articolo 70 OPD.
Art. 3 Franchigia Nel caso delle aziende per le quali nel 2004 si è derogato al calcolo ordinario, va dedotto il 10 per cento, al massimo tuttavia 2000 franchi, della differenza fra il contributo fissato in base al calcolo ordinario e quello risultante dal calcolo di cui all’articolo 1.
Art. 4 Termine per la presentazione della domanda La domanda di applicazione dell’articolo 1 va presentata unitamente alla domanda concernente i pagamenti diretti per il 2004.
Sezione 2: Mutui quale aiuto per la conduzione aziendale in seguito alla siccità
Art. 5 Diritto Ai gestori vengono concessi mutui quale aiuto per la conduzione aziendale in segui- to alla siccità se: a. è possibile comprovare perdite di raccolto e costi supplementari dovuti alla siccità per almeno 10 000 franchi; e b. l’indebitamento iniziale gravato da interessi ammonta ad oltre il 50 per cento del valore di reddito.
Art. 6 Termine per la presentazione della domanda Le domande concernenti mutui quale aiuto per la conduzione aziendale in seguito alla siccità possono essere presentate fino al 31 dicembre 2004.
Art. 7 Prestazioni dei Cantoni 1 In deroga all’articolo 11 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sugli aiuti per la conduzione aziendale (OACA), la Confederazione può anticipare le prestazioni richieste dai Cantoni per i mutui quale aiuto per la conduzione aziendale in seguito alla siccità.
3 RS 910.13 4 RS 914.11; RU 2003 …
Ordinanza sulla siccità RU 2003
2 Se la prestazione cantonale non è versata nel Fonds de roulement del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale, l’anticipo e la prestazione della Confederazio- ne devono essere rimborsati entro il 31 dicembre 2007.
Art. 8 Diritto applicabile Considerati gli articoli 4–6, per la concessione di mutui quale aiuto per la conduzio- ne aziendale in seguito alla siccità si applicano le disposizioni dell’OACA5.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2003.
5 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 914.11; RU 2003 …
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