AS 2003 4053
Ordinanza sugli emolumenti riscossi per le prestazioni dell'autorità federale di vigilanza delle fondazioni presso il DFI
Ordinanza sugli emolumenti riscossi per le prestazioni dell’autorità federale di vigilanza delle fondazioni presso il DFI
Modifica del 20 agosto 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 giugno 19931 sugli emolumenti riscossi per le prestazioni dell’autorità federale di vigilanza delle fondazioni presso il DFI è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1
1 I seguenti importi sono applicabili:
Prestazioni di servizio importi in franchi
a. assoggettameno della fondazione a vigilanza 600–3000 b. scioglimento della fondazione 600–3000 c. approvazione delle modifiche dell’atto di fondazione 300–1500 d. approvazione dei regolamenti e delle loro modifiche 200–1000 e. approvazione dei rapporti d’esercizio 200–1000 f. misure di vigilanza 500–5000 g. solleciti (dal 2° sollecito) 100 h. attestazioni 100
Art. 14 cpv. 1
1 Un emolumento di 150 franchi per ora è riscosso per ogni richiesta di informa-
zioni, di consulenza, di chiarimenti in merito al diritto di vigilanza e per sopralluo- ghi, altre prestazioni e decisioni da parte di giuristi.
1 RS 211.121.4
2003-1196 4053
Emolumenti riscossi per le prestazioni dell’autorità federale di vigilanza RU 2003 delle fondazioni presso il DFI
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2003.
20 agosto 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz