AS 2003 4055
Ordinanza sulle spese della procedura penale federale
Ordinanza sulle spese della procedura penale federale
del 22 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 246 capoverso 2 della legge federale del 15 giugno 19341 sulla procedura penale (PP), ordina:
Art. 1 Spese del procedimento
1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
2 Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute od ordinate dalla polizia giudiziaria federale, dal procuratore generale della Confederazione e dal giudice istruttore federale. 3 I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio, del carcere preventivo, del trasferimento di detenuti, di viaggio e soggiorno, di perizia, d’assistenza giudi- ziaria, di spedizione postale, di telecomunicazione e di sorveglianza della corrispon- denza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché le indennità versate ai testimoni e alle persone informate sui fatti.
Art. 2 Elenco delle spese 1 La polizia giudiziaria federale, il procuratore generale della Confederazione e il giudice istruttore federale stilano separatamente l’elenco delle spese. 2 La polizia giudiziaria federale e il giudice istruttore federale trasmettono il loro elenco delle spese al procuratore generale della Confederazione al termine delle indagini o dell’istruzione preparatoria. 3 Il procuratore generale della Confederazione allega gli elenchi delle spese all’atto d’accusa che inoltra alla Corte penale del Tribunale penale federale o agli atti della causa che delega all’autorità penale cantonale. 4 Nei casi di cui all’articolo 246bis capoversi 2 e 3 PP, il procuratore generale della Confederazione decide in merito alla riscossione delle spese.
Art. 3 Base di calcolo degli emolumenti 1 L’autorità di riscossione fissa l’importo dell’emolumento in funzione dell’impor- tanza della causa, degli interessi finanziari in gioco, del tempo e del lavoro richiesti.
RS 312.025 1 RS 312.0
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Spese della procedura penale federale RU 2003
2 Per le cause di grande portata o particolarmente complesse in ragione delle circo- stanze o della situazione giuridica, l’autorità competente può riscuotere, per ogni imputato, un importo pari fino al doppio dell’importo massimo previsto.
Art. 4 Tariffa degli emolumenti Gli emolumenti riscossi ammontano ai seguenti importi per a. il rifiuto di dare seguito: da 500 a 2000 franchi; b. le indagini di polizia giudiziaria: da 500 a 50 000 franchi; c. l’istruzione preparatoria: da 3000 a 50 000 franchi; d. l’atto d’accusa e la rappresentanza dell’accusa: da 2000 a 20 000 franchi; e. la reiezione di un ricorso fondato sull’articolo 105bis capoverso 1 PP: da 100 a 1000 franchi.
Art. 5 Disborsi delle autorità di perseguimento penale I disborsi delle autorità di perseguimento penale sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima.
Art. 6 Disborsi degli altri partecipanti al procedimento
1 Gli importi delle spese di viaggio si compongono:
a. del prezzo del biglietto di trasporto pubblico in seconda classe, andata e ritorno; b. dell’indennità chilometrica calcolata secondo l’articolo 46 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20012 concernente l’ordinanza sul personale federale, se il tempo richiesto per raggiungere il luogo in cui si svolge un atto procedura- le con i mezzi di trasporto pubblici non è ragionevole ed è necessario l’utilizzo di un veicolo privato; c. del prezzo del biglietto d’aereo in classe economica, se la distanza da percor- rere richiede l’uso dell’aereo.
2 Fatto salvo il capoverso 3, le spese per i pasti non sono rimborsate.
3 Un partecipante al procedimento che non può tornare al suo domicilio lo stesso
giorno in cui si è svolto un atto procedurale riceve l’indennità per il pernottamento in albergo, colazione compresa, pari al prezzo praticato in un albergo di classe media.
2 RS 172.220.111.31
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Art. 7 Indennità di perdita di guadagno L’indennità di perdita di guadagno accordata al testimone e alla persona informata sui fatti è fissata a un importo forfettario compreso tra 50 e 250 franchi la mezza giornata; in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere concessa un’equa indennità che superi i 250 franchi la mezza giornata.
Art. 8 Esigibilità Gli emolumenti e i disborsi sono esigibili: a. il giorno della notificazione della decisione; b. in caso di impugnazione, quando la decisione è passata in giudicato.
Art. 9 Termine di pagamento Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dall’esigibilità.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.
22 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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