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AS 2003 4059

Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)

Modifica del 28 ottobre 2003

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 1 e 2 Abrogati

Art. 6 Sussistenza agli impiegati dell’Amministrazione federale (art. 71 cpv. 1 lett. b OAE) 1 Gli impiegati dell’Amministrazione federale e i militari di professione, eccettuati i militari a contratto temporaneo, che ritirano la sussistenza dalla truppa devono pagare 50 franchi per razione giornaliera (colazione fr. 10, pranzo o cena fr. 20). Per ogni sussistenza intermedia fornita dalla truppa pagano 10 franchi.

2 Per i militari a contratto temporaneo il contributo ammonta al 60 per cento al

massimo dell’importo di cui al capoverso 1. La Base logistica dell’esercito stabilisce il contributo per i singoli casi.

Art. 15 cpv. 1 lett. a (art. 127 OAE) 1 Per le inconvenienze arrecate dai militari delle truppe sanitarie che prestano servi- zio negli ospedali civili è pagata, per persona e giorno, un’indennità globale di: a. franchi 2 se l’impiego tecnico in occasione di un servizio nell’ambito di un corpo di truppa è ordinato o autorizzato dallo stato maggiore di condotta dell’esercito;

1 RS 510.301.1

2003-1706 4059

Amministrazione dell'esercito. O del DDPS RU 2003

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

28 ottobre 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

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