AS 2003 4085
Decreto federale che approva il Protocollo II riveduto e il Protocollo IV allegati alla Convenzione del 1980 sulle armi classiche
Decreto federale che approva il Protocollo II riveduto e il Protocollo IV allegati alla Convenzione del 1980 sulle armi classiche
del 8 dicembre 1997
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 19972, decreta:
Art. 1 Protocollo II riveduto 1 Il Protocollo II riveduto sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi, del 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscri- minato, è approvato con la seguente dichiarazione interpretativa: Dichiarazione interpretativa relativa all’articolo 2 paragrafo 3: «La Svizzera interpreta la definizione di mina antiuomo nel senso di escludere qualsiasi mina concepita per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di un veicolo, se è dotata di un dispositivo antimanipolazione.» 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad accettare il Protocollo formulando la dichia- razione interpretativa summenzionata.
3 Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare la detta dichiarazione.
Art. 2 Protocollo IV 1 Il Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti, del 13 ottobre 1995, allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causa effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato è approvato, con la seguente dichiarazione: Dichiarazione riguardante il Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti: «La Svizzera dichiara che applicherà in ogni caso le disposizioni del Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti.» 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad accettare il Protocollo formulando la dichia- razione summenzionata.
1 Questa disposizione corrisponde all’art. 54 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1997 IV 1
2003-2195 4085
Protocollo II riveduto e il Protocollo IV allegati alla Convenzione del 1980 RU 2003 sulle armi classiche. DF
Art. 3 Referendum Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 1° dicembre 1997 Consiglio degli Stati, 8 dicembre 1997 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz