AS 2003 4087
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato. «Protocollo relativo alle armi laser accecanti» (Protocollo IV)
Traduzione1
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato Protocollo relativo alle armi laser accecanti (Protocollo IV)
Concluso a Ginevra il 13 ottobre 1995 Approvato dall’Assemblea federale l’8 dicembre19972 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 24 marzo 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 24 settembre1998
Art. 1 Protocollo aggiuntivo Il protocollo il cui testo segue è allegato alla Convenzione del 10 ottobre 19803 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscri- minato («la Convenzione») come Protocollo IV.
«Protocollo relativo alle armi laser accecanti» (Protocollo IV)
Art. 1 È vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttrici. Le Alte Parti contraenti non trasferiscono simili armi ad alcuno Stato né ad alcuna entità che non sia uno Stato.
Art. 2 Nell’impiego dei sistemi laser, le Alte Parti contraenti prendono tutte le precauzioni possibili per evitare i casi di cecità permanente di persone la cui vista non è protetta. Simili precauzioni comprendono l’istruzione delle loro forze armate e altre misure pratiche.
RS 0.515.091.1
1 Dal testo originale francese (RO 2003 4087).
2 RU 2003 4085 3 RS 0.515.091
2003-1571 4087
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche. Protocollo aggiuntivo RU 2003
Art. 3 La cecità in quanto effetto fortuito o collaterale dell’impiego militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro i dispositivi ottici, non è oggetto del divieto enunciato nel presente Protocollo.
Art. 4 Ai fini del presente Protocollo, con «cecità permanente» si intende una perdita della vista irreversibile e non correggibile, che è gravemente invalidante senza alcuna prospettiva di recupero. Un’invalidità grave equivale a un’acuità visiva inferiore a 20/200, misurata ai due occhi con l’aiuto del test di Snellen.
Art. 2 Entrata in vigore Il presente Protocollo entra in vigore come è previsto nei paragrafi 3 e 4 dell’arti- colo 5 della Convenzione.
(Seguono le firme)
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche RU 2003
I
Campo di applicazione del protocollo il 26 agosto 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Albania 28 agosto 2002 28 febbraio 2003 Argentina 21 ottobre 1998 21 aprile 1999 Australia* 22 agosto 1997 30 luglio 1998 Austria* 27 luglio 1998 27 gennaio 1999 Bangladesh 6 settembre 2000 6 marzo 2001 Belgio* 10 marzo 1999 10 settembre 1999 Bielorussia 13 settembre 2000 13 marzo 2001 Bolivia 21 settembre 2001 21 marzo 2002 Bosnia e Erzegovina 11 ottobre 2001 11 aprile 2002 Brasile 4 ottobre 1999 4 aprile 2000 Bulgaria 3 dicembre 1998 3 giugno 1999 Cambogia 25 marzo 1997 30 luglio 1998 Canada* 5 gennaio 1998 30 luglio 1998 Capo Verde 16 settembre 1997 30 luglio 1998 Cina 4 novembre 1998 4 maggio 1999 Cipro 22 luglio 2003 22 gennaio 2004 Colombia 6 marzo 2000 6 settembre 2000 Costa Rica 17 dicembre 1998 17 giugno 1999 Croazia 25 aprile 2002 25 ottobre 2002 Danimarca 30 aprile 1997 30 luglio 1998 El Salvador 26 gennaio 2000 26 luglio 2000 Estonia 20 aprile 2000 20 ottobre 2000 Filippine 12 giugno 1997 30 luglio 1998 Finlandia 11 gennaio 1996 30 luglio 1998 Francia 30 giugno 1998 30 dicembre 1998 Germania* 27 giugno 1997 30 luglio 1998 Grecia* 5 agosto 1997 30 luglio 1998 Guatemala 30 agosto 2002 28 febbraio 2003 India 2 settembre 1999 2 marzo 2000 Irlanda* 27 marzo 1997 30 luglio 1998 Israele* 30 ottobre 2000 30 aprile 2001 Italia* 13 gennaio 1999 13 luglio 1999 Giappone 10 giugno 1997 30 luglio 1998 Lettonia 11 marzo 1998 11 settembre 1998 Liechtenstein* 19 novembre 1997 30 luglio 1998 Lituania 3 giugno 1998 3 dicembre 1998 Lussemburgo 5 agosto 1999 5 febbraio 2000 Maldive 7 settembre 2000 7 marzo 2001 Mali 24 ottobre 2001 24 aprile 2002 Marocco 19 marzo 2002 19 settembre 2002 Mauritius 24 dicembre 2002 24 giugno 2003 Messico 10 marzo 1998 10 settembre 1998
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche. Protocollo aggiuntivo RU 2003
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Moldova 8 settembre 2000 8 marzo 2001 Mongolia 6 aprile 1999 6 ottobre 1999 Nauru 12 novembre 2001 12 maggio 2002 Nicaragua 5 dicembre 2000 5 giugno 2001 Norvegia 20 aprile 1998 20 ottobre 1998 Nuova Zelanda 8 gennaio 1998 30 luglio 1998 Paesi Bassi* 25 marzo 1999 25 settembre 1999 Pakistan 5 dicembre 2000 5 giugno 2001 Panama 26 marzo 1997 30 luglio 1998 Perù 3 luglio 1997 30 luglio 1998 Portogallo 12 novembre 2001 12 maggio 2002 Regno Unito* 11 febbraio 1999 11 agosto 1999 Repubblica Ceca 10 agosto 1998 10 febbraio 1999 Russia 9 settembre 1999 9 marzo 2000 Santa Sede 22 luglio 1997 30 luglio 1998 Serbia e Montenegro 12 agosto 2003 12 febbraio 2004 Seychelles 8 giugno 2000 8 dicembre 2000 Slovacchia 30 novembre 1999 30 maggio 2000 Slovenia 3 dicembre 2002 3 giugno 2003 Spagna 19 gennaio 1998 30 luglio 1998 Sudafrica* 26 giugno 1998 26 dicembre 1998 Svezia* 15 gennaio 1997 30 luglio 1998 Svizzera* 24 marzo 1998 24 settembre 1998 Tagikistan 12 ottobre 1999 12 aprile 2000 Ucraina 28 maggio 2003 28 novembre 2003 Ungheria 30 gennaio 1998 30 luglio 1998 Uruguay 18 settembre 1998 18 marzo 1999 Uzbekistan 29 settembre 1997 30 luglio 1998 * Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione della dichiarazione svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ o ottenute presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
II
Dichiarazione svizzera La Svizzera dichiara che le disposizioni del Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti devono essere applicate in ogni circostanza.