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AS 2003 4093

Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

Traduzione1

Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

Conclusa a Espoo il 25 febbraio 1991 Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 19962 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 16 settembre 1996 Entrata in vigore per la Svizzera il 10 settembre 1997

Le Parti alla presente Convenzione, consapevoli delle reciproche incidenze delle attività economiche e delle loro conse- guenze sull’ambiente, ribadendo la necessità di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecolo- gico, nonché durevole, risolute ad intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione dell’impatto ambientale soprattutto in un contesto transfrontaliero, consapevoli della necessità e dell’importanza di elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e tenere sotto controllo ogni impatto pregiudi- zievole importante per l’ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfronta- liero, richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto del 26 giugno 19453 delle Na- zioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente (Conferenza di Stoccolma), l’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la coope- razione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno partecipato alla CSCE, notando con soddisfazione i provvedimenti che gli Stati stanno adottando affinché la valutazione dell’impatto ambientale sia praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e della loro politica nazionale, consapevoli della necessità di considerare specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale procedendo ad una valutazione dell’impatto ambientale a tutti i livelli amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la qualità dei dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto di vista dell’ambiente e limitando per quan- to possibile un impatto pregiudizievole importante delle attività, soprattutto in un contesto transfrontaliero,

RS 0.814.06

1 Dal testo originale francese (RO 2003 4093).

2 RU 2003 4091 3 RS 0.120; RU 2003 866

2003-1552 4093

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tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per pro- muovere la prassi della valutazione dell’impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, in partico- lare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell’impatto ambientale (settembre 1987, Varsavia [Polonia]) e prendendo nota dei Fini e Principi della valutazione dell’impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990 Bergen, Norvegia), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: i) l’espressione «Parti» significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraen- ti della presente Convenzione; ii) l’espressione «Parte di origine» indica la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l’attività prevista; iii) l’espressione «Parte colpita» significa la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l’attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero; iv) l’espressione «Parti interessate» indica la Parte di origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell’impatto ambientale in attuazione del- la presente Convenzione; v) l’espressione «attività prevista» indica ogni attività o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un’attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un’Autorità competente secondo ogni procedura nazionale ap- plicabile; vi) l’espressione «valutazione dell’impatto ambientale» indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull’ambiente di un’at- tività prevista; vii) l’espressione «impatto» significa ogni effetto ambientale di un’attività previ- sta, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l’aria, l’acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, op- pure l’interazione tra questi fattori; indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale e le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori; viii) l’espressione «impatto transfrontaliero» significa ogni impatto, e non esclu- sivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zo- na che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in Parte nella zona dipendente dalla giuri- sdizione di un’altra Parte;

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ix) l’espressione «Autorità competente» significa l’Autorità (o le Autorità) na- zionale(i) designata(e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella pre- sente Convenzione e/o l’autorità (o le Autorità) abilitata(e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un’attività prevista; x) l’espressione «pubblico» indica una o più persone fisiche o giuridiche.

Art. 2 Disposizioni generali 1. Le Parti adottano, individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all’ambiente da attività previste. 2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguar- da le attività previste figuranti sulla lista contenuta nell’appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante, l’istituzione di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell’impatto ambientale di cui all’Appendice II. 3. La Parte di origine vigila affinché, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell’impatto ambientale prima di pren- dere la decisione di autorizzare o intraprendere un’attività prevista figurante sulla lista contenuta nell’appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante. 4. La Parte di origine vigila, in conformità con le disposizioni della presente Con- venzione, affinché ogni attività proposta figurante sulla lista contenuta all’appen- dice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, sia notificata alle Parti colpite. 5. Le Parti interessate, su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o più delle attività previste che non figurano nella lista contenuta nell’Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero impor- tante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell’opportunità di procedere in tal modo, l’attività o le attività in questione saranno trattate in tal modo. L’Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri applicabili per determinare se un’attività prevista può avere un impatto pregiudizievole importante. 6. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell’impatto ambientale delle attività previ- ste, e vigila affinché le possibilità offerte al pubblico della Parte colpita siano equi- valenti a quelle offerte al suo pubblico. 7. Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell’attività prevista, le valu- tazioni dell’impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i principi della valutazione dell’impatto ambientale nelle politiche, piani e programmi.

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8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale. 9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascu- na Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti più rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione.

10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che

possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.

Art. 3 Notifica 1. Se un’attività prevista iscritta sulla lista che figura nell’Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine, in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall’arti- colo 5, ne dà notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile e al più tardi quanto detta Parte dà avviso pubblico di tale attività.

2. La notifica contiene in particolare:

a) informazioni sull’attività prevista, compresa ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero; b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata; c) l’indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, in considerazione della natura dell’attività proposta. Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 3. La Parte colpita risponde alla Parte di origine nel termine specificato nella notifi- ca per accusare ricezione di quest’ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale. 4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine specifi- cato nella notifica, le norme dei paragrafi 5–8 del presente articolo e quelle degli articoli 4–7 non si applicano. In tal caso, non è pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell’impatto am- bientale in base alla sua normativa e alla sua prassi nazionale. 5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, la Parte di origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto: a) informazioni pertinenti relative alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale con uno scadenziario per la comunicazione di osservazioni; b) informazioni pertinenti sull’attività prevista e sull’impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere.

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6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest’ultima, ogni informazione che può ragionevolmente essere ottenuta, concernente l’ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste infor- mazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell’impatto am- bientale. Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune, qualora esso esista.

7. Se una Parte ritiene che un’attività proposta figurante nella lista contenuta

nell’Appendice I avrebbe su di essa un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti interessate si scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito per determinare se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole impor- tante è probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se non riescono a raggiungere un accordo, dette Parti possono, l’una o l’altra, sottoporre la questione ad una Commissione d’inchiesta in conformità con le disposizioni dell’Appendice IV affinché quest’ultima pronunci un parere sull’eventualità di un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione. 8. Le Parti interessate vigilano affinché il pubblico della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informato dell’attività prevista ed abbia la possibili- tà di formulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all’Autorità competente della Parte di origine, sia diretta- mente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine.

Art. 4 Documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale

1. La documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale da sottoporre

all’autorità competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all’Appendice II. 2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita, tramite, se opportuno, un organo comune, qualora esso esista, la documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinché tale documentazione sia distribuita alle Autorità e al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinché le osservazioni formulate siano trasmesse all’autorità com- petente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all’attività prevista.

Art. 5 Consultazioni in base alla documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l’impatto transfrontaliero che l’attività prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o elimi- narlo. Le consultazioni possono vertere:

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a) su possibili alternative, compresa una «opzione zero», nonché su misure che potrebbero essere adottate per attenuare ogni impatto transfrontaliero pre- giudizievole importante e sulla procedura che potrebbe essere seguita per il monitoraggio degli effetti di tali misure a spese della Parte di origine; b) su altre forme di assistenza reciproca che possono essere prese in considera- zione per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante dell’attività prevista; c) su ogni altra questione pertinente relativa all’attività prevista. Le Parti stabiliranno di comune accordo, all’inizio di tali consultazioni, un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune e appropriato, qualora esso esista.

Art. 6 Decisione definitiva 1. Le Parti vigilano affinché all’atto di prendere una decisione definitiva sull’attività prevista, siano debitamente presi in considerazione i risultati della valutazione dell’impatto ambientale, compresa la documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale e le osservazioni ricevute in merito in conformità con il paragrafo 8 dell’articolo 3 e del paragrafo 2 dell’articolo 4, come pure l’esito delle consultazioni di cui all’articolo 5. 2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata riguardo all’attività prevista nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa è fondata. 3. Qualora informazioni complementari su un impatto transfrontaliero importante di un’attività prevista, che non erano note nel momento in cui una decisione è stata presa su questa attività e che avrebbero potuto influire sensibilmente su tale decisio- ne, giungano a conoscenza di una Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attività, la Parte in questione ne informa immediatamente l’altra Parte (o le altre Parti) interessata(e). Qualora una delle Parti interessate lo richieda, avran- no luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.

Art. 7 Analisi successiva al progetto 1. Le Parti interessate determineranno, a richiesta di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un’analisi successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in considerazione dell’impatto transfrontaliero pregiudizie- vole importante che l’attività che è stata oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale in conformità con la presente Convenzione può avere. Ogni analisi successiva al progetto dovrà includere, in particolar modo, il monitoraggio dell’atti- vità e la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole. Tali fun- zioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati all’Appen- dice V. 2. Se, dato l’esito dell’analisi successiva al progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di ritenere che l’attività prevista ha un impatto tran- sfrontaliero pregiudizievole importante o se l’esito di tale analisi ha rivelato elementi

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che potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l’altra Parte. Le Parti interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.

Art. 8 Cooperazione bilaterale e multilaterale Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere gli obblighi che loro incom- bono ai sensi della presente Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all’Appendice VI.

Art. 9 Programmi di ricerca Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l’intensificazione di pro- grammi specifici di ricerca miranti a: a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti del- le attività previste; b) consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell’ambiente; c) analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate rigu- ardo alle attività previste al fine di attenuarne o di prevenirne l’impatto; d) elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico; e) elaborare metodologie per l’attuazione dei principi di valutazione dell’impatto ambientale a livello macroeconomico. I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.

Art. 10 Statuto delle Appendici Le Appendici allegate alla presente Convenzione sono parte integrante della Con- venzione.

Art. 11 Riunione delle Parti 1. Le Parti si riuniscono per quanto possibile in occasione delle sessioni annue dei Consiglieri dei governi dei Paesi della CEE per i problemi ambientali e dell’acqua. La prima riunione delle Parti è convocata al massimo un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente le Parti si riuniscono in ogni altro momento che esse ritengono necessario in una delle loro riunioni o qualora una di loro ne faccia domanda per iscritto, sotto riserva che tale domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla sua comunicazione a tali Parti da parte del Segretariato.

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2. Le Parti seguono costantemente l’attuazione della presente Convenzione e, te-

nendo ben presente questo obiettivo: a) verificano le loro politiche e le loro iniziative metodologiche nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfron- taliero; b) si comunicano reciprocamente le informazioni ricavate dalla conclusione e dall’attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative al- la valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui una o piu di loro sono Parti; c) sollecitano, se del caso, i servizi dei comitati scientifici e degli organismi internazionali competenti riguardo a questioni metodologiche e tecniche pertinenti alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione; d) nella loro prima riunione, esaminano ed adottano per consenso il regolamen- to interno delle loro riunioni; e) esaminano e se del caso adottano proposte di emendamento alla presente Convenzione; f) prendono in considerazione ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.

Art. 12 Diritto di voto

1. Le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono, nei settori di loro competenza, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non eserci- tano il loro diritto di voto quando i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Art. 13 Segretariato Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa esercita le se- guenti funzioni di segretariato: a) convoca e prepara le riunioni delle Parti; b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in attuazione del- le disposizioni della presente Convenzione; c) esercita ogni altra funzione che possa esser prevista nella presente Conven- zione o che le Parti possano assegnarli.

Art. 14 Emendamenti alla Convenzione

1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per scritto al Segretariato che le

comunica a tutte le Parti. Esse sono esaminate dalle Parti nella riunione successiva a

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condizione che il Segretariato le abbia distribuite loro con un anticipo di almeno novanta giorni.

3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per pervenire ad un accordo per consenso

riguardo ad ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono rimasti vani e non ne è derivato alcun accordo, l’emenda- mento è adottato in ultima analisi con un voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti. 4. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità con il paragra- fo 3 del presente articolo sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di approvazione o di accettazione. Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti. In seguito essi entreranno in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito, ad opera di tale Parte, del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti. 5. Ai fini del presente articolo, l’espressione «Parti presenti e votanti» indica le Parti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario. 6. La procedura di voto illustrata al paragrafo 3 del presente articolo non è ritenuta un precedente per accordi che saranno negoziati in avvenire nell’ambito della Com- missione economica per l’Europa.

Art. 15 Composizione delle controversie

1. Se una controversia sorge tra due o più Parti per quanto riguarda l’interpre-

tazione o l’applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una solu- zione negoziale o con ogni altro metodo di composizione delle controversie da esse ritenuto accettabile. 2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte può comunicare per iscritto al Deposita- rio che per le controversie che non sono state composte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalità di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo: a) presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia; b) arbitrato, in conformità con la procedura definita all’Appendice VII. 3. Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di composizione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia può essere sottoposta soltanto alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le Parti non convengano diversamente.

Art. 16 Firma La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la

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Commissione economica per l’Europa, in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle Organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Com- missione economica per l’Europa che hanno delegato loro la competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di conclu- dere trattati in tali materie, a Espoo (Finlandia) dal 25 febbraio al 1° marzo 1991, e successivamente presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 2 settembre 1991.

Art. 17 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’appro- vazione degli Stati firmatari e delle Organizzazioni d’integrazione economica regio- nale firmatarie. 2. La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all’articolo 16 a decorrere dal 3 settembre 1991. 3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge funzioni di Depositario. 4. Ogni Organizzazione di cui all’articolo 16 che diviene Parte alla presente Con- venzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. Se uno o più Stati membri di tale Organizzazione sono Parti alla presente Convenzione, questa Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l’esecuzione degli obblighi stipulati ai sensi della presente Convenzione. In tal caso, l’Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporanea- mente i diritti derivanti dalla presente Convenzione. 5. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui all’articolo 16 indicano la portata delle loro competenze per le materie trattate dalla presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni pertinente modifica della portata della loro competenza.

Art. 18 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla

data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approva- zione o di adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da

un’organizzazione d’integrazione economica regionale non sarà considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

3. Nei confronti di ciascuno Stato o Organizzazione di cui all’articolo 16, che

ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di

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deposito, da parte di detto Stato o di detta Organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 19 Recesso In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna inci- denza sull’applicazione degli articoli 3–6 della presente Convenzione ad un’attività prevista che è stata oggetto di una notifica in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 3 o di una domanda d’inchiesta in base al paragrafo 7 dell’articolo 3 anteriormente all’entrata in vigore del recesso.

Art. 20 Testi autentici L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Espoo (Finlandia), il venticinque febbraio millenovecentonovantuno.

(Seguono le firme)

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Appendice I

Lista delle attività

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente

lubrificanti da petrolio grezzo) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.

2. Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è

uguale o superiore a 300 megawatt e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo). 3. Impianti destinati unicamente alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili nucleari irradiati o allo stoccaggio, all’eliminazione e al trattamento di rifiuti radioattivi. 4. Grandi impianti per l’elaborazione primaria della ghisa e dell’acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi. 5. Impianti per l’estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione di amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impian- ti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l’anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l’anno e per altre utilizzazioni dell’amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amian- to l’anno.

6. Impianti chimici integrati.

7. Costruzione di autostrade4, di strade espresse5 (superstrade) e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri.

8. Oleodotti e gasodotti di grande sezione.

9. Porti commerciali nonché vie d’acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate. 10. Impianti di eliminazione di rifiuti: incenerimento, trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi.

4 Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l’accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che: a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l’una dall’altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione, o in via eccezionale, da altri mezzi; b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale; c) è specificamente segnalata come autostrada. 5 L’espressione «strada espressa (superstrada)» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

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11. Grandi dighe e serbatoi.

12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee qualora il volume annuo di acqua da incanalare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi. 13. Impianti per la fabbricazione di carta e di pasta da carta che producano almeno

200 tonnellate seccate all’aria al giorno.

14. Sfruttamento minerario su grande scala, estrazione e trattamento in loco di

minerali metallici o di carbone.

15. Produzione di idrocarburi in mare.

16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi superfici.

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Appendice II

Contenuto della documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale

L’informazione che deve essere contenuta nella documentazione concernente la valutazione dell’impatto ambientale deve includere come minimo, in conformità con l’articolo 4: a) una descrizione dell’attività prevista e del suo fine; b) una descrizione, se del caso, di alternative ragionevoli (ad esempio per quan- to concerne il sito d’installazione o la tecnologia) in sostituzione delle attivi- tà previste, compresa un’opzione «zero»; c) una descrizione dell’ambiente su cui l’attività prevista e le sue alternative potrebbero avere un impatto importante; d) una descrizione del potenziale impatto ambientale che può essere causato dall’attività prevista e dalle sue alternative di sostituzione, e valutazione del- la sua importanza; e) una descrizione dei provvedimenti correttivi miranti a mantenere al minimo livello gli impatti ambientali pregiudizievoli; f) una indicazione specifica dei metodi di previsione e delle ipotesi di base se- lezionate nonché dei dati ambientali pertinenti utilizzati; g) l’individuazione di lacune esistenti nelle conoscenze e di incertezze consta- tate nella compilazione dei dati richiesti; h) se del caso, uno schema di programmi di monitoraggio e di gestione, nonché eventuali piani per un’analisi successiva del progetto; i) un sommario non tecnico accompagnato, se del caso, da una presentazione visiva (carte, grafici, ecc.).

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Valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero RU 2003

Appendice III

Criteri generali volti ad agevolare la determinazione dell’impatto ambientale causato da attività che non compaiono nella lista dell’Appendice I

1. Nel prendere in considerazione attività previste cui si applica il paragrafo 5 dell’articolo 2, le Parti interessate possono cercare di determinare se l’attività previ- sta è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, basandosi in particolare su uno o più dei seguenti criteri: a) ampiezza: attività che, data la loro natura, hanno una grande ampiezza; b) sito: attività previste la cui realizzazione dovrebbe avvenire in un zona o in prossimità di una zona particolarmente sensibile o importante dal punto di vista ecologico (come le zone umide di cui nella Convenzione di Ramsar, i parchi nazionali, le riserve naturali, i siti che presentano un interesse scienti- fico particolare o i siti importanti dal punto di vista archeologico, culturale o storico) e le attività la cui realizzazione è prevista in siti dove le caratteristi- che del progetto proposto potrebbero avere effetti di rilievo sulla popolazio- ne; c) effetti: attività previste i cui effetti sono particolarmente complessi e poten- zialmente pregiudizievoli, comprese le attività che hanno gravi effetti sull’uomo o sulle specie o organismi considerati come aventi un particolare valore, attività che pongono a repentaglio il prosieguo dell’utilizzazione o la potenziale utilizzazione di una zona colpita e attività che impongono un ca- rico supplementare che l’ambiente non ha la capacità di sostenere. 2. Le Parti interessate esamineranno sotto questo punto di vista le attività previste localizzate in prossimità di una frontiera internazionale nonché le attività previste il cui sito è più distante e che potrebbero avere effetti transfrontalieri importanti a grande distanza.

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Appendice IV

Procedura d’inchiesta

1. La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che essa (esse) sottopone (sottopongono) ad una Commissione d’inchiesta, costituita in conformità con le disposizioni della presente Appendice, la questione volta a determinare se un’attività prevista che compare sulla lista dell’Appendice I è suscet- tibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante. L’oggetto dell’inchiesta è indicato nella notifica. Il Segretariato notifica immediatamente questa domanda d’inchiesta a tutte le Parti alla presente Convenzione.

2. La Commissione d’inchiesta è composta da tre membri. Sia la parte richiedente

che l’altra parte alla procedura d’inchiesta nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti così nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione d’inchiesta. Quest’ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d’inchiesta né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse o aver già trattato il caso in questione a qualsiasi altro titolo. 3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo esperto, il presidente della Commis- sione d’inchiesta non è stato ancora designato, il Segretario esecutivo della Commis- sione economica per l’Europa procede, a richiesta di una o dell’altra parte, alla sua nomina entro un successivo periodo di due mesi. 4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d’inchiesta non nomina un esperto, l’altra parte può infor- mare il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che nomi- nerà il presidente della Commissione d’inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All’atto della sua nomina il presidente della Commissione d’inchiesta chiede alla parte che non ha nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese. Trascorso questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa che provvederà a questa nomina entro un ulteriore periodo di due mesi.

5. La Commissione d’inchiesta stabilisce il suo regolamento interno.

6. La Commissione d’inchiesta può adottare ogni provvedimento necessario al fine

dell’esercizio delle sue funzioni.

7. Le Parti alla procedura d’inchiesta facilitano il compito della Commissione

d’inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione: a) le forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti; b) le consentono, qualora necessario, di citare testimoni ed esperti e di avere la loro testimonianza. 8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di ogni informazione che ricevono a titolo riservato durante i lavori della Commissione d’inchiesta.

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9. Se una delle parti alla procedura d’inchiesta non si presenta dinnanzi alla Com- missione d’inchiesta o non espone il suo caso, l’altra parte può chiedere alla Com- missione d’inchiesta di proseguire la procedura e di terminare i suoi lavori. Il fatto che una parte non si presenti dinanzi alla Commissione o non esponga il suo caso non ostacola il proseguimento ed il completamento dei lavori della Commissione d’inchiesta.

10. A meno che la Commissione d’inchiesta non decida diversamente a causa di

circostanze particolari del caso, le spese della Commissione d’inchiesta, comprese le retribuzioni dei suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle parti alla procedura d’inchiesta. La Commissione d’inchiesta conserva una nota di tutte le spese e ne fornisce un estratto conto finale alle Parti. 11. Ogni Parte avente un interesse di ordine materiale nei confronti dell’oggetto della procedura d’inchiesta, che può essere pregiudicato dal parere reso dalla Com- missione d’inchiesta, può intervenire nella procedura con il consenso della Commis- sione d’inchiesta.

12. Le decisioni della Commissione d’inchiesta sulle questioni di procedura sono

adottate a maggioranza dei voti dei suoi membri. Il parere definitivo della Commis- sione d’inchiesta riflette l’opinione della maggioranza dei suoi membri ed è accom- pagnato, se del caso, da ogni opinione dissidente.

13. La Commissione d’inchiesta pronuncia il suo parere definitivo entro due mesi

dalla data alla quale è stata istituita a meno che non ritenga necessario prolungare questo periodo per una durata che non dovrebbe superare due mesi. 14. Il parere definitivo della Commissione d’inchiesta è basato su principi scientifici riconosciuti. La Commissione d’inchiesta comunica il suo parere definitivo alle parti alla procedura d’inchiesta ed al Segretariato.

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Appendice V

Analisi successiva al progetto

Tale analisi ha come scopo in particolare: a) di verificare se le condizioni stabilite negli atti di autorizzazione o di appro- vazione sono rispettate e se i provvedimenti correttivi di attenuazione sono efficaci; b) di esaminare ogni impatto ai fini di una gestione corretta e per far fronte alle incertezze; c) di verificare l’esattezza delle previsioni precedenti al fine di utilizzare l’esperienza acquisita per future attività dello stesso tipo.

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Appendice VI

Elementi della cooperazione bilaterale e multilaterale

1. Le Parti interessate possono, se del caso, concordare intese istituzionali o amplia- re la portata delle intese istituzionali esistenti nell’ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare pieno effetto alla presente Convenzione.

2. Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre intese possono prevedere:

a) ogni criterio addizionale per l’attuazione della presente Convenzione, in considerazione della specifica situazione della sottoregione interessata; b) intese istituzionali, amministrative e di altra natura da concludere su una ba- se di reciprocità e di equivalenza; c) l’armonizzazione delle politiche e delle misure di protezione ambientale af- finché le norme ed i metodi relativi all’applicazione della valutazione dell’impatto ambientale siano il più uniformi possibili; d) l’elaborazione di metodi di determinazione, di misura, di previsione e di va- lutazione degli impatti e di metodi di analisi successiva al progetto, nonché il miglioramento e/o l’armonizzazione di questi metodi; e) l’elaborazione di metodi e di programmi per la raccolta, l’analisi, lo stoccag- gio e la divulgazione in tempo utile di dati raffrontabili sulla qualità ambien- tale al fine di fornire dati sulla valutazione dell’impatto ambientale e/o il mi- glioramento di questi metodi e programmi; f) la fissazione di soglie e di criteri più specifici per definire l’importanza degli impatti transfrontalieri in funzione del sito, della natura o dell’ampiezza del- le attività previste che devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale in conformità con le norme della presente Convenzione e la fis- sazione di carichi critici di inquinamento transfrontaliero; g) la realizzazione in comune, se del caso, della valutazione dell’impatto am- bientale, l’elaborazione di programmi comuni di monitoraggio, la taratura comparata dei dispositivi di monitoraggio e l’armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la compatibilità dei dati e delle informazioni ottenute.

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Appendice VII

Arbitrato

1. La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 15 della presente Convenzione. La notifica espone l’oggetto dell’arbitrato ed indica in particolare gli Articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione. 2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La parte richiedente (o le parti richiedenti) e l’altra parte (o le altre parti) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che è il Presidente del Tribunale arbitrale. Quest’ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, ne essere al servizio di una di esse, o essersi già occupato del caso per qualsiasi altro titolo. 3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa procede, a richiesta di una delle Parti alla controversia, alla sua desi- gnazione entro un nuovo termine di due mesi. 4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l’altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. All’atto della sua designazione il Presidente del Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro di provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi. 5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione. 6. Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura. 7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate alla maggioranza dei suoi membri. 8. Il Tribunale può adottare ogni provvedimento necessario al fine di stabilire i fatti.

9. Le parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in

particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse: a) forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; b) lo mettono in grado, ove necessario, di citare testimoni o esperti e di racco- gliere la loro testimonianza.

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10. Le parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevo- no a titolo riservato durante la procedura di arbitrato. 11. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim provvedimenti conservativi. 12. Se una delle parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitra- le o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l’altra parte può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere la sentenza definitiva. Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondato de facto e de jure. 13. Il Tribunale arbitrale può giudicare e decidere controricorsi direttamente con- nessi all’oggetto della controversia. 14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le sue spese, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle parti alla controversia. Il Tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle parti. 15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell’oggetto della controversia, un interesse di natura legale che può essere pregiudicato dalla decisio- ne pronunciata nella fattispecie, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale. 16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale è stato istituito, a meno che non ritenga necessario prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi. 17. La sentenza del Tribunale arbitrale è accompagnata da un esposto delle motiva- zioni. Essa è definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale la comunica alle parti alla controversia ed al Segretariato. Quest’ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti alla presente Convenzione. 18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all’interpretazione o all’esecuzione della sentenza può essere sottoposta da una delle parti al Tribunale arbitrale che ha pro- nunciato tale sentenza oppure, se quest’ultimo non può esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.

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Campo di applicazione della convenzione il 22 agosto 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania 4 ottobre 1991 10 settembre 1997 Armenia 21 febbraio 1997 A 10 settembre 1997 Austria* 27 luglio 1994 10 settembre 1997 Azerbaigian 25 marzo 1999 23 giugno 1999 Belgio 2 luglio 1999 30 settembre 1999 Bulgaria* 12 maggio 1995 10 settembre 1997 Canada* 13 maggio 1998 11 agosto 1998 Cipro 20 luglio 2000 A 20 luglio 2000 Comunità europea (CE/UE/CEE)* 24 giugno 1997 10 settembre 1997 Croazia 8 luglio 1996 A 10 settembre 1997 Danimarca* 14 marzo 1997 10 settembre 1997 Groenlandia 12 dicembre 2001 12 dicembre 2001 Isole Faeröer 12 dicembre 2001 12 dicembre 2001 Estonia 25 aprile 2001 A 24 luglio 2001 Finlandia 10 agosto 1995 10 settembre 1997 Francia* ** 15 giugno 2001 13 settembre 2001 Germania 8 agosto 2002 6 novembre 2002 Grecia 24 febbraio 1998 25 maggio 1998 Irlanda** 25 luglio 2002 23 ottobre 2002 Italia** 19 gennaio 1995 10 settembre 1997 Kazakistan 11 gennaio 2001 A 11 aprile 2001 Kirghizistan 1° maggio 2001 A 30 luglio 2001 Lettonia 31 agosto 1998 A 29 novembre 1998 Liechtenstein* 9 luglio 1998 A 7 ottobre 1998 Lituania 11 gennaio 2001 A 11 aprile 2001 Lussemburgo** 29 agosto 1995 10 settembre 1997 Macedonia 31 agosto 1999 29 novembre 1999 Moldova 4 gennaio 1994 A 10 settembre 1997 Norvegia** 23 giugno 1993 10 settembre 1997 Paesi Bassi* a 28 febbraio 1995 10 settembre 1997 Polonia 12 giugno 1997 10 settembre 1997 Portogallo 6 aprile 2000 5 luglio 2000 Regno Unito* 10 ottobre 1997 8 gennaio 1998 Gibilterra 10 ottobre 1997 8 gennaio 1998 Guernesey 10 ottobre 1997 8 gennaio 1998 Isola di Man 10 ottobre 1997 8 gennaio 1998 Jersey 10 ottobre 1997 8 gennaio 1998 Repubblica Cecab 26 febbraio 2001 27 maggio 2001 Romania 29 marzo 2001 27 giugno 2001 Slovacchiab 19 novembre 1999 17 febbraio 2000 Slovenia 5 agosto 1998 A 3 novembre 1998 Spagna** 10 settembre 1992 10 settembre 1997 Svezia** 24 gennaio 1992 10 settembre 1997

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Svizzera 16 settembre 1996 A 10 settembre 1997 Ucraina 20 luglio 1999 18 ottobre 1999 Ungheria 11 luglio 1997 9 ottobre 1997 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso ** Obiezioni, vedi qui appresso a Per il Regno in Europa. b 28.5.1993: successione alla firma della Cecoslovacchia che aveva firmato la Convenzione il 30.8.1991.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito internet della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE): http://www.unece.org/env/eia/convratif.html oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

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