AS 2003 4117
Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)
Modifica del 19 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 5a Capitolo 1a: Richieste di informazioni dei parlamentari e delle commissioni parlamentari
Art. 5a 1 Il dipartimento competente decide in merito alle richieste di informazioni presenta- te da parlamentari e da commissioni parlamentari secondo gli articoli 7 e 150 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento. Se tra il richiedente e il dipartimento competente non vi è unanimità di vedute circa l’estensione dei diritti d’informa- zione, decide il Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale decide in ogni caso:
a. su proposta della Cancelleria federale, quando si tratta di informazioni che servono direttamente alla formazione dell’opinione in seno al Collegio go- vernativo, b. su proposta del dipartimento competente, quando si tratta di informazioni che concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di infor- mazione strategica. 3 Le richieste di consultazione delle decisioni del Consiglio federale sono esaminate ed evase dalla Cancelleria federale d’intesa con il dipartimento competente.