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AS 2003 4123

Legge federale sul diritto fondiario rurale

Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)

Modifica del 20 giugno 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta:

I La legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 3 1 La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un’azienda agricola: a. ubicati fuori di una zona edificabile secondo l’articolo 15 della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio; e b. di cui sia lecita un’utilizzazione agricola. 3 La presente legge non si applica ai fondi di meno di 15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni, non facenti parte di un’azienda agricola.

Art. 5 lett. a I Cantoni possono: a. sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole le aziende agricole che non adempiono le condizioni dell’articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensione minima dell’azienda è fissata come frazione di un’unità standard di manodopera e non può essere inferiore alla metà di tale unità;

Art. 7 cpv. 1 1 È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno tre quarti di un’unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determi- na, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un’unità standard di manodopera.

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Diritto fondiario rurale. LF RU 2003

Art. 10 cpv. 3 3 Le superfici, gli edifici e gli impianti o parte di essi non utilizzati per l’agricoltura sono imputati nella stima con il valore di reddito risultante dall’utilizzazione non agricola.

Art. 16 Abrogato

Art. 22 e 26 cpv. 1 lett. c Abrogati

Art. 29 cpv. 1 lett. d

1 Costituiscono alienazione nel senso dell’articolo 28:

d. il passaggio da un’utilizzazione agricola a un’utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell’erede che, dopo aver ripreso l’azienda agricola secondo l’articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l’attività aziendale e rimane in un’abitazione che fa parte dell’azienda.

Art. 37 cpv. 1 1 In caso di scioglimento dei rapporti di proprietà comune o di comproprietà vigono i valori d’imputazione seguenti: a. per un’azienda agricola: il valore di reddito; le disposizioni sull’aumento del prezzo di ritiro in materia di diritto di prelazione (art. 52) si applicano per analogia all’aumento del valore d’imputazione; b. per un fondo agricolo:

1. per il suolo: il doppio del valore di reddito,

2. per gli edifici e gli impianti: le spese di costruzione dedotti gli ammor-

tamenti, ma almeno il doppio del valore di reddito.

Art. 47 cpv. 2, frase introduttiva 2 In caso d’alienazione di un fondo agricolo, l’affittuario ha un diritto di prelazione sulla cosa affittata se: ...

Art. 48 Rinuncia al diritto di prelazione 1 L’affittuario può rinunciare in anticipo al suo diritto legale di prelazione soltanto in vista dell’imminente realizzarsi di un caso di prelazione. La rinuncia al diritto di prelazione è dichiarata in un atto pubblico; l’atto pubblico deve indicare gli elementi essenziali del contratto che sarà concluso tra il venditore e il terzo.

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2 La rinuncia è inefficace se il contenuto del contratto di vendita stipulato tra il venditore e il compratore non è conforme a quanto indicato nella dichiarazione di rinuncia o se il contratto di vendita non è concluso entro sei mesi dalla dichiarazione di rinuncia.

Art. 50 Abrogato

Art. 60 cpv. 1 lett. b, f ed i 1 L’autorità cantonale competente ad accordare l’autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se: b. abrogata f. deve essere costituito un diritto di superficie a favore dell’affittuario dell’azienda agricola sulla parte da separare; i. la separazione avviene per costruire un edificio di economia rurale che serva alla gestione comune o un impianto corrispondente.

Art. 73 cpv. 1 e 3 1 I fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a con- correnza del limite dell’aggravio. Il limite dell’aggravio corrisponde alla somma del valore di reddito agricolo aumentato del 35 per cento e del valore di reddito delle parti non agricole. 3 Per valutare se il limite dell’aggravio è raggiunto è determinante la somma dei diritti di pegno immobiliari iscritti, annotati e menzionati nel registro fondiario. I diritti di pegno immobiliari ai sensi dell’articolo 75 capoverso 1 non sono conteg- giati.

Art. 75 cpv. 1 lett. c

1 Non vi è limite d’aggravio per:

c. i diritti di pegno immobiliare a garanzia di mutui accordati quali aiuti per la conduzione aziendale o crediti d’investimento in virtù della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura;

Art. 87 cpv. 1bis e 4 1bis L’avente diritto legittimato a domandare la stima del valore di reddito può chie- dere che le pertinenze siano stimate al loro valore d’uso.

4 RS 910.1

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4 L’autorità comunica al proprietario, al proponente e all’ufficio del registro fondia- rio il nuovo valore di reddito; deve indicare anche quali importi sono attribuiti al valore delle parti non agricole. Indica inoltre il valore d’uso delle pertinenze, qualora questo sia stato stimato.

Art. 90 cpv. 2 2 Gli atti normativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 91 cpv. 2 Abrogato

Art. 95a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003 Le disposizioni transitorie degli articoli 94 e 95 si applicano parimenti alla modifica della presente legge del 20 giugno 2003.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 2003 3953

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