AS 2003 4235
Ordinanza del DFE sul pollame
Ordinanza del DFE sul pollame
Modifica del 17 novembre 2003
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sul pollame è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Nel 2004, per 0,93 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
17 novembre 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
1 RS 916.341.61
2003-2333 4235
Ordinanza del DFE sul pollame RU 2003
4236