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AS 2003 4237

Legge sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie (LFE)

Modifica del 20 giugno 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta:

I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 31bis, 64bis e 69 della Costituzione federale3; ...

Art. 20 Commercio del 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epi- bestiame zoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell’esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.

2 Per commercio del bestiame s’intende qualsiasi compera, vendita,

permuta e mediazione di carattere professionale di cavalli, muli, asini, bestiame bovino, pecore, capre e maiali. Non sono considerati com- mercio di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un’azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.

3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esercizio della

professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del com- mercio del bestiame.

Art. 30 Controllo 1 I cani devono essere contrassegnati e registrati in una banca dati. dei cani

2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno; i Canto-

ni provvedono alla registrazione.

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 118 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Legge sulle epizoozie RU 2003

Art. 38 Riduzione, 1 I contributi posso essere ridotti o negati qualora l’avente diritto violi diniego e restituzione di la presente legge, le disposizioni d’esecuzione o una decisione emana- contributi ta in virtù delle stesse.

2 Se i presupposti per l’assegnazione di contributi non sono più adem-

piuti o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

3 I contributi ricevuti a torto devono essere restituiti o compensati

indipendentemente dall’applicazione delle disposizioni penali.

Art. 56 cpv. 3

3 I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza

dell’effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali abbiano dato adito a contestazioni.

Art. 56a Tassa per la 1 Chi esercita il commercio del bestiame ai sensi dell’articolo 20 prevenzione e la lotta contro le capoverso 2 deve, per ogni animale negoziato, pagare una tassa desti- epizoozie nata a coprire le spese per la prevenzione delle epizoozie e la lotta contro le epizoozie.

2 Il Consiglio federale determina gli importi della tassa, graduandoli

secondo le categorie di animali.

3 Il Consiglio federale disciplina inoltre la riscossione della tassa e

l’impiego dei proventi.

Art. 57 cpv. 2 e 3 lett. c

2 Esso può in caso di urgenza:

a. emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un’epizoozia che, fino a quel momento, non era og- getto di un disciplinamento; b. ordinare provvedimenti temporanei secondo l’articolo 10 capoverso 1 numero 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se una epizoozia fortemente contagiosa minaccia di estendersi a tutta la Svizzera.

3 L’Ufficio federale di veterinaria:

c. designa ogni anno, d’intesa con i Cantoni, le aziende che devono essere da questi controllate nell’ambito della sorveglianza dell’effettivo del bestiame svizzero; fissa i criteri del controllo e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.

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Legge sulle epizoozie RU 2003

Art. 62 Disposizioni 1 In connessione alle misure ordinate per sradicare l’ESB, la Confede- transitorie della modifica del razione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per 20 giugno 2003 i costi di eliminazione degli scarti di carne.

2 I contributi sono versati ai detentori di animali della specie bovina,

ovina, caprina e suina, nonché ai macelli.

3 Il Consiglio federale definisce l’importo dei contributi per animale.

Tiene conto in proposito dell’evoluzione delle possibilità di riciclag- gio degli scarti di carne e adegua i contributi di conseguenza.

4 I contributi ai macelli sono versati se gli scarti di carne sono stati

smaltiti in apposite aziende riconosciute. Il macello deve attestarlo sulla scorta di contratti e esibendo le fatture delle aziende di smalti- mento

5 La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti

dalla vendita all’asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell’articolo 48 della legge del 29 aprile

19984 sull’agricoltura.

6 L’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale di veterinaria e

l’Ufficio federale della sanità pubblica elaborano un piano di misure che consenta il riutilizzo degli scarti di origine animale.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

4 RS 910.1; RU 2003 4217

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Legge sulle epizoozie RU 2003

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.5

2 Fatto salvo gli articoli 30 et 56a, essa entra in vigore il 1° gennaio 2004.

3 Gli articoli 30 e 56a entrano in vigore ulteriormente.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 2003 3930

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