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AS 2003 4265

Legge federale sui politecnici federali

Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)

Modifica del 21 marzo 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20021, decreta:

I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 27 e 27sexies della Costituzione federale3; ...

Art. 1 cpv. 1 lett. c 1 La presente legge si applica al settore dei politecnici federali (settore dei PF) in cui rientrano: c. gli istituti di ricerca.

Art. 2 cpv. 1 lett. e, f

1 I PF e gli istituti di ricerca devono:

e. curare le pubbliche relazioni; f. valorizzare i risultati delle loro ricerche.

Art. 3a Partecipazione ad imprese Al fine di sfruttare i diritti su beni immateriali, i PF e gli istituti di ricerca possono, nell’ambito dei loro compiti legali, partecipare a persone giuridiche di diritto pubbli- co o privato.

3 Queste disposizioni corrispondono agli art. 63 e 64 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2002-0297 4265

Legge sui PF RU 2003

Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell’in- terno (Dipartimento). Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autono- mamente.

2 Il Consiglio dei PF è l’organo di direzione strategica del settore dei PF.

3 I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF.

Art. 5 cpv. 4 Abrogato

Art. 8 cpv. 1 lett. a e c, nonché cpv. 2

1 I PF adempiono il loro compito di insegnamento, in particolare:

a. dando agli studenti una formazione universitaria specializzata che si conclu- de con il conferimento di un titolo accademico; c. concerne solo il testo francese. 2 A tal fine si appoggiano in particolare all’attività di ricerca dei membri del corpo insegnante.

Art. 10a Garanzia della qualità I PF verificano periodicamente ai sensi della legislazione sull’aiuto alle università la qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi e provvedono a garantire la qualità a lungo termine.

Art. 11 cpv. 1 e 3 1 I PF istituiscono servizi sociali e culturali destinati ai loro membri oppure parteci- pano a servizi esistenti. Prendono provvedimenti volti a facilitare la custodia dei bambini.

3 Essi promuovono lo sport universitario.

Art. 12 cpv. 1 1 In ognuno dei PF le lingue d’insegnamento sono il tedesco, il francese, l’italiano e, secondo le consuetudini dell’insegnamento e della ricerca, l’inglese.

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Legge sui PF RU 2003

Art. 13 cpv. 1 lett. a e 2

1 Sono membri dei PF:

a. i membri del corpo insegnante (professori ordinari, professori straordinari, professori-assistenti, liberi docenti, maîtres d’enseignement et de recherche e incaricati di corsi); 2 Il Consiglio dei PF può istituire altre categorie di membri del corpo insegnante.

Art. 14 Membri del corpo insegnante

1 I membri del corpo insegnante insegnano e svolgono ricerche autonomamente nel-

l’ambito del mandato di insegnamento e di ricerca e sotto la propria responsabilità. 2 Su proposta dei PF, il Consiglio dei PF nomina i professori ordinari e straordinari e ne definisce il campo d’insegnamento e di ricerca. 3 Su proposta dei PF, nomina i professori-assistenti per un periodo di quattro anni al massimo. Può rinnovarne il mandato una volta sola. Il rapporto di lavoro può essere disdetto secondo la procedura ordinaria. 4 La Direzione della scuola conferisce la venia legendi e designa i maîtres d’en- seignement et de recherche e gli incaricati di corsi.

Art. 15, rubrica e cpv. 2 e 3 Assistenti

2 e 3 Abrogati

Art. 16 Condizioni d’ammissione

1 È ammesso a un PF come studente del primo semestre:

a. il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità rico- nosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein; b. il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola; c. il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure d. chi ha superato un esame d’ammissione.

2 La Direzione della scuola stabilisce le condizioni d’ammissione per:

a. accedere a un semestre superiore, in particolare se si tratta di titolari di un diploma di una scuola universitaria professionale svizzera; b. i candidati al dottorato; c. gli studenti di terzo ciclo; e d. gli uditori.

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Legge sui PF RU 2003

Art. 17 Rapporti di lavoro

1 Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 20004 sul

personale federale e della legge del 23 giugno 20005 sulla Cassa pensioni della Confederazione le condizioni d’impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca. 2 I rapporti di lavoro del personale sono retti dalla legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga diversamente. 3 Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell’insegnamento e della ricerca, il Consiglio dei PF può, nel quadro dell’articolo 6 capoverso 5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, emanare prescrizioni concernenti le condizio- ni d’impiego di professori sulla base del diritto privato; tali prescrizioni necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. 4 In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite di età di cui all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e i super- stiti. 5 Il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è datore di lavoro ai sensi della legge del 23 giugno 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione.

Art. 18 Pubblicazioni scientifiche Nelle pubblicazioni scientifiche devono essere menzionate tutte le persone che vi hanno collaborato sul piano scientifico.

Art. 19 cpv. 1 lett. abis

1 I PF conferiscono:

abis. titoli di bachelor e di master;

Art. 20 cpv. 1 1 Il Consiglio dei PF può conferire il titolo di professore a liberi docenti, maîtres d’enseignement et de recherche e incaricati di corsi particolarmente meritevoli.

Art. 22 Istituzione e soppressione Istituti di ricerca possono essere istituiti o soppressi mediante ordinanza dell’As- semblea federale.

4 RS 172.220.1 5 RS 172.222.0 6 RS 831.10

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Legge sui PF RU 2003

Art. 24 Composizione 1 Il Consiglio federale nomina per un periodo di quattro anni i seguenti membri del Consiglio dei PF: a. il presidente; b. il vicepresidente; c. un direttore di un istituto di ricerca; d. un membro proposto dalle assemblee delle scuole; e. altri cinque membri.

2 La rielezione è possibile.

3 I presidenti delle scuole fanno parte d’ufficio del Consiglio dei PF.

4 Il Consiglio dei PF può formare comitati.

Art. 25 cpv. 1

1 Il Consiglio dei PF:

a. definisce la strategia del settore dei PF nell’ambito del mandato di prestazioni; b. rappresenta il settore dei PF nei confronti delle autorità della Confedera- zione; c. emana disposizioni sulla supervisione e esercita la supervisione strategica; d. approva i piani di sviluppo del settore dei PF e ne controlla l’esecuzione; e. procede alle nomine di sua competenza; f. esercita la sorveglianza sul settore dei PF; g. è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la legisla- zione sull’aiuto alle università e la ricerca; h. adotta il proprio regolamento interno; i. adempie gli altri compiti assegnatigli dalla presente legge.

Art. 26 Presidente del Consiglio dei PF 1 Il presidente del Consiglio dei PF gestisce gli affari che competono al Consiglio dei PF e decide quanto gli pertiene secondo il regolamento interno.

2 Rappresenta il settore dei PF verso l’esterno.

Art. 26a Comitato consultivo Il Consiglio dei PF può istituire un comitato consultivo scientifico.

Art. 26b Stato maggiore Il Consiglio dei PF dispone di uno stato maggiore.

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Art. 27 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio dei PF definisce nelle linee fondamentali l’organizzazione dei PF.

3 I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del

Consiglio dei PF; il Consiglio dei PF nomina gli altri membri delle direzioni delle scuole. La durata della funzione è di quattro anni; la rielezione è possibile.

Art. 28 7 Abrogato

Art. 30 Conferenza dei membri del corpo insegnante

1 La Conferenza è composta di rappresentanti del corpo insegnante. Essa dà un

parere alla Direzione della scuola su tutti i problemi riguardanti l’insieme del corpo insegnante. 2 I membri del corpo insegnante stabiliscono la procedura di nomina e il regolamen- to interno della Conferenza.

Art. 31 cpv. 3, secondo periodo

3 … Mediante ordinanza, il Consiglio dei PF può attribuirle altri compiti.

Art. 32 cpv. 4 4 Per il rimanente, il Consiglio dei PF disciplina l’estensione e le modalità della cogestione.

Titolo prima dell’art. 33

Capitolo 5: Mandato di prestazioni e finanze

Art. 33 Mandato di prestazioni 1 Il Consiglio federale sottopone per approvazione all’Assemblea federale un man- dato di prestazioni quadriennale per il settore dei PF. 2 Il mandato di prestazioni determina le priorità e gli obiettivi del settore dei PF per quanto concerne l’insegnamento, la ricerca e le prestazioni durante il periodo del mandato. Esso tiene conto della politica scientifica generale della Confederazione e degli obiettivi strategici del settore dei PF. 3 In quanto a tempi e contenuti, il mandato di prestazioni è adeguato al limite di spesa della Confederazione. 4 Il mandato di prestazioni stabilisce i metodi e i criteri per verificare se i singoli obiettivi sono stati raggiunti, nonché i principi secondo cui i mezzi finanziari sono assegnati ai PF e agli istituti di ricerca.

7 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale.

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5 Se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono, il Consiglio federale può modifica- re il mandato di prestazioni durante il periodo di validità. Consulta previamente le commissioni legislative competenti.

Art. 33a Attuazione Il Consiglio dei PF conclude accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca e ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione; si fonda in particolare sulle pro- poste budgetarie presentate dai PF e dagli istituti di ricerca.

Art. 34 Rendiconto 1 Alla fine del periodo considerato dal mandato di prestazioni, il Consiglio dei PF elabora a destinazione del Consiglio federale un rapporto sulla realizzazione del mandato. Il rapporto è sottoposto per approvazione all’Assemblea federale. 2 Nel rendiconto annuale il Consiglio dei PF informa inoltre il Consiglio federale sul grado di realizzazione del mandato di prestazioni. Il Consiglio federale ne riferisce all’Assemblea federale.

Art. 34a Valutazione e misure Il Dipartimento valuta la realizzazione del mandato e propone al Consiglio federale le misure eventualmente necessarie. Unitamente alla proposta relativa al nuovo mandato di prestazioni, presenta all’Assemblea federale un rapporto intermedio sulla realizzazione degli obiettivi.

Art. 34b Contributo finanziario della Confederazione 1 Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale il limite di spesa per la coper- tura del fabbisogno finanziario del settore dei PF per l’esercizio e gli investimenti. 2 L’Assemblea federale stabilisce di volta in volta il limite di spesa per un periodo di quattro anni. 3 Il contributo finanziario è indipendente dall’importo e dallo scopo dei mezzi di terzi acquisiti dai PF o dagli istituti di ricerca.

Art. 34c Mezzi di terzi 1 I PF e gli istituti di ricerca dispongono, compatibilmente con i loro compiti, dei mezzi che provengono loro da terzi.

2 Il Consiglio dei PF emana prescrizioni sulla gestione di tali mezzi.

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Art. 34d Tasse

1 I PF e gli istituti di ricerca riscuotono tasse per le loro prestazioni.

2 L’importo delle tasse d’iscrizione deve essere socialmente sopportabile.

3 Il Consiglio dei PF emana il regolamento delle tasse.

4 I PF e gli istituti di ricerca forniscono le loro prestazioni a prezzi di mercato.

Art. 34e Altri tributi 1 I PF e gli istituti di ricerca possono autorizzare organizzazioni di loro membri a riscuotere tasse adeguate e socialmente sopportabili per le prestazioni fornite nell’in- teresse dei PF e degli istituti di ricerca o dei loro membri. Le tasse devono essere fissate in un regolamento; questo regolamento sottostà all’approvazione dei PF o degli istituti di ricerca. 2I PF possono riscuotere dagli studenti e dai candidati al dottorato contributi socialmente sopportabili per l’utilizzazione degli impianti sportivi.

Art. 35 Preventivo e consuntivo 1 Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e il consun- tivo annuo con bilancio e conto economico secondo i principi commerciali e le norme della gestione aziendale. 2 Emana le disposizioni esecutive sulla contabilità in un’ordinanza; questa ordinanza sottostà all’approvazione del Consiglio federale.

Art. 35a Vigilanza finanziaria

1 Il Consiglio dei PF istituisce un ispettorato delle finanze.

2 Emana le prescrizioni esecutive sull’esercizio della vigilanza finanziaria nel settore dei PF d’intesa con il Controllo federale delle finanze. 3 I conti del settore dei PF sono revisionati dal Controllo federale delle finanze.

Titolo prima dell’art. 35b Capitolo 6: Fondi e diritti su beni immateriali

Art. 35b Fondi 1 Il Consiglio federale disciplina l’utilizzazione dei fondi di proprietà della Confede- razione.

2 Il Consiglio dei PF coordina la gestione dei fondi e provvede a conservarne il

valore e la funzione.

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Legge sui PF RU 2003

Art. 36 Diritti su beni immateriali 1 Ad eccezione dei diritti d’autore, tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nel- l’esercizio dell’attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca. 2 I diritti esclusivi di uso di programmi per computer prodotti nell’esercizio dell’at- tività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca. I PF e gli istituti di ricerca possono pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie d’opere.

3 Le persone che producono beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono

ottenere un’adeguata partecipazione agli eventuali utili realizzati con lo sfruttamento di tali beni. 4 Il Consiglio dei PF disciplina le disposizioni esecutive in un’ordinanza; questa ordinanza sottostà all’approvazione del Consiglio federale.

Titolo prima dell’art. 37

Capitolo 7: Protezione giuridica e disposizioni penali

Art. 37 Protezione giuridica 1 Contro le decisioni degli organi dei PF e degli istituti di ricerca è ammissibile il ricorso alla Commissione di ricorso dei PF (art. 37a). 2 Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF è ammissibile il ricorso: a. alla Commissione di ricorso in materia di personale, se si tratta di decisioni in materia di personale; b. alla Commissione di ricorso dei PF, negli altri casi. 3 Contro le decisioni della Commissione di ricorso dei PF possono ricorrere anche i PF, gli istituti di ricerca, le assemblee delle scuole, queste ultime limitatamente a questioni relative alla cogestione. 4 Nei ricorsi contro risultati d’esami e promozioni non può essere invocata l’inade- guatezza. 5 Per il rimanente, si applicano le prescrizioni della procedura amministrativa fe- derale.

Art. 37a Commissione di ricorso dei PF

1 Il Consiglio dei PF nomina i sette membri della Commissione di ricorso dei PF.

Almeno quattro di questi membri devono far parte del settore dei PF.

2 La durata della funzione è di quattro anni e la rielezione è possibile.

3 Nell’esercizio della loro attività i membri sono indipendenti e sottostanno soltanto alla legge.

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Legge sui PF RU 2003

4 La Commissione dipende amministrativamente dal Consiglio dei PF. Essa dispone

di una propria segreteria. 5 Il Consiglio dei PF emana il regolamento della Commissione. Vi disciplina segna- tamente le competenze del presidente nei casi urgenti o di importanza secondaria e l’istituzione di camere con competenza decisionale autonoma.

Titolo prima dell’art. 39

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Alta sorveglianza, norme d’esecuzione

Art. 39, rubrica Abrogata

Titolo prima dell’art. 40 Sezione 2: Modifica del diritto vigente

Art. 40, rubrica e cpv. 2 Abrogazione e modifica del diritto vigente

2 Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 19898 sulle finanze della Confederazione

Art. 1 cpv. 3 Abrogato

Art. 35 cpv. 2, primo periodo 2 Essa gestisce la tesoreria centrale della Confederazione, delle Ferrovie federali, della Posta svizzera e del settore dei PF. …

2. Legge federale del 7 ottobre 19839 sulla ricerca

Art. 16 cpv. 1

1 Mediante ordinanza dell’Assemblea federale possono essere istituiti, o assunti

completamente o parzialmente, centri di ricerca. Tali centri devono essere soppressi quando non ve ne è più il bisogno.

8 RS 611.0 9 RS 420.1

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3. Legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa

Art. 71d lett. i Gli articoli 71b e 71c non si applicano alle commissioni seguenti, la cui organizzazione è determinata esclusivamente dal diritto federale applicabile in materia: i. la Commissione di ricorso dei PF (art. 37a della legge del 4 ot- tobre 199111 sui PF).

Sezione 3: Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 marzo 2003

Art. 40a Passaggio al nuovo rapporto di lavoro Il Consiglio dei PF è autorizzato a porre termine in un momento da esso stabilito al mandato dei professori ordinari e straordinari e a disciplinare il passaggio al nuovo rapporto di lavoro. Tale disciplinamento deve essere approvato dal Consiglio fede- rale.

Art. 40b Trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione 1 I professori ordinari e straordinari nominati prima del 1° gennaio 1995, compresi quelli pensionati, e i loro superstiti sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione dall’entrata in vigore della presente legge. 2 Le pensioni e le rendite per superstiti correnti rimangono invariate. La determina- zione delle rendite future per superstiti e l’adeguamento al rincaro sono retti dalle disposizioni in vigore per la Cassa pensioni della Confederazione.

3 La Confederazione si assume la riserva matematica necessaria al trasferimento

degli assicurati alla Cassa pensioni della Confederazione. 4 Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento e l’importo della riserva matematica necessaria.

Art. 40c Trasferimento di beni mobili Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza il momento in cui i beni mobili diventano proprietà dei PF e degli istituti di ricerca.

Art. 40d Disposizioni transitorie relative alla protezione giuridica 1 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei PF emana il regolamento della Commissione di ricorso dei PF.

10 RS 172.021 11 RS 414.110; RU 2003 4265

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2 Fino all’entrata in vigore di detto regolamento, il Consiglio dei PF rimane compe- tente a statuire sui ricorsi di cui all’articolo 37 capoverso 1. 3 Dall’entrata in vigore di detto regolamento, la Commissione di ricorso dei PF è competente a statuire sui ricorsi pendenti presso il Consiglio dei PF.

Titolo prima dell’art. 41 Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 41, rubrica Abrogata

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003 Consiglio nazionale, 21 marzo 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2003.12

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

12 FF 2003 2395

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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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