AS 2003 4299
Ordinanza relativa al rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all''invalidità in materia di prestazioni complementari
Ordinanza relativa al rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia (OMPC)
Modifica del 17 novembre 2003
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 29 dicembre 19971 relativa al rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari è modifica- ta come segue:
Art. 3 Relazione con le prestazioni di altre assicurazioni 1 Un diritto al rimborso delle spese ai sensi dell’articolo 3d LPC2 può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese in carico da altre assicura- zioni. La concessione di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni. 2 In caso di aumento dell’importo rimborsabile secondo l’articolo 3d capoverso 2bis LPC o l’articolo 19b OPC, l’assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione infortuni è dedotto dalle spese, debitamente comprovate, per le cure e l’assistenza ai sensi degli articoli da 13 a 13b. Il rimborso non può tuttavia essere inferiore all’importo massimo secondo l’articolo 3d capoverso 2 LPC. 3 Nella misura in cui l’assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l’assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione infortuni per fissare l’importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare, l’assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate. 4 Nei casi di cui all’articolo 3d capoverso 2ter LPC, i capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia.
2003-2096 4299
Rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia RU 2003
Art. 7 Assicurazione con franchigie opzionali Se una persona opta per un’assicurazione con una franchigia più elevata ai sensi dell’articolo 93 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sull’assicurazione malattia (OAMal), il rimborso della partecipazione ai costi ammonta a 1000 franchi al mas- simo all’anno.
Art. 13 cpv. 5 Abrogato
Art. 13a Spese per il personale di cura assunto direttamente 1 Le spese per il personale di cura assunto direttamente sono rimborsate ai beneficia- ri di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato che vivono a domicilio fino a concorrenza delle spese di cura e di assistenza che non possono essere prese in carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo 51 OAMal4. 2 Un organo designato dal cantone determina sia la parte delle cure e dell’assistenza che non può, in un caso concreto, essere presa in carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta, sia il profilo della persona da impiegare. Se l’organo competente non viene consultato o se le sue direttive non sono rispettate, le spese non vengono rimborsate.
Art. 13b Spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia 1 Le spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia sono rimbor- sate solo se questi ultimi: a. non sono considerati nel calcolo della PC; e b. se essi hanno subìto, a causa delle cure prestate, una considerevole perdita di guadagno per un periodo prolungato. 2 Le spese possono essere rimborsate al massimo fino a concorrenza della perdita di guadagno.
II
Disposizione finale della modifica del 17 novembre 2003 1 I Cantoni devono designare l’organo ai sensi dell’articolo 13a capoverso 2 entro un anno dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza. 2 Fintanto che l’organo non è ancora stato designato, l’articolo 13a capoverso 2 non è applicabile.
3 RS 832.102 4 RS 832.102
Rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia RU 2003
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
17 novembre 2003 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
Rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia RU 2003