AS 2003 4311
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero
del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta:
Art. 1 Principio 1 La Confederazione promuove la concessione di crediti al settore alberghiero con lo scopo di mantenerne e migliorarne la competitività e la continuità. 2 A tale scopo, essa sostiene l’attività della Società svizzera di credito alberghiero (Società) con sede a Zurigo.
Art. 2 Forma giuridica della Società La Società è una società cooperativa di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 829 del Codice delle obbligazioni3.
Art. 3 Compiti della Società
1 La Società concede mutui secondo le disposizioni della presente legge.
2 Essa può assumere altri compiti, ad esempio la consulenza d’economia aziendale
per gli alberghi.
Art. 4 Scopo dei mutui
1 La Società può concedere mutui per:
a. il rinnovamento di un’azienda alberghiera o la sua sostituzione con una nuo- va costruzione; b. la costruzione di nuove aziende alberghiere; c. il rinnovamento o la costruzione d’alloggi per il personale e locali di lavoro come anche l’impianto di attrezzature alberghiere interaziendali; d. agevolare l’acquisto di aziende alberghiere; e. rinnovi per eliminare barriere architettoniche per i disabili.
2 Anziché concedere nuovi mutui, la Società può rilevare quelli esistenti.
RS 935.12
2002-1869 4311
Promozione del credito alle aziende alberghiere. LF RU 2003
Art. 5 Limitazione alle regioni turistiche e alle stazioni balneari
1 I mutui sono destinati esclusivamente ad aziende:
a. nelle regioni turistiche; b. nelle stazioni balneari. 2 Sono regioni turistiche le regioni e le località in cui il turismo ha importanza essenziale ed è sottoposto a notevoli fluttuazioni stagionali. Il Consiglio federale designa tali regioni e località dopo aver sentito i Cantoni,. 3 La Società può accordare eccezioni per regioni le cui condizioni sono simili a quel- le delle regioni turistiche.
Art. 6 Condizioni per la concessione dei mutui La Società può concedere mutui qualora: a. il debitore sia capace e degno di fiducia; b. i redditi attesi siano sufficienti a sostenere tutte le spese d’esercizio e a finanziare il rinnovamento corrente dell’azienda.
Art. 7 Limite dei mutui e della garanzia
1 La somma dei mutui concessi in conformità dell’articolo 4 capoverso 1 e dei
crediti di grado anteriore o uguale non deve superare il valore reddituale presumibile dopo il rinnovamento. Se circostanze particolari lo giustificano, può essere preso a fondamento un altro valore.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 8 Interesse e ammortamento 1 La Società stabilisce saggi d’interesse per quanto possibile favorevoli. Può preve- dere una partecipazione al risultato dell’azienda sostenuta con il mutuo. 2 Quando stabilisce i saggi d’interesse, essa prende in considerazione il rendimento dei prestiti della Confederazione, la situazione del mercato e le possibilità finanzia- rie della Società.
3 I mutui devono essere ammortati il più presto possibile. Di regola, il termine
d’ammortamento non deve superare 20 anni.
Art. 9 Garanzia e controllo 1 I mutui devono essere garantiti da pegno immobiliare o altrimenti, salvo circostan- ze speciali. 2 La Società si fa concedere dal debitore la facoltà di fare controlli e d’esaminare i libri in ogni tempo. Essa lo obbliga a tenere una contabilità ordinata.
4312
Promovimento del credito alle aziende alberghiere RU 2003
Art. 10 Tasse 1 La Società riscuote tasse per la trattazione delle domande di mutuo e per i controlli secondo l’articolo 9 capoverso 2.
2 Essa stabilisce le tasse nel suo regolamento.
Art. 11 Capitale sociale 1 Il capitale sociale della Società è di 12 milioni di franchi almeno, di cui 6 forniti dalla Confederazione e almeno 6 da terzi. Il valore nominale delle quote sociali è di
500 franchi.
2 L’interesse pagato sul capitale sociale non deve superare il 4 per cento.
Art. 12 Organizzazione e attività della Società 1 I particolari circa l’organizzazione e l’attività della Società sono disciplinati nelle disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale, nello statuto e nel regolamento. Lo statuto, il regolamento e le loro modifiche devono essere approvati dal Consiglio federale. 2 Nell’assemblea generale ogni membro della Società ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote. 3 Il presidente e la metà degli altri membri dell’amministrazione sono nominati dal Dipartimento federale dell’economia (DFE) e possono essere revocati soltanto da quest’ultimo. 4 Ove la presente legge, le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale e lo statuto non dispongano altrimenti, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sulla società cooperativa di diritto privato.
Art. 13 Protezione giuridica 1 Le decisioni prese dalla Società secondo la presente legge sono impugnabili dinan- zi alla Commissione di ricorso DFE; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. 2 La procedura è retta dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria.
Art. 14 Finanziamento della Società 1 La Confederazione può concedere alla Società mutui senza interesse entro i limiti dei crediti stanziati. 2 La Società può inoltre procurarsi capitale di terzi da cerchie interessate o sul mer- cato finanziario.
4 RS 220
4313
Promozione del credito alle aziende alberghiere. LF RU 2003
3 La Confederazione sopperisce alle perdite della Società sui mutui che le ha conces- so, per quanto siano adempiute le condizioni della presente legge e la Società abbia osservato i suoi obblighi di diligenza. La Confederazione non risponde per eventuali impegni giusta il capoverso 2.
Art. 15 Esenzione fiscale
1 La Società è esente dalle imposte sul reddito e sulla sostanza.
2 Le quote sociali emesse dalla Società non sono sottoposte alla tassa federale di bollo sulle emissioni.
Art. 16 Vigilanza ed esecuzione 1 La Società sottostà alla vigilanza del Consiglio federale; esso informa l’Assemblea federale sull’attività della Società nel rapporto di gestione. 2 Il DFE veglia affinché i fondi che la Confederazione fornisce alla Società in virtù della presente legge siano impiegati in conformità della loro destinazione. La Socie- tà presenta ogni anno un rapporto sulla sua attività al DFE. 3 Nel rimanente, il Segretariato di Stato dell’economia provvede all’esecuzione della presente legge.
Art. 17 Scioglimento della Società 1 La deliberazione dell’assemblea generale di sciogliere la Società sottostà all’ap- provazione del Consiglio federale. 2 In caso di scioglimento della Società, sono dapprima estinti i debiti, regolati gli impegni derivanti dalle fideiussioni e restituite le quote sociali fino, al massimo, all’ammontare del valore nominale. L’eventuale saldo attivo è impiegato, sotto la vigilanza della Confederazione, per altre misure di promozione dell’industria alber- ghiera stagionale e delle stazioni climatiche.
Art. 18 Valutazione 1 Il Consiglio federale provvede a valutare scientificamente le misure secondo la presente legge. 2 Il DFE riferisce al Consiglio federale quattro anni dopo l’entrata in vigore e gli sottopone proposte circa l’ulteriore procedere.
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 1° luglio 19665 per il promovimento del credito all’industria alberghiera e alle stazioni climatiche è abrogata.
5 RU 1966 1699, 1976 67, 1988 884, 1992 288, 1995 3517, 1998 1822, 2000 187
4314
Promovimento del credito alle aziende alberghiere RU 2003
Art. 20 Disposizioni transitorie Mutui e fideiussioni concessi prima dell’entrata in vigore della presente legge sono mantenuti fino alla loro scadenza alle condizioni stabilite per contratto conforme- mente al diritto previgente. Per le fideiussioni la Società può riscuotere un premio. Essa lo stabilisce nel proprio regolamento.
Art. 21 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.6
2 La presente legge entra in vigore il 15 dicembre 2003.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 FF 2003 3921
4315
Promozione del credito alle aziende alberghiere. LF RU 2003
4316