AS 2003 4329
Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza
Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza
Modifica del 19 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 dicembre 19961 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 3
1 Sono riscosse le tasse seguenti:
Fr.
b. per le decisioni in materia di reintegrazione e di naturalizzazione 250 agevolata c. per altre decisioni 125 3 Oltre alle tasse previste al capoverso 1 lettera b, possono essere riscosse le tasse seguenti a favore dei Cantoni: Fr.
a. per la stesura del rapporto d’inchiesta del Cantone di domicilio 125 b. per le spese delle autorità dello stato civile 55
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 141.21
2003-1951 4329
Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza RU 2003
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