AS 2003 4337
Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2004 e 2005
Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2004 e 2005
del 5 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2–4 della legge federale del 19 giugno 19591 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni, ordina:
Art. 1 Coefficienti La capacità finanziaria dei Cantoni si determina secondo una chiave di calcolo composta dei quattro coefficienti seguenti: I. Reddito cantonale: Reddito cantonale per abitante. II. Fiscalità: I gettiti fiscali cantonali e comunali per abitante ponderati secondo l’indice dell’onere fiscale complessivo di ogni Cantone. III. Onere fiscale: L’indice, inversamente proporzionale (inversione del segno aritmetico per le differenze con la media nazionale), dell’onere fiscale costituito da tutte le imposte cantonali e comunali, tenuto conto delle imposte accessorie (imposte sugli immobili, imposte sulle successioni e donazioni, tasse di mutazione) e delle variazioni dei redditi dovute al rincaro. IV. Regione di montagna: La media tra l’aliquota percentuale della superficie coltivabile non situata nella regione di montagna rispetto all’insieme della superficie coltivabile e il numero di abitanti per km2 di superficie totale senza i terreni incolti o inaccessibili, i laghi e i fiumi; per quanto concerne la densità demografica, gli indici che superano la media nazionale sono stabiliti a 100.
RS 613.11 1 RS 613.1
2003-2221 4337
Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2004 e il 2005 RU 2003
Art. 2 Statistiche I singoli coefficienti sono calcolati sul fondamento delle statistiche seguenti: a. i redditi cantonali degli anni 2000 e 2001 secondo i conti nazionali; b. i gettiti fiscali dei Cantoni e dei Comuni nella media degli anni 2000 e 2001 secondo la statistica «Finanze pubbliche in Svizzera», tenuto conto dell’im- posizione dei frontalieri; c. l’onere fiscale medio degli anni 1999–2002 secondo la statistica dell’onere fiscale; d. la superficie totale senza i terreni incolti o inaccessibili, i laghi e i fiumi, secondo la statistica della superficie della Svizzera; e. la superficie coltivabile nelle regioni di montagna secondo il censimento agricolo del 1999; f. i dati relativi alla popolazione residente media dei Cantoni dell’anno in que- stione.
Art. 3 Metodo di calcolo 1 Ciascun coefficiente è convertito in una serie di indici la cui media nazionale è stabilita a 100. 2 Le serie di indici sono convertite in modo che la cifra minima ammonti a 70. La formula applicata è la seguente: 30 (indice – 100) × ––––––––––––––– + 100.
100 – cifra minima
3 In base alle quattro serie di indici è calcolata una media ponderata. I coefficienti 1 e 2 sono ponderati con il fattore 1,5 e i coefficienti 3 e 4 con il fattore 1.
4 La media ponderata è convertita con un fattore d’estensione di 2,7 mediante la
formula seguente: Indice della capacità finanziaria = 100 + [(media ponderata -100) × 2,7)]. 5 Il fattore d’estensione 2,7 rimane costante durante i periodi successivi di perequa- zione finanziaria fintanto che non si proceda a una modificazione dei coefficienti e della loro ponderazione.
6 L’indice minimo della capacità finanziaria è 30.
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Art. 4 Indici generali In base agli articoli 1–3 della presente ordinanza, gli indici generali della capacità finanziaria dei Cantoni, calcolati conformemente alla tabella allegata, sono:
Zugo 227 Glarona 77 Basilea Città 166 Soletta 76 Zurigo 157 Appenzello Interno 66 Ginevra 155 Grigioni 63 Nidvaldo 129 Lucerna 63 Svitto 117 Appenzello Esterno 61 Basilea Campagna 116 Berna 58 Argovia 105 Neuchâtel 56 Sciaffusa 98 Uri 51 Vaud 95 Friburgo 45 Ticino 85 Giura 33 Turgovia 80 Obvaldo 30 San Gallo 80 Vallese 30
Art. 5 Raggruppamento dei Cantoni In applicazione dell’articolo 4 dell’ordinanza del 21 dicembre 19732 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, questi ultimi sono raggruppati, secondo la loro capacità finanziaria, nei tre gruppi seguenti: Cantoni finanziariamente forti: Zugo, Basilea Città, Zurigo, Ginevra, Nidvaldo (5) Cantoni di capacità finanziaria media: Svitto, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Vaud, Ticino, Turgovia, San Gallo, Glarona, Soletta, Appenzello Interno, Grigioni, Lucerna, Appenzello Esterno (14) Cantoni finanziariamente deboli: Berna, Neuchâtel, Uri, Friburgo, Giura, Obvaldo, Vallese (7)
Art. 6 Disposizioni transitorie 1 Per quanto concerne la capacità finanziaria da applicare nel caso di aiuti finanziari e indennità sono determinanti le disposizioni della legge federale del 5 ottobre 19903 sugli aiuti finanziari e le indennità nonché quelle della legislazione speciale. 2 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta alla ripar- tizione delle quote spettanti ai Cantoni sugli introiti federali dell’anno 2004.
2 RS 613.12 3 RS 616.1
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3 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta al calcolo dei contributi cantonali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e all’assi- curazione per l’invalidità, per l’anno 2004.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato Determinazione della capacità finanziaria dei Cantoni per il 2004/2005 (art. 4)
Cantoni Coefficiente 1 Coefficiente 2 Coefficiente 3 Coefficiente 4 Media ponderata Indice generale Reddito cantonale 2000/01 Fiscalità 2000/01 Onere fiscale 1999–02 Regione di montagna previa conversione della Valore più basso 70 Valore più basso 70 Valore più basso 70 Valore più basso 70 media ponderata per mezzo Fattore 1,5 Fattore 1,5 Fattore 1 Fattore 1 del fattore d’estensione 2,7
Zurigo 129.09 125.09 115.20 108.94 121.08 157 Berna 83.18 82.20 80.80 93.91 84.56 58 Lucerna 83.83 80.97 81.26 102.12 86.12 63 Uri 88.37 73.88 92.02 73.44 81.77 51 Svitto 99.88 106.48 135.33 85.88 106.15 117 Obvaldo 70.81 70.00 79.12 76.87 73.44 30 Nidvaldo 119.92 104.99 132.29 84.25 110.78 129 Glarona 109.02 80.13 97.23 77.05 91.60 77 Zugo 159.66 163.96 152.22 96.70 146.87 227 Friburgo 77.25 76.26 70.82 97.17 79.65 45 Soletta 87.57 82.35 96.88 103.42 91.03 76 Basilea Città 157.08 127.35 84.18 111.02 124.37 166 Basilea Campagna 108.36 102.58 108.38 105.37 106.03 116 Sciaffusa 103.51 87.58 98.74 111.02 99.28 98 Appenzello Esterno 88.08 81.37 92.64 81.68 85.70 61 Appenzello Interno 87.05 81.71 112.84 71.37 87.47 66 San Gallo 87.54 88.94 99.01 98.73 92.49 80 Grigioni 86.15 91.09 94.98 70.00 86.17 63 Argovia 100.50 89.11 114.01 110.42 101.77 105 Turgovia 86.29 83.94 97.73 110.38 92.69 80 Ticino 77.03 108.00 109.20 85.96 94.54 85 Vaud 101.81 97.64 84.41 106.27 97.97 95 Vallese 71.61 72.20 70.00 81.40 73.42 30 Neuchâtel 84.59 87.04 72.99 88.46 83.78 56 Ginevra 113.32 149.74 97.05 111.07 120.54 155 Giura 70.00 76.53 71.05 84.92 75.15 33 Svizzera 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100
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