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AS 2003 4355

Ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie

Ordinanza del DATEC concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF)

del 30 ottobre 2003

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 78a capoverso 2 e 81 dell’ordinanza del 23 novembre 19831 sulle ferrovie (OFerr), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie; b. la nomina dei periti esaminatori; c. la nomina dei medici di fiducia; d. la nomina degli psicologi di fiducia;

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica a tutte le ferrovie soggette alla Legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie ad eccezione delle funicolari.

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. veicolo motore: veicolo su rotaie con dispositivo di comando e propul- sione diretti o indiretti; b. conducente di veicolichi guida direttamente o indirettamente un veicolo motore: motore di una ferrovia; c. accompagnamento guida indiretta di un veicolo motore mediante istruzioni nell’ambito della impartite al macchinista o al conducente di tram, che circolazione: guida il veicolo;

RS 742.141.142.1

2003-1153 4355

Abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie. O del DATEC RU 2003

d. pilotaggio: accompagnamento nell’ambito della circolazione in cabina di guida; e. sistema ferroviario: ferrovia a scartamento normale, ridotto o ferrovia a cremagliera oppure una delle tramvie di cui all’alle- gato 1.

Capitolo 2: Licenze Sezione 1: Obbligo e validità

Art. 4 Obbligo di licenza Chi conduce un veicolo motore o lo accompagna nell’ambito della circolazione, necessita della relativa licenza rilasciata dall’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale).

Art. 5 Durata di validità 1 La durata di validità delle licenze di conducente di veicoli motore è di sei anni.

2 Essa decorre dal superamento dell’ultimo esame di capacità o dell’esame perio-

dico. 3 La validità delle licenze scade al compimento dei 65 anni d’età del titolare. Su richiesta di un perito esaminatore l’Ufficio federale può approvare un prolungamen- to della licenza fino al settantesimo anno d’età. Dopo i sessantasei anni d’età i con- ducenti di veicoli motore devono essere accompagnati almeno una volta all’anno da un perito esaminatore.

Art. 6 Obbligo di recare con sé la licenza/obbligo di identificazione Chi svolge un’attività per cui la licenza è obbligatoria deve portare con sé la licenza. Per la sua identificazione inequivocabile, l’interessato deve inoltre avere con sé un altro documento. Sono riconosciuti: a. passaporto; b. carta di identità; c. tessera personale con foto; d. licenza di condurre.

Sezione 2: Categorie

Art. 7 Macchinista su ferrovie a scartamento normale

1 Le licenze delle categorie A, B, C e D autorizzano i macchinisti su ferrovie a

scartamento normale a svolgere le seguenti attività:

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a. categoria A: movimenti di manovra ad una velocità massima di 40 km/h in stazione, senza uscirne completamente, e su un binario di tratta sbarrato; b. categoria B: movimenti di manovra in stazione e sulle tratte, ad una velocità massima di 60 km/h; c. categoria C: tutti i movimenti di manovra e guida dei treni ad una veloci- tà massima di 100 km/h; sulle tratte elencate nell’allegato 2 il carico rimorchiabile consentito per i treni non deve supe- rare le 600 t; d. categoria D: tutti i movimenti di manovra e guida di tutti i treni. 2 Le licenze autorizzano, nella categoria corrispondente, anche l’accompagnamento nell’ambito della circolazione e in particolare il pilotaggio.

Art. 8 Macchinista su ferrovie a scartamento ridotto

1 Le licenze delle categorie A, B, C e D autorizzano i macchinisti su ferrovie a

scartamento ridotto a svolgere le seguenti attività: a. categoria A: movimenti di manovra ad una velocità massima di 40 km/h in stazione, senza uscirne completamente, e su un binario di tratta sbarrato; b. categoria B: movimenti di manovra in stazione e sulle tratte, ad una velocità massima di 60 km/h; c. categoria C: tutti i movimenti di manovra e guida dei treni ad una veloci- tà massima di 80 km/h; sulle tratte elencate nell’allegato 2 il carico rimorchiabile consentito per i treni non deve superare le 200 t; d. categoria D: tutti i movimenti di manovra e guida di tutti i treni. 2 Le licenze autorizzano, nella categoria corrispondente, anche l’accompagnamento nell’ambito della circolazione e in particolare il pilotaggio.

Art. 9 Macchinista su ferrovie a cremagliera 1 Le licenze delle categorie A e D autorizzano i macchinisti delle ferrovie a crema- gliera a svolgere le seguenti attività: a. categoria A: movimenti di manovra in stazione, senza uscirne completa- mente, e su un binario di tratta sbarrato; b. categoria D: tutti i movimenti di manovra e guida di tutti i treni. 2 Le licenze autorizzano, nella categoria corrispondente, anche l’accompagnamento nell’ambito della circolazione e soprattutto il pilotaggio ai sensi dell’articolo 11.

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Art. 10 Conducenti di tram 1 Ciascuna impresa di tram stabilisce autonomamente le proprie categorie. Essa tiene un elenco delle categorie, che deve essere presentato all’Ufficio federale.

2 Per ciascuna categoria, l’elenco contiene:

a. l’indicazione dei requisiti personali; b. un elenco degli argomenti rilevanti in materia di sicurezza, che sono oggetto della formazione ma non di un esame; c. i criteri d’esame; d. l’iscrizione prevista nella licenza, che comprende anche il campo di attività. 3 L’elenco deve giungere all’Ufficio federale al più tardi un mese prima dell’inizio della formazione. 4 Le licenze delle categorie di cui al capoverso 1 autorizzano anche l’accompagna- mento nell’ambito della circolazione e in particolare il pilotaggio.

Art. 11 Pilotaggio Chi guida un veicolo motore senza disporre della relativa licenza o senza conoscere, o conoscendo solo in parte, le prescrizioni necessarie per questa attività, oppure senza avere dimestichezza con le tratte e le stazioni del luogo, deve essere affiancato in cabina di guida da un macchinista o da un conducente di tram in possesso di una licenza che autorizza allo svolgimento di questa attività (pilotaggio).

Art. 12 Accompagnamento di treni o di manovre su ferrovie a scartamento normale o ridotto Le licenze delle categorie A, B, C e C1 autorizzano a svolgere le seguenti attività di accompagnamento di treni o di manovre su ferrovie a scartamento normale o ridotto: a. categoria A: accompagnamento nell’ambito della circolazione di movi- menti di manovra ad una velocità massima di 40 km/h in stazioni, senza uscirne completamente, e su un binario di tratta sbarrato; b. categoria B: accompagnamento nell’ambito della circolazione di movi- menti di manovra in stazione e sulle tratte, ad una velocità massima di 60 km/h; c. categoria C: accompagnamento nell’ambito della circolazione di tutti i movimenti di manovra e corse di treni ad una velocità massima di 60 km/h; d. categoria C1: accompagnamento nell’ambito della circolazione di tutti i movimenti di manovra e di tutte le corse-treno, se la cabina di guida non è predisposta per il servizio di una singola persona e se la seconda persona svolge funzioni di accom- pagnamento.

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Art. 13 Accompagnamento di treni o di manovre su ferrovie a cremagliera Le licenze delle categorie A, D e D1 autorizzano a svolgere le seguenti attività di accompagnamento di treni o di manovre su ferrovie a cremagliera: a. categoria A: accompagnamento nell’ambito della circolazione di movi- menti di manovra in stazione, senza uscirne completamente, e su un binario di tratta sbarrato; b. categoria D: accompagnamento nell’ambito della circolazione di tutti i movimenti di manovra e corse-treno; c. categoria D1: accompagnamento nell’ambito della circolazione di tutti i movimenti di manovra e di corse-treno, se la cabina di guida non è predisposta per il servizio di una singola persona e se la seconda persona svolge funzioni di accompagnamento nell’ambito della circolazione.

Art. 14 Estensioni e limitazioni 1 Se le esigenze d’esercizio e di circolazione lo richiedono, l’Ufficio federale può prevedere estensioni e limitazioni delle categorie succitate.

2 Queste estensioni o limitazioni devono essere iscritte nella licenza.

Art. 15 Categorie speciali 1 Per i conducenti di veicoli motore, la cui attività non è disciplinata dagli artico- li 7–14, le imprese ferroviarie devono richiedere all’Ufficio federale categorie spe- ciali.

2 La richiesta contiene:

a. l’indicazione dei requisiti personali; b. un elenco degli argomenti rilevanti in materia di sicurezza; c. i criteri d’esame; d. l’iscrizione prevista nella licenza, che comprende anche il campo di attività. e. la pratica minima di guida richiesta. 3 La categoria speciale deve essere richiesta al più tardi un mese prima dell’inizio della formazione.

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Sezione 3: Forma e contenuti

Art. 16 Forma delle licenze Si rilasciano le seguenti licenze: a. licenza di macchinista ai sensi degli articoli 7–9 o 15; b. licenza di conducente di tram ai sensi dell’articolo 10; c. licenza di accompagnatore di treno o di manovra ai sensi degli articoli 12, 13 o 15.

Art. 17 Contenuto delle licenze di macchinista o di tram La licenza di macchinista e di tram contiene i seguenti dati: a. generalità; b. autorizzazioni ai sensi degli articoli 7–10 o 15 e ai sensi dell’articolo 14, tenendo conto del sistema ferroviario, della categoria di licenza e di eventua- li estensioni o limitazioni; c. durata di validità ai sensi dell’articolo 5; d. eventuali limitazioni del campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 33 capoverso 3 e dell’articolo 58 capoverso 4; e. eventualmente l’obbligo di portare un ausilio ottico o acustico; f. luogo, data e firma del servizio che rilascia la licenza.

Art. 18 Contenuto delle licenze per l’accompagnamento di treni o di manovre La licenza di accompagnatore di treno e manovratore contiene i seguenti dati: a. generalità b. autorizzazioni ai sensi degli articoli 12, 13 o 15 e ai sensi dell’articolo 14, tenendo conto del sistema ferroviario, della categoria di licenza e di eventua- li estensioni o limitazioni; c. durata di validità ai sensi dell’articolo 5; d. eventuali limitazioni del campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 33 capoverso 3 e dell’articolo 58 capoverso 4; e. eventualmente l’obbligo di portare un ausilio ottico o acustico; f. luogo, data e firma del servizio che rilascia la licenza.

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Sezione 4: Esenzione dall’obbligo di licenza

Art. 19

1 Non è necessaria una licenza per coloro che:

a. effettuano o accompagnano nell’ambito della circolazione movimenti di manovra all’interno di impianti di manutenzione e di impianti di stazione con binari di raccordo ad una velocità massima di 20 km/h, senza interessare un percorso-treno regolare; b. sulle tranvie, effettuano o accompagnano nell’ambito della circolazione cor- se all’interno di impianti di manutenzione; c. con veicoli motore, con o senza carico rimorchiabile, effettuano movimenti di manovra semplici su un binario sbarrato di stazione o di tratta; d. effettuano movimenti di manovra con veicoli automotori di servizio di peso totale massimo di 500 t per le ferrovie a scartamento normale e di 200 t per le ferrovie a scartamento ridotto o se guidano treni ad una velocità massima di 100 km/h e se questi treni vengono pilotati; e. che effettuano corse semplici con veicoli automotori lungo fasci di binari di una tramvia sbarrati e ben visibili; f. effettuano o accompagnano nell’ambito della circolazione movimenti di manovra su binari delimitati di collegamento o di carico di un’area privata. 2 Su ferrovie con condizioni di esercizio semplici di cui all’allegato 3, i conducenti di veicoli motore, ad eccezione dei periti esaminatori, sono dispensati dall’obbligo di licenza se possiedono conoscenze sufficienti delle Prescrizioni svizzere sulla circo- lazione dei treni PCT3, tali da consentire loro di guidare il veicolo in modo sicuro. 3 Le imprese responsabili istruiscono le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 e le sotto- pongono ad esame. Le imprese tengono elenchi con il nominativo delle persone autorizzate, da presentare all’Ufficio federale su richiesta. 4 Per le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b è redatto un piano del settore d’attività, da presentare all’Ufficio federale su richiesta.

Capitolo 3: Conseguimento dell’abilitazione Sezione 1: Requisiti personali per la formazione

Art. 20 Requisiti per l’inizio della formazione Chi intende seguire una formazione per la guida o l’accompagnamento di veicoli motore, deve avere raggiunto l’età minima richiesta e soddisfare i requisiti medici e psicologici nonché gli altri requisiti di cui all’articolo 25.

3 RS 742.173.001

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Art. 21 Età minima per l’inizio della formazione L’età minima è di: a. 15 anni per chi intende seguire una formazione per l’accompagnamento di treni o di manovre; b. 18 anni per chi intende seguire una formazione di macchinista delle catego- rie A o B, della categoria C su ferrovie a scartamento ridotto, della catego- ria D su ferrovie a cremagliera o su una ferrovia con condizioni di esercizio semplici; c. 19 anni per chi intende seguire una formazione di macchinista della catego- ria D su ferrovie a scartamento ridotto o della categoria C o D su ferrovie a scartamento normale; d. 20 anni per chi intende seguire una formazione di conducente di tram.

Art. 22 Requisiti tecnici

1 Chi ha concluso il corso di base, può candidarsi per la formazione a una delle

seguenti funzioni: a. macchinista delle categorie A o B; b. macchinista della categoria C su ferrovie a scartamento ridotto, della catego- ria D su ferrovie a cremagliera o su una ferrovia con condizioni d’esercizio semplici; c. conducente di tram; d. accompagnamento di treni o di manovre. 2 Può seguire una formazione di macchinista della categoria C su ferrovie a scarta- mento normale chi ha concluso un tirocinio professionale riconosciuto della durata di almeno tre anni, chi ha superato con successo l’esame di maturità, oppure chi lavora almeno da un anno e ininterrottamente presso la stessa impresa ferroviaria. 3 Può seguire una formazione di macchinista della categoria D su ferrovie a scarta- mento normale o ridotto chi ha concluso un tirocinio professionale riconosciuto della durata di almeno tre anni, chi ha superato con successo l’esame di maturità, oppure chi è in possesso da almeno tre anni di una licenza di macchinista delle categorie A, B o C.

Art. 23 Requisiti medici

1 Chi si candida per una formazione di conducente o accompagnatore di veicoli

motore, deve sottoporsi ad un esame medico. 2 L’esame medico è effettuato da un medico di fiducia. Questi valuta, sotto la pro- pria responsabilità, se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista medico.

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3 È sottoposta a esame medico l’idoneità:

a. a guidare veicoli motore (livello di requisiti 1); b. ad accompagnare treni o manovre (livello di requisiti 2). 4 Se necessario per determinare l’idoneità medica, il medico di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati sotto la propria responsabilità. 5 Entro 10 giorni dalla disponibilità di tutti i risultati, il medico di fiducia comunica alla persona sottoposta all’esame e all’impresa ferroviaria mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità medica e in particolare eventuali limitazioni. 6 La persona sottoposta a esame medico si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato di salute. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni o di documentazione di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte del medico di fiducia o dei medici specialisti incaricati di effettuare controlli specifici.

Art. 24 Requisiti psicologici 1 Chi si candida per seguire una formazione di macchinista delle categorie C e D su ferrovie a scartamento normale o ridotto, di macchinista di una categoria speciale, i cui requisiti rispondono almeno a quelli per le tranvie di cui all’allegato 1, o di conducente di tram, deve sottoporsi ad un esame psicologico.

2 Chi si candida per seguire la formazione di conducente di veicoli motore delle

categorie non menzionate nel capoverso 1, deve sottoporsi ad un esame psicologico se sussistono dubbi riguardo alla sua idoneità psicologica. 3 L’esame psicologico è effettuato da uno psicologo di fiducia. Questi stabilisce sotto la propria responsabilità se la persona sottoposta a controllo può essere dichia- rata idonea dal punto di vista psicologico. 4 Se necessario per determinare l’idoneità psicologica, lo psicologo di fiducia ordina esami speciali. 5 Entro 10 giorni dalla disponibilità di tutti i risultati, lo psicologo di fiducia comu- nica alla persona sottoposta all’esame e all’impresa ferroviaria mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità psicologica e in particolare eventuali limita- zioni. 6 La persona sottoposta ad esame psicologico si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato psicologico. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni o di documentazione di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte dello psicologo di fiducia o degli psicologi incaricati dei controlli specifici. 7 L’esame psicologico può essere ripetuto al più presto dopo un anno. Questo vale sia per gli esami psicologici non superati sia per quelli volti al conseguimento di una licenza di una categoria superiore.

8 Un esame psicologico non superato può essere ripetuto al massimo due volte. Un

esame psicologico per il conseguimento di una licenza di categoria superiore che non sia stato superato può essere ripetuto al massimo una volta.

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9 Per i conducenti di veicoli motore con età fino a 49 anni l’ultimo esame psicologi- co di esito positivo non deve risalire a più di cinque anni prima; a partire dal cin- quantesimo anno d’età esso non deve risalire a più di tre anni prima. L’esame è valido finché la formazione non è conclusa oppure finché viene svolta l’attività soggetta a obbligo di licenza. 10 L’Ufficio federale può riconoscere i certificati di psicologi che in un Paese estero sono abilitati a svolgere controlli psicologici per le ferrovie, sempre che questi esami siano conformi alle direttive dell’Ufficio federale.

Art. 25 Requisiti ulteriori

1 Chi si candida per seguire la formazione per la guida o l’accompagnamento di

veicoli motore presenta, su richiesta dell’Ufficio federale, un estratto del casellario giudiziario; per gli stranieri può essere richiesto un certificato corrispondente del proprio Paese. 2 L’Ufficio federale può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Questi è informato in merito durante la procedura di candidatura dall’impresa ferro- viaria competente.

Art. 26 Onorari Gli onorari per gli esami dei medici e degli psicologi di fiducia, per eventuali esami speciali nonché per tutti gli esami nell’ambito della procedura di ricorso sono a carico del mandante, salvo disposizioni contrarie.

Sezione 2: Certificato di formazione

Art. 27 In generale 1 Chi intende seguire la formazione di macchinista necessita di un certificato di formazione per la relativa categoria. 2 L’impresa ferroviaria rilascia il certificato di formazione, lo aggiorna e ne invia copia all’Ufficio federale.

3 L’Ufficio federale approva o respinge il certificato. Entro 30 giorni comunica

all’impresa ferroviaria la sua decisione. 4 L’Ufficio federale può respingere un certificato di formazione se esistono motivi per ritenere che il candidato, nello svolgimento della sua attività, possa compromet- tere l’ordine pubblico o la sicurezza, in particolare se: a. è interdetto; oppure b. è stato condannato ad una pena detentiva per un crimine o un delitto oppure condannato ripetutamente per infrazioni.

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Art. 28 Durata di validità La durata di validità del certificato di formazione per coloro che intendono seguire la formazione di macchinista, è la seguente: a. per le categorie A e B: un anno; b. per le categorie C delle ferrovie a scartamento normale o ridotto e per la categoria D delle ferrovie a cremagliera: due anni; c. per la categoria D delle ferrovie a scartamento normale o ridotto: tre anni.

Art. 29 Autorizzazioni 1 Il certificato di formazione senza iscrizioni aggiuntive autorizza la presenza in qualità di passeggero nella cabina di guida nell’ambito della corrispondente catego- ria. 2 Sulla base delle indicazioni iscritte dai periti esaminatori, il certificato autorizza:

a. a svolgere corse d’istruzione nell’ambito della corrispondente categoria, se è presente l’iscrizione «Istruzione per la categoria … »; b. a svolgere corse autonome nell’ambito della corrispondente categoria, se è presente l’iscrizione «Servizio autonomo nella categoria … ». 3 L’istruttore provvede affinché le corse d’istruzione si svolgano in sicurezza e l’aspirante non contravvenga alle prescrizioni.

Art. 30 Iscrizioni Il certificato di formazione contiene: a. i dati personali; b. la categoria e il sistema ferroviario; c. le abilitazioni ai sensi dell’articolo 29 nonché eventuali estensioni o limita- zioni; d. la durata di validità ai sensi dell’articolo 28; e. eventuali limitazioni del campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 33 capoverso 3 e articolo 58 capoverso 4; f. eventualmente l’obbligo di portare un ausilio ottico o acustico; g. luogo, data e firma dell’impresa ferroviaria che rilascia la licenza.

Art. 31 Rinnovo Il certificato di formazione può essere rinnovato se sono soddisfatti i requisiti perso- nali ai sensi dell’articolo 20.

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Sezione 3: Corse d’istruzione

Art. 32 Le corse d’istruzione possono essere effettuate solo con l’accompagnamento di: a. conducenti di veicoli motore che hanno raggiunto il ventesimo anno d’età e sono in possesso della relativa licenza da almeno un anno; b. periti esaminatori.

Sezione 4: Esami di capacità

Art. 33 In generale

1 Chi intende ottenere una licenza per la guida di un veicolo motore, deve poter

provare, mediante un esame di capacità, di disporre delle conoscenze specifiche richieste per la relativa categoria di licenza. 2 L’Ufficio federale può, in singoli casi motivati, obbligare le imprese ferroviarie a formare alla guida di veicoli motore, contro indennità, persone impiegate presso altre imprese e a sottoporle ai relativi esami. 3 Può decidere di limitare la validità della licenza, se le conoscenze specifiche ai sensi del capoverso 1 sono presenti solo in parte. Le limitazioni eventualmente decise sono iscritte nella licenza.

4 L’Ufficio federale rilascia direttive concernenti gli esami di capacità.

5 Se la precedente formazione del candidato lo giustifica, può eccezionalmente

autorizzare che l’esame di capacità sia svolto secondo un programma ridotto.

6 Gli esami di capacità sono svolti da periti esaminatori.

7 Salvo disposizioni contrarie, le date degli esami devono essere comunicate

all’Ufficio federale con un preavviso di quattordici giorni.

Art. 34 Struttura L’esame di capacità comprende un esame teorico e uno pratico. L’esame teorico si suddivide in una parte scritta e in una orale.

Art. 35 Ammissione all’esame 1 I candidati sono ammessi all’esame teorico se hanno seguito la formazione teorica richiesta per il conseguimento della licenza.

2 Sono ammessi all’esame pratico se:

a. hanno superato l’esame teorico; e b. hanno seguito la formazione pratica richiesta per il conseguimento della licenza; in casi particolari l’Ufficio federale può ammettere eccezioni.

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3 Per l’ammissione all’esame è necessario disporre di un certificato di formazione completamente aggiornato.

Art. 36 Svolgimento 1 Le domande dell’esame teorico devono essere conformi alle direttive dell’Ufficio federale. 2 Il candidato può essere dispensato dall’esame teorico in una materia su cui ha già sostenuto un altro esame teorico con criteri almeno altrettanto severi. 3 Se l’esame pratico si svolge più di tre mesi dopo quello teorico, il perito esamina- tore può verificare nuovamente le conoscenze teoriche del candidato. 4 Se né la presente ordinanza né le direttive dell’Ufficio federale prescrivono le capacità da verificare nell’esame pratico, queste sono stabilite dai periti esaminatori.

Art. 37 Estensione della licenza Per ottenere l’estensione della licenza occorre superare il relativo esame di capacità. Se le esigenze d’esercizio e di circolazione lo richiedono e se la sicurezza dell’eser- cizio è garantita, l’Ufficio federale può prevedere eccezioni.

Art. 38 Sospensione, interruzione 1 Sono considerati non superati gli esami di capacità nel corso dei quali il veicolo utilizzato subisce danni o la sicurezza del traffico risulta pregiudicata per un errore del candidato.

2 I periti esaminatori possono sospendere in ogni momento un esame a causa di

capacità insufficienti del candidato; in questo caso l’esame è considerato non supe- rato.

3 I periti possono sospendere un esame pratico per cause di forza maggiore; essi

decidono dove e quando l’esame potrà essere proseguito.

4 Un esame o una parte d’esame non possono essere interrotti per consentire al

candidato di effettuare altre prestazioni di guida o di svolgere altre attività.

Art. 39 Risultato 1 I periti verbalizzano l’andamento e il risultato dell’esame di capacità su un modulo ufficiale che trasmettono all’Ufficio federale entro sette giorni dalla conclusione dell’esame. Per esami concernenti determinate categorie di licenza, l’Ufficio federa- le può prorogare il termine di consegna. 2 I periti notificano ai candidati i risultati degli esami di capacità e motivano oral- mente e, su richiesta, per iscritto, il non superamento dell’esame. Qualora la persona che ha sostenuto l’esame lo richieda, l’Ufficio federale emette una decisione che può essere impugnata.

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Art. 40 Ripetizione dell’esame 1 Se il candidato non supera l’esame teorico in un numero di materie pari o inferiore alla metà, il perito esaminatore decide se far ripetere l’esame nelle singole materie non superate. Se il candidato non supera l’esame in un numero di materie superiore alla metà, ripete l’intero esame teorico. 2 Se il candidato non soddisfa i requisiti dell’esame pratico, l’esperto decide se l’esame deve essere ripetuto interamente o solo in parte. 3 Durante le ripetizioni degli esami deve essere presente un secondo perito esamina- tore.

4 I candidati che per la seconda volta non superano l’esame per una categoria di

licenza o per l’estensione della licenza, per un periodo di due anni non possono svolgere nessuna attività nell’ambito previsto da quella categoria o dall’estensione della licenza. 5 Scaduto il termine di cui al capoverso 4 si procede come per il primo consegui- mento della licenza. Il medico o lo psicologo di fiducia valutano nuovamente la necessità di effettuare un nuovo esame medico e psicologico.

Art. 41 Esami per macchinisti

1 L’esame teorico per macchinisti comprende le parti delle Prescrizioni svizzere

sulla circolazione dei treni PCT4 elencate nella direttiva dell’Ufficio federale, il cui grado di difficoltà varia a seconda della categoria di licenza. È fatto salvo l’artico- lo 36 capoverso 2. 2 L’esame pratico presenta un grado di difficoltà che varia a seconda della categoria di licenza. Nella guida del veicolo, il candidato deve dimostrare di essere in grado di: a. rispettare le velocità prescritte; b. fermarsi con sicurezza nel punto voluto; c. possedere il discernimento richiesto e le necessarie capacità pratiche; d. applicare le proprie conoscenze teoriche; e. mantenere in ogni momento il controllo del veicolo, in modo da non dare adito a seri dubbi sulla riuscita della prestazione di guida richiesta.

Art. 42 Esami per l’accompagnamento di treni o di manovre

1 L’esame teorico per l’accompagnamento di treni e di manovre comprende le parti

delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni PCT5 elencate nella direttiva dell’Ufficio federale, il cui grado di difficoltà varia a seconda della categoria di licenza. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 36 capoverso 2.

4 RS 742.173.001 5 RS 742.173.001

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2 L’esame pratico presenta un grado di difficoltà che varia a seconda della categoria di licenza. Nell’accompagnare un veicolo nell’ambito della circolazione, il candidato deve dimostrare di essere in grado di: a. dare gli ordini in modo tale che il veicolo venga fermato con sicurezza nel punto voluto; b. possedere il discernimento richiesto e le necessarie capacità pratiche; c. applicare le proprie conoscenze teoriche; d. mantenere in ogni momento il controllo del veicolo, in modo da non dare adito a seri dubbi sulla riuscita della prestazione di guida richiesta.

Sezione 5: Permesso di guida provvisorio

Art. 43 1 I candidati che hanno superato l’esame di capacità ottengono dal perito esaminato- re, mediante un’iscrizione sul certificato di formazione, un permesso di guida prov- visorio, sempre che siano adempiuti gli altri requisiti per il rilascio di una licenza. Questo permesso autorizza ad esercitare l’attività soggetta all’obbligo di licenza. 2 Il permesso di guida è valido fino al rilascio della licenza, ma per non più di

60 giorni.

Sezione 6: Età minima per l’inizio dell’attività

Art. 44

1 L’età minima è di 18 anni per:

a. macchinisti della categoria C su ferrovie a scartamento ridotto; b. chi svolge funzioni di accompagnatore di treni o di manovre; c. chi è esentato dall’obbligo di licenza ai sensi dell’articolo 19. 2 L’età minima è di 20 anni per i macchinisti della categorie C e D su ferrovie a scartamento normale, della categoria D su ferrovie a scartamento ridotto e per i conducenti di tram.

Capitolo 4: Pratica di guida

Art. 45 In generale 1I conducenti di veicoli motore possono iniziare a svolgere l’attività soggetta all’obbligo di licenza se hanno acquisito dimestichezza con i loro compiti e se pos- siedono le necessarie conoscenze relative a tratte e stazioni (pratica di guida).

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2 La pratica di guida è acquisita mediante lo svolgimento di attività nell’ambito della relativa categoria di licenza. 3 I macchinisti o i conducenti di tram possono acquisire metà della loro pratica di guida mediante pilotaggio; un’ora di pilotaggio conta come mezz’ora di guida.

4 La pratica di guida può essere interrotta per un massimo di nove mesi.

5 L’Ufficio federale può, su richiesta, autorizzare il conteggio cumulativo della pratica di guida su differenti sistemi ferroviari.

Art. 46 Pratica di guida minima 1 La pratica minima di guida è di 160 ore nell’arco di 12 mesi per i macchinisti della categoria D.

2 È di 80 ore nell’arco di 12 mesi per:

a. macchinisti della categoria C; b. conducenti di tram con trasporto di viaggiatori.

3 È di 40 ore nell’arco di 12 mesi per:

a. macchinisti delle categorie A e B; b. conducenti di tram senza trasporto di persone; c. l’accompagnamento di treni o manovre. d. conducenti di veicoli motore di ferrovie con condizioni d’esercizio semplici ai sensi dell’allegato 3.

4 Entro i primi due mesi successivi al superamento dell’esame di capacità devono

essere acquisite: a. 80 ore per la pratica di guida di cui al capoverso 1; b. 40 ore per la pratica di guida di cui al capoverso 2; c. 20 ore per la pratica di guida di cui al capoverso 3. 5 Per i servizi di costruzione e di manutenzione nonché per i conducenti di veicoli motore con funzioni di superiore o istruttore, l’Ufficio federale può autorizzare una pratica di guida minima ridotta. 6 Per i macchinisti impiegati su percorsi internazionali metà della pratica minima di guida deve essere svolta su tratte e in stazioni secondo le Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni PCT6. Per quanto concerne l’altra metà, possono essere con- teggiate le ore di guida effettuate all’estero.

Art. 47 Prova della pratica di guida 1 Il titolare di una licenza di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12 o 13 deve provare la pratica di guida mediante un modulo rilasciato o riconosciuto dall’Ufficio federale.

6 RS 742.173.001

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2 Il titolare della licenza è responsabile della compilazione veritiera e completa del modulo. 3 Il modulo deve essere conservato per sei anni e va presentato su richiesta agli organi di vigilanza.

Art. 48 Permesso di pratica di guida 1 Chi non è in grado di provare la pratica di guida, deve sostenere un esame pratico stabilito dal perito esaminatore. 2 Dopo un’interruzione della pratica di guida superiore a dodici mesi o in caso di un’interruzione durante la quale vi siano state modifiche essenziali delle prescrizioni sulla circolazione dei treni, il perito esaminatore può esigere la completa o parziale ripetizione dell’esame teorico. 3 I macchinisti che non hanno acquisito la pratica di guida o che l’hanno acquisita solo per la guida sotto la sorveglianza di un altro macchinista, possono ottenere un permesso di pratica di guida per un periodo massimo di un anno, a condizione che la loro esperienza lo giustifichi. 4 Chi non raggiunge la pratica di guida richiesta per l’accompagnamento di treni o di manovre, può ottenere un permesso di pratica di guida per un periodo massimo di un anno, a condizione che la sua esperienza lo giustifichi.

Capitolo 5: Rilascio della licenza

Art. 49 1 Se le disposizioni sull’età minima, i requisiti medici e psicologici nonché gli altri requisiti ai sensi dell’articolo 25 sono soddisfatti, l’Úfficio federale, sulla base della valutazione conclusiva dei periti esaminatori, decide in merito al rilascio della licenza. 2 Se le condizioni ai sensi del capoverso 1 sono soddisfatte solo in parte, l’Ufficio federale può decidere una restrizione.

Capitolo 6: Rinnovo dell’abilitazione Sezione 1: Esami periodici

Art. 50 In generale

1 Chi intende rinnovare una licenza deve provare periodicamente, mediante un

esame, di possedere le conoscenze specifiche richieste per la relativa categoria di licenza. 2 Gli esami periodici sono svolti da periti esaminatori. Durante le ripetizioni degli esami è presente un secondo perito esaminatore.

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3 Con riferimento all’esame periodico, l’Ufficio federale può, in singoli casi moti- vati, obbligare le imprese ferroviarie a formare alla guida di veicoli motore, contro indennità, persone impiegate presso altre imprese e a sottoporle ai relativi esami.

4 Le date degli esami vanno comunicate all’Ufficio federale con un preavviso di

quattordici giorni, salvo disposizioni contrarie. 5 I conducenti di veicoli motore dispensati dall’obbligo di licenza ai sensi dell’arti- colo 19, devono provare, mediante un esame periodico svolto dall’impresa, di essere in possesso delle conoscenze specifiche richieste.

Art. 51 Struttura

1 Un esame periodico è un esame teorico costituito da una parte scritta e da una

orale. 2 L’esame periodico comprende le parti delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni PCT7 elencate nella direttiva dell’Ufficio federale, il cui grado di difficoltà varia a seconda della categoria di licenza.

3 Eventuali estensioni sono materia degli esami periodici.

Art. 52 Procedura Gli articoli 36–40 sono applicabili per analogia agli esami periodici.

Sezione 2: Controlli medici periodici

Art. 53 1 Se il medico di fiducia non stabilisce una frequenza superiore per i controlli medici periodici, questi devono essere effettuati alle scadenze seguenti: a. per i conducenti di locomotive e di tram all’età di 25, 30, 35, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 e ogni anno a partire dal sessantunesimo anno di età; b. per coloro che svolgono l’attività di accompagnatore di treni e di manovre, all’età di 50, 53, 56, 59 e 62 e ogni anno a partire dal sessantacinquesimo anno d’età.

2 Un controllo periodico può essere sostituito da un controllo medico effettuato

prima della scadenza, purchè quest’ultimo sia effettuato nello stesso anno e per la stessa attività.

7 RS 742.173.001

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Sezione 3: Rinnovo e sostituzione delle licenze

Art. 54 Rinnovo L’Ufficio federale rinnova le licenze previo superamento dell’esame periodico, su richiesta dei periti e sulla base della valutazione finale di medici e, se del caso, psicologi, se la pratica di guida è dimostrata e se sono soddisfatti gli altri requisiti di cui all’articolo 25.

Art. 55 Sostituzione 1 Lo smarrimento della licenza va immediatamente notificato all’Ufficio federale.

2 Se una licenza è stata smarrita o è divenuta inutilizzabile, l’Ufficio federale ne rilascia una nuova.

Capitolo 7: Misure restrittive per conducenti di veicoli motore

Art. 56 Notifica di capacità compromesse ed esame di idoneità 1 Se le capacità dei conducenti di veicoli motore risultano compromesse e di conse- guenza la sicurezza della circolazione non è più garantita, questi lo notificano al proprio superiore e rinunciano a qualsiasi attività soggetta all’obbligo di licenza. 2 Si impegnano a fornire informazioni veritiere sul proprio stato di salute e comuni- cano immediatamente al medico di fiducia tutti i cambiamenti essenziali per l’idoneità medica mediante certificato medico dettagliato. In caso di malattie o infortuni che causano un’incapacità lavorativa di più di 30 giorni, la persona lo comunica al medico di fiducia che procede alla valutazione. Il medico comunica al conducente del veicolo motore e all’impresa ferroviaria il risultato dell’esame dell’idoneità medica. Un’eventuale ridotta idoneità o non idoneità medica va comu- nicata in aggiunta all’Ufficio federale mediante un modulo standard. Se l’attività dev’essere interotta immediatamente per motivi medici, la comunicazione avviene senza indugio e oralmente. 3 Le imprese ferroviarie comunicano immediatamente allo psicologo di fiducia tutti i cambiamenti essenziali concernenti i requisiti psicologici. Questi stabilisce i prov- vedimenti da adottare; comunica inoltre al conducente del veicolo motore, all’impresa ferroviaria e all’Ufficio federale una ridotta idoneità psicologica, compi- lando il modulo standard prima della ripresa dell’attività soggetta all’obbligo di licenza. Se l’attività dev’essere interrotta immediatamente per motivi psicologici, l’informazione avviene senza indugio e oralmente. 4 In caso di dubbi fondati riguardo l’idoneità, l’Ufficio federale può ordinare in ogni momento la sua verifica o un esame di capacità completo o parziale.

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Art. 57 Ritiro della licenza sul posto 1 La licenza è ritirata sul posto se la persona, nello svolgimento della sua attività:

a. mette in pericolo la sicurezza della circolazione trovandosi in stato di ebrietà; b. è manifestamente inabile alla guida per altri motivi, in particolare a causa di malattia, di choc in seguito ad un incidente o dell’assunzione di medicinali, narcotici o stupefacenti; c. non porta gli ausili ottici o acustici richiesti; d. effettua una corsa di scuola di guida senza l’accompagnamento ai sensi dell’articolo 32. 2 Le imprese ferroviarie sono competenti per il ritiro sul posto della licenza. Desi- gnano le persone cui spetta questo compito.

3 Il ritiro della licenza è confermato per iscritto.

4 Le licenze ritirate devono essere trasmesse entro cinque giorni all’Ufficio federale, che decide immediatamente riguardo alla loro revoca. Nei casi di cui al capoverso 1 lettera c la licenza può essere riconsegnata direttamente dall’impresa ferroviaria dopo che le condizioni sono nuovamente adempiute. 5 I capoversi 1–4 sono applicabili per analogia al ritiro del certificato di formazione.

Art. 58 Revoca della licenza o restrizione della validità 1 L’Ufficio federale è responsabile per la revoca della licenza e per la restrizione della sua validità.

2 L’Ufficio federale decide la revoca temporanea, a tempo indeterminato o perma-

nente della licenza, se: a. la persona non è più idonea dal punto di vista medico o psicologico; b. risulta che la persona ha fornito dati falsi durante i controlli medici o psico- logici o ha nascosto fatti essenziali; c. il titolare si rivela incapace di continuare a svolgere l’attività descritta nella licenza; d. la persona non supera un esame ordinatole per stabilire le sue capacità.

3 L’Ufficio federale può disporre la revoca temporanea, a tempo indeterminato o

permanente di una licenza, qualora sussista uno dei motivi di diniego di cui all’articolo 27 capoverso 4. 4 Se le condizioni per una revoca ai sensi dei capoversi 2 sono soddisfatte solo in parte, l’Ufficio federale può avvertire la persona interessata oppure decidere la restrizione della validità della licenza. Le limitazioni eventualmente decise sono iscritte nella licenza. 5 Se la licenza è restituita volontariamente all’Ufficio federale, tale atto ha lo stesso effetto della revoca; l’Ufficio federale conferma la restituzione per iscritto.

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Art. 59 Durata della revoca Se viene ordinata una revoca per carenza di idoneità medica o psicologica o per incapacità di svolgere l’attività iscritta nella licenza, la persona interessata può richiedere di riottenere la licenza non appena sia provato che le carenze sono state colmate. Negli altri casi la licenza è revocata per almeno un anno.

Art. 60 Portata della revoca 1 La revoca della licenza comporta il divieto di svolgere tutte le attività soggette all’obbligo di licenza. 2 La revoca della licenza per motivi medici, psicologici o tecnici può essere limitata ad una determinata categoria.

Art. 61 Norme procedurali 1 Prima della decisione di revocare una licenza, l’Ufficio federale interroga la perso- na interessata e, se del caso, procede all’accertamento dei fatti. Può anche sentire l’impresa responsabile. 2 L’Ufficio federale concede alla persona interessata la possibilità di consultare gli atti e di esprimersi sulle misure previste. La visione degli atti può essere negata solo per interessi pubblici importanti o per interessi privati degni di protezione. 3 La decisione di revoca è notificata per iscritto all’interessato, con l’indicazione dei motivi. Contiene una breve analisi delle obiezioni essenziali mosse dall’interessato e indica i rimedi giuridici. L’impresa responsabile riceve una copia della decisione. 4 A titolo cautelare, la licenza può essere ritirata anche prima del chiarimento dei motivi della revoca.

Capitolo 8: Conducenti di veicoli motore di nazionalità straniera Sezione 1: Corse lungo tratte e in stazioni in prossimità del confine

Art. 62 Licenze straniere I conducenti di veicoli motore possono guidare i loro veicoli lungo le tratte di cui all’articolo 11a capoverso 2 Oferr se sono in possesso di una licenza straniera valida e riconosciuta dall’Ufficio federale.

Art. 63 Esame 1 Per effettuare corse lungo le tratte e nelle stazioni riportate all’allegato 4 numeri 2 e 3, deve essere superato un esame teorico concernente le necessarie conoscenze specifiche delle prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni PCT8. Lo stesso vale anche per gli esami periodici. In singoli casi motivati l’Ufficio federale può rinunciare a rilasciare la licenza.

8 RS 742.173.001

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2 Per le corse lungo le tratte e nelle stazioni di cui all’allegato 4 numero 3, i periti esaminatori possono rilasciare un permesso di guida anziché una licenza, se i condu- centi di veicoli motore possiedono conoscenze delle prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni PCT sufficienti a garantire una guida sicura del veicolo moto- re. L’impresa responsabile istruisce queste persone e le sottopone ad un esame. Essa compila un elenco delle persone autorizzate, da presentare all’Ufficio federale dietro sua richiesta. 3 L’Ufficio federale può riconoscere gli esami sostenuti in zone vicine al confine.

Art. 64 Pratica di guida minima Sono applicabili le disposizioni dell’articolo 46 sulla pratica minima di guida. Le ore di guida all’estero sono calcolate come pratica di guida.

Sezione 2: Corse al di fuori delle tratte e delle stazioni in prossimità del confine

Art. 65 Licenze 1 I macchinisti in possesso di una licenza straniera valida e riconosciuta dall’Ufficio federale possono svolgere l’attività soggetta ad obbligo di licenza al di fuori dalle tratte di cui all’articolo 11a capoverso 2 Oferr, se hanno seguito una formazione di conducenti di veicoli motore sul veicolo che devono guidare. Devono però essere pilotati. 2 Per effettuare corse non pilotate è necessario essere in possesso della licenza svizzera.

Art. 66 Requisiti medici e psicologici Il riconoscimento di attestati stranieri di idoneità di conducenti di locomotive in possesso di una licenza straniera valida e riconosciuta dall’Ufficio federale è deciso dall’Ufficio federale stesso.

Art. 67 Esame pratico 1 L’Ufficio federale decide il riconoscimento di esami pratici sostenuti all’estero.

2 Se l’Ufficio federale richiede un esame pratico, questo è effettuato in Svizzera e secondo le prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni PCT9.

Art. 68 Esame teorico L’Ufficio federale può riconoscere gli esami teorici sostenuti all’estero in zone vicine al confine.

9 RS 742.173.001

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Art. 69 Pratica di guida minima La metà della pratica minima ai sensi dell’articolo 46 deve essere svolta lungo tratte e in stazioni secondo le prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni PCT10. Per quanto concerne l’altra metà, possono essere conteggiate le ore di guida effettuate all’estero.

Capitolo 9: Uffici competenti per la valutazione Sezione 1: Periti esaminatori

Art. 70 Presupposti

1 Chi intende seguire la formazione di perito esaminatore deve:

a. essere in possesso di una licenza per conducenti di veicoli motore, che lo abiliti almeno alle attività da esaminare; b. avere svolto le attività soggette all’obbligo di licenza, negli ultimi tre anni, senza aver violato le prescrizioni della circolazione per grave negligenza; c. aver superato l’ultimo esame di capacità o l’ultimo esame periodico almeno con buon esito; d. avere sensibilità per le questioni tecniche inerenti alla sicurezza; e. avere capacità metodiche e didattiche; f. essere incensurato; g. avere una buona competenza sociale; h. avere capacità di imporsi. 2 Chi intende seguire la formazione di perito esaminatore di ferrovie con condizioni d’esercizio semplici deve adempiere soltanto i requisiti di cui al capoverso 1 lette- re b–h.

Art. 71 Formazione

1 Le imprese ferroviarie formano i propri periti esaminatori.

2 L’Ufficio federale organizza corsi per l’introduzione dei periti esaminatori ai loro compiti e per il loro aggiornamento professionale.

Art. 72 Nomina L’Ufficio federale nomina i periti esaminatori su richiesta dell’impresa ferroviaria che si occupa della loro formazione. La nomina avviene per iscritto dopo aver con- cluso con successo la formazione.

10 RS 742.173.001

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Art. 73 Durata dell’attività 1 La nomina a perito esaminatore ha validità di cinque anni. Questa si rinnova taci- tamente per altri cinque anni, se il perito: a. ha condotto esami in almeno tre giorni per ciascun anno civile secondo le direttive dell’Ufficio federale; b. soddisfa i requisiti dell’articolo 70; c. ha frequentato i corsi di aggiornamento prescritti dalle direttive dell’Ufficio federale. 2 I periti esaminatori che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e c non devono sostenere un esame periodico; la pratica minima di guida è considerata assolta. 3 L’Ufficio federale può sospendere i periti con effetto immediato dalla loro funzio- ne qualora non soddisfino più i requisiti di cui al capoverso 1.

4 L’accompagnamento richiesto a partire dal 66° anno d’età decade.

Art. 74 Specialisti dell’Ufficio federale L’Ufficio federale può nominare propri specialisti per presenziare alla ripetizione degli esami in qualità di secondo perito esaminatore ai sensi dell’articolo 40 capo- verso 3, se questi hanno partecipato ad almeno tre esami per anno civile ai sensi dell’articolo 73 numero 1 lettera a. Questi specialisti non sono tenuti a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 46.

Art. 75 Ricusa 1 Se un perito esaminatore conosce la persona da esaminare in seguito ad un’altra attività, questi può effettuare l’esame solo se non sussiste legittimo sospetto di prevenzione. 2 Del rimanente, è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre

196811 sulla procedura amministrativa.

Sezione 2: Medico di fiducia

Art. 76 Presupposti

1 Possono diventare medico di fiducia i medici titolari del diploma di «Medico

specialista FMH in medicina del lavoro» 2 I medici con un diploma federale di «Medico specialista FMH in medicina genera- le o interna» possono diventare medici di fiducia, se negli ultimi cinque anni hanno lavorato per almeno un anno in un servizio riconosciuto di medicina dei trasporti svolgendo soprattutto l’attività di medico delle ferrovie.

11 RS 172.021

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Art. 77 Candidatura

1 Chi si candida come medico di fiducia deve presentare all’Ufficio federale una

richiesta con la prova delle formazioni e delle attività svolte in ambito medico e della presenza di locali adeguati e di apparecchiature mediche necessarie ai sensi delle direttive dell’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Quest’ultimo ne è informato nel corso della procedura di candidatura.

Art. 78 Nomina

1 I medici di fiducia sono nominati dall’Ufficio federale.

2 Possono essere nominati istituti medici il cui primario soddisfa i requisiti di medi- co di fiducia degli articoli 76 e 77 e se è garantito che l’attività di medico di fiducia sia svolta sotto la sua responsabilità. 3 La nomina ha validità di cinque anni. Può essere rinnovata se è fornita la prova della frequenza dell’aggiornamento richiesto ai sensi delle direttive dell’Ufficio federale. 4 Se i requisiti per la nomina non sono più soddisfatti, l’Ufficio federale deve esser- ne informato immediatamente.

Art. 79 Attività del medico di fiducia 1 I medici di fiducia si impegnano ad effettuare un minimo di 50 controlli all’anno sui conducenti di veicoli motore. 2 Sotto la propria responsabilità possono impiegare medici senza il diploma di medi- co specialista in «medicina del lavoro». 3 L’Ufficio federale può verificare in ogni momento l’attività del medico di fiducia.

Art. 80 Ricusa

1 Non è consentita la valutazione dei propri pazienti o dei propri parenti.

2 Se un medico di fiducia conosce la persona da esaminare in seguito ad un’altra

attività, può effettuare l’esame in qualità di medico di fiducia solo se non sussiste legittimo sospetto di prevenzione. 3 Del rimanente, è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre

196812 sulla procedura amministrativa.

Art. 81 Conclusione dell’attività del medico di fiducia L’attività del medico di fiducia termina: a. in seguito a ritiro; b. se l’Ufficio federale non rinnova la nomina;

12 RS 172.021

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c. se l’Ufficio federale decide la rimozione del medico; d. al termine dell’anno in cui il medico ha compiuto i 65 anni d’età; su richie- sta, l’attività può essere prolungata fino al settantesimo anno d’età.

Art. 82 Conservazione degli atti I medici di fiducia sono tenuti a conservare i documenti medici dei conducenti di veicoli motore fino a quando questi sono in possesso di una licenza valida. Le imprese ferroviarie responsabili comunicano loro i relativi cambiamenti. Una volta conclusa l’attività di medico di fiducia, l’accesso agli atti deve essere assicurato.

Sezione 3: Psicologi di fiducia

Art. 83 Presupposti Possono diventare psicologi di fiducia gli psicologi che: a. sono titolari di un diploma universitario in psicologia riconosciuto in Sviz- zera; b. negli ultimi cinque anni hanno svolto per almeno un anno attività diagnosti- ca all’interno di un servizio psicologico nell’ambito dei trasporti, occupan- dosi soprattutto del settore ferroviario; c. che possono dimostrare di avere effettuato 50 controlli diagnostici supervi- sionati nel settore del traffico ferroviario.

Art. 84 Candidatura 1 Chi si candida come psicologo di fiducia presenta all’Ufficio federale una richiesta con la prova delle formazioni e delle attività svolte in ambito psicologico e della disponibilità di locali adeguati e delle apparecchiature necessarie ai sensi delle direttive dell’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Quest’ultimo ne è informato nel corso della procedura di candidatura.

Art. 85 Nomina

1 Gli psicologi di fiducia sono nominati dall’Ufficio federale.

2 Possono essere nominati istituti psicologici il cui primario soddisfa i requisiti di psicologo di fiducia di cui agli articoli 83 e 84 e se è garantito che l’attività di psico- logo di fiducia è svolta sotto la sua responsabilità. 3 La nomina ha validità di cinque anni. Può essere rinnovata se è fornita la prova della frequenza dell’aggiornamento richiesto secondo le direttive dell’Ufficio fede- rale. 4 Se i requisiti per la nomina non sono più soddisfatti, l’Ufficio federale deve esser- ne informato immediatamente.

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Art. 86 Attività dello psicologo di fiducia 1 Gli psicologi di fiducia si impegnano ad effettuare un minimo di 30 controlli sui conducenti di veicoli motore per anno.

2 Sotto la loro responsabilità possono impiegare psicologi che non dispongono

dell’esperienza necessaria. 3 L’Ufficio federale può verificare in ogni momento l’attività dello psicologo di fiducia.

Art. 87 Ricusa 1 Se uno psicologo di fiducia conosce la persona da esaminare in seguito ad un’altra attività, può effettuare l’esame in qualità di psicologo di fiducia, solo se non sussiste legittimo sospetto di prevenzione. 2 Del rimanente, è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre

196813 sulla procedura amministrativa.

Art. 88 Conclusione dell’attività dello psicologo di fiducia L’attività del medico di fiducia termina: a. in seguito a ritiro; b. se l’Ufficio federale non rinnova la nomina; c. se l’Ufficio federale decide la rimozione dello psicologo; d. al termine dell’anno in cui il medico ha compiuto i 65 anni d’età; su richie- sta, l’attività può essere prolungata fino al settantesimo anno d’età.

Art. 89 Conservazione degli atti Gli psicologi di fiducia sono tenuti a conservare i documenti psicologici dei condu- centi di veicoli motore fino a quando questi ultimi sono in possesso di una licenza valida. Le imprese ferroviarie responsabili comunicano loro i relativi cambiamenti. Una volta conclusa l’attività di psicologo di fiducia, l’accesso agli atti deve essere assicurato.

Capitolo 10: Ricorsi ed emolumenti

Art. 90 Ricorsi Contro le decisioni dell’Ufficio federale può essere interposto ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC.

13 RS 172.021

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Art. 91 Emolumenti La riscossione degli emolumenti è disciplinata dall’ordinanza del 25 novembre

199814 sugli emolumenti dell’UFT.

Capitolo 11: Rilevamento di dati

Art. 92 Banca dati

1 L’Ufficio federale tiene una banca dati concernente:

a. il rilascio e la revoca delle licenze; b. i periti esaminatori; c. i medici di fiducia; d. gli psicologi di fiducia. 2 I dati raccolti possono essere impiegati solo per i compiti attribuiti dalla presente ordinanza.

3 L’accesso ai dati è protetto da profili utente individuali e parole chiave.

Art. 93 Contenuto della banca dati

1 Il record sulle licenze contiene:

a. titolo, cognome, nome, data di nascita, indirizzo, cittadinanza e numero di registro della persona; b. conoscenze linguistiche; c. valutazioni finali dell’idoneità medica e psicologica nonché eventuali limita- zioni; d. data del superamento dell’esame di capacità e degli esami periodici; e. dati relativi alle categorie di licenza nonché a loro estensioni e limitazioni; f. dati relativi a misure amministrative e circostanze importanti ad esse corre- late. 2 Il record sulle persone di cui all’articolo 92 capoverso 1 lettere b–d contiene:

a. cognome, nome, indirizzo, numero telefonico; b. indicazioni sulle specializzazioni tecniche; c. data di nomina.

14 RS 742.102

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Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 94 Esecuzione L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Può defini- re più precisamente in direttive i requisiti e singoli dettagli per l’esecuzione. Può inoltre adeguare gli allegati della presente ordinanza alle modifiche a livello tecnico o di esercizio.

Art. 95 Disposizioni transitorie 1 Chi, all’entrata in vigore della presente ordinanza, segue una formazione di mac- chinista non necessita di un certificato di formazione. 2 I conducenti di veicoli motore che hanno superato l’esame di capacità o l’esame periodico non più di due anni prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, devono richiedere entro tre anni dall’entrata in vigore all’impresa ferroviaria o all’Ufficio federale una licenza per poter continuare a svolgere l’attività soggetta all’obbligo di licenza. 3 I conducenti di veicoli motore che hanno superato l’esame di capacità o l’esame periodico da più di due anni prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, devono sostenere un esame periodico entro tre anni dall’entrata in vigore. Nel corso del primo anno successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza, la parte scritta dell’esame periodico può essere tralasciata. 4 I conducenti di veicoli motore che all’entrata in vigore della presente ordinanza si sono già sottoposti ad un esame medico ai sensi dell’articolo 23, sono sottoposti a esami medici secondo le scadenze di cui all’articolo 53. Negli altri casi devono sottoporsi a un esame medico entro un anno. 5 I periti esaminatori che hanno condotto esami di capacità per le imprese ferroviarie prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, devono candidarsi presso l’Ufficio federale entro sei mesi dall’entrata in vigore e documentare per iscritto la loro attività di esaminatori. L’Ufficio federale decide la nomina o la rimozione dei periti esaminatori entro 6 mesi dalla candidatura; può procedere a ulteriori chiari- menti. L’attività di esaminatore può essere proseguita fino alla notifica della deci- sione. 6 I medici che hanno effettuato per le imprese ferroviarie esami e valutazioni medici prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si annunciano all’Ufficio federale entro dodici mesi dall’entrata in vigore e documentano per iscritto la loro attività. L’Ufficio federale può procedere a ulteriori chiarimenti e decide la nomina o la rimozione entro dodici mesi dal loro annuncio. L’attività di controllo medico può essere proseguita fino alla notifica della decisione. 7 Gli psicologi che hanno effettuato per le imprese ferroviarie esami e valutazioni psicologici per cinque anni prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si

annunciano all’Ufficio federale entro dodici mesi dall’entrata in vigore e documen- tano per iscritto la loro attività. L’Ufficio federale può procedere a ulteriori chiari- menti e decide la nomina o la rimozione entro dodici mesi dal loro annuncio.

Abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie. O del DATEC RU 2003

L’attività di controllo psicologico può essere proseguita fino alla notifica della decisione.

Art. 96 Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 14 dicembre 2003. 2 Le disposizioni concernenti le ferrovie a scartamento ridotto entrano in vigore il 1° gennaio 2005.

3 Le disposizioni concernenti le tranvie entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

4 Le disposizioni concernenti l’accompagnamento di treni e manovre per tutte le

categorie entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

30 ottobre 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

Abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie. O del DATEC RU 2003

Allegato 1 (art. 3 lett. d)

Tranvie BV Basler Verkehrsbetriebe (senza BLT) SVB Städtische Verkehrsbetriebe Bern TPG Transports publics genevois VBZ Verkehrsbetriebe Zürich

Abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie. O del DATEC RU 2003

Allegato 2 (art. 7 cpv. 1 lett. c e 8 cpv. 1 lett. c)

Tratte in pendenza con limitazioni del carico per i conducenti di veicoli motore categoria C a. Scartamento normale

Infrastruttura Tratta

FFS Le Pont–Le Day Iselle–Domodossola Puidoux–Vevey Convers–Vauseyon Reuchenette–Biel Court–Moutier Bure–Courtemaîche Läufelfingen–Sissach Läufelfingen–Olten Göschenen–Erstfeld Airolo–Bodio Rivera–Giubiasco St. Fiden–Rorschach Wattwil–Uznach Gibswil–Rüti

BLS Kandersteg–Frutigen Goppenstein–Brig

RM Oberdorf–Solothurn West Gänsbrunnen–Moutier

SOB Biberbrugg–Wädenswil Altmatt–Freienbach Rothenthurm–Arth-Goldau

TMR Martigny-Bourg–Orsières Sembrancher–Le Châble

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b. Scartamento ridotto

Infrastruttura Tratta

RhB Davos Wolfgang/Selfranga–Küblis Davos Frauenkirch–Filisur Disentis–Trun Preda–Thusis Spinas–Bever Ardez–Scuol Arosa–Sand Ospizio Bernina–Pontresina Ospizio Bernina–Poschiavo Miralago–Tirano MOB Montreux–Montbovon

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Allegato 3 (art. 19 cpv. 2)

Ferrovie con condizioni di esercizio semplici BC Blonay-Chamby LO Lausanne-Ouchy BLM Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren TRN Le Locle–Les Brenets MIB Meiringen–Innertkirchen RhW Rheineck-Walzenhausen-Bahn Db Dolderbahn MG Monte Generoso JB Jungfraubahn BRB Brienz-Rothorn-Bahn MVR Montreux-Glion-Rochers-de-Naye PB Pilatusbahn RB Rigibahnen SPB Schynige Platte-Bahn GGB Gornergrat-Bahn AL Aigle-Leysin WAB Wengernalpbahn TSOL Tramway du Sud-ouest Lausannois

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Allegato 4 (art. 62 e 63)

Corse lungo tratte e in stazioni internazionali

1. Tratte e stazioni con prescrizioni sulla circolazione dei treni estere

Eaux-Vives–(Annemasse) Genève–La Plaine (corse conformi alla segnalazione) stazione Basel Bad–(Weil/-Lörrach/-Grenzach) Trasadingen–(Schaffhausen)–Thayngen

2. Tratte e stazioni con prescrizioni sulla circolazione dei treni svizzere

Genève–La Plaine (movimenti di manovra) (Morteau)–Le Locle Col-des-Roches–La Chaux-de-Fonds (St. Louis)–St. Johann–Basel FFS–Basel RB (stazione Basel Bad)–Basel FFS–Basel RB–(stazione Basel Bad) (Erzingen)–Schaffhausen–(Singen) (Konstanz)–Kreuzlingen–Kreuzlingen Hafen–(Konstanz) (Bregenz)–St. Margrethen (Feldkirch)–Buchs (Pontarlier)–Les Verrières (servizi di costruzione) (Domodossola)–Locarno

3. Stazioni con prescrizioni sulla circolazione dei treni svizzere ed estere

(Frasne)–Vallorbe (Como)–Chiasso Genève–La Praille Genève-voyageurs (Vallorcine)–Châtelard-Frontière

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