AS 2003 4419
Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (con Protocolli I-III)
Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (con Protocolli I–III)
RS 0.515.091; RU 1983 1499
Campo di applicazione della convenzione e dei protocolli il 28 agosto 2003, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Albania 28 agosto 2002 A 28 febbraio 2003 Argentina* 2 ottobre 1995 2 aprile 1996 Bangladesh 6 settembre 2000 A 6 marzo 2001 Belgio 7 febbraio 1995 7 agosto 1995 Bolivia 21 settembre 2001 A 21 marzo 2002 Bosnia e Erzegovina 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992 Brasile 3 ottobre 1995 A 3 aprile 1996 Cambogia 25 marzo 1997 A 25 settembre 1997 Canada* 24 giugno 1994 24 dicembre 1994 Capo Verde 16 settembre 1997 A 16 marzo 1998 Colombia 6 marzo 2000 A 6 settembre 2000 Corea (Sud)a b 9 maggio 2001 A 9 novembre 2001 Costa Rica 17 dicembre 1998 A 17 giugno 1999 Croazia 2 dicembre 1993 S 8 ottobre 1991 El Salvador 26 gennaio 2000 A 26 luglio 2000 Estoniaa 20 aprile 2000 A 20 ottobre 2000 Filippine 15 luglio 1996 15 gennaio 1997 Georgia 29 aprile 1996 A 29 ottobre 1996 Germania 25 novembre 1992 25 maggio 1993 Gibuti 29 luglio 1996 A 29 gennaio 1997 Giordaniaa 19 ottobre 1995 A 19 aprile 1996 Grecia 28 gennaio 1992 28 luglio 1992 Irlanda 13 marzo 1995 13 settembre 1995 Israele* b 22 marzo 1995 A 22 settembre 1995 Italia* 20 gennaio 1995 20 luglio 1995 Lesotho 6 settembre 2000 A 6 marzo 2001 Lettonia 4 gennaio 1993 A 4 luglio 1993 Lituaniaa 3 giugno 1998 A 3 dicembre 1998 Lussemburgo 21 maggio 1996 21 novembre 1996 Macedonia 30 dicembre 1996 S 17 novembre 1991 Mali 24 ottobre 2001 A 24 aprile 2002
1 Completa quelli in RU 1983 1515, 1986 827, 1989 291 e 1990 1195.
2003-1822 4419
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche RU 2003
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Malta 26 giugno 1995 A 26 dicembre 1995 Maroccoc b 19 marzo 2002 19 settembre 2002 Mauritius 6 maggio 1996 A 6 novembre 1996 Moldova 8 settembre 2000 A 8 marzo 2001 Monacoa b 12 agosto 1997 A 12 febbraio 1998 Nauru 12 novembre 2001 A 12 maggio 2002 Nicaraguaa 5 dicembre 2000 5 giugno 2001 Niger 10 novembre 1992 A 10 maggio 1993 Nuova Zelanda 18 ottobre 1993 18 aprile 1994 Panama 26 marzo 1997 A 26 settembre 1997 Perùa 3 luglio 1997 A 3 gennaio 1998 Portogallo 4 aprile 1997 4 ottobre 1997 Regno Unito* 13 febbraio 1995 13 agosto 1995 Repubblica Ceca 22 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993 Romania* 26 luglio 1995 26 gennaio 1996 Santa Sede* 22 luglio 1997 A 22 gennaio 1998 Senegalc a 29 novembre 1999 A 29 maggio 2000 Serbia e Montenegro 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Seychelles 8 giugno 2000 A 8 dicembre 2000 Slovacchia 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Spagna 29 dicembre 1993 29 giugno 1994 Stati Uniti* b 24 marzo 1995 24 settembre 1995 Sudafrica 13 settembre 1995 A 13 marzo 1996 Tagikistan 12 ottobre 1999 A 12 aprile 2000 Togo 4 dicembre 1995 4 giugno 1996 Uganda 14 novembre 1995 A 14 maggio 1996 Uruguay 6 ottobre 1994 A 6 aprile 1995 Uzbekistan 29 settembre 1997 A 29 marzo 1998 * Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Questo Stato non si ritiene legato dal Protocollo II. b Questo Stato non si ritiene legato dal Protocollo III. c Questo Stato non si ritiene legato dal Protocollo I.