AS 2003 4421
Scambio di note del 19 febbraio/18 marzo 2003 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia concernente l'attribuzione di contingenti per i veicoli stradali con un peso totale di 40 tonnellate
Scambio di note del 19 febbraio 2003/18 marzo 2003 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia concernente l’attribuzione di contingenti per i veicoli stradali con un peso totale di 40 tonnellate
Entrato in vigore il 18 marzo 2003
Traduzione1
Ministero degli affari esteri Repubblica di Turchia Ankara, 18 marzo 2003
Ambasciata di Svizzera Ankara
Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Turchia ha l’onore di dichiarare ricevuta la nota n. 18/2003 del 19 febbraio 2003 concernente la proposta delle auto- rità svizzere volta ad agevolare i trasporti transfrontalieri di merci su strada nell’ambito degli accordi con Stati terzi e di informare l’Ambasciata di Svizzera che il Ministero dei trasporti della Repubblica di Turchia è d’accordo con il testo men- zionato, del tenore seguente:
«Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di comunicare quanto segue all’Ambasciata della Repubblica di Turchia nell’ambito degli accordi con Stati terzi concernenti i trasporti terrestri: Considerato che in Svizzera fino al 31 dicembre 2004 il peso totale effettivo massi- mo ammissibile per gli autoarticolati e gli autotreni carichi è di 34 tonnellate per tutti i tipi di trasporti, la Svizzera accorda alla Repubblica di Turchia i seguenti contingenti per veicoli carichi il cui peso totale effettivo supera 34 tonnellate ma non è superiore a 40 tonnellate: a) per il 2003 1860 autorizzazioni e per il 2004 1860 autorizzazioni nei traspor- ti transfrontalieri. Sono considerati trasporti transfrontalieri da una parte i trasporti di transito (un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci), dall’altra i trasporti di esportazio- ne e di importazione (in entrambi i casi un viaggio di andata e ritorno con carico o scarico di merci sul territorio svizzero); i trasporti interni (cabotag- gio) non sono ammessi nell’ambito dei contingenti; b) la tassa sui viaggi secondo il numero 1 è costituita dalla tassa sul traffico pe- sante commisurata alle prestazioni (TTPCP) calcolata in base al peso mas- simo di 34 tonnellate e da una tassa media supplementare (TMS) fissa per la differenza tra 34 e 40 tonnellate:
1 Dal testo originale inglese.
2003-1806 4421
Contingenti nei trasporti stradali. Scambio di note con la Turchia RU 2003
la TMS per un contingente nei trasporti transfrontalieri secondo il nu- mero 1 ammonta per il 2003 e il 2004 a 55 franchi all’anno. Il Dipartimento ha l’onore di comunicare all’Ambasciata il consenso del Consiglio federale svizzero a quanto precede. Se il Governo della Repubblica di Turchia approva quanto precede, la presente nota e la risposta della Repubblica di Turchia costituiscono un accordo tra i due Paesi che entrerà in vigore alla data della risposta. La validità di tale accordo scade al più tardi il 31 dicembre 2004. La Repubblica di Turchia o la Svizzera possono denunciare tale accordo con un preavviso di sei mesi.»
Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Turchia coglie questa occasione per esprimere la sua alta considerazione all’Ambasciata di Svizzera.