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AS 2003 4525

Ordinanza relativa alla legge federale sull'archiviazione

Ordinanza relativa alla legge federale sull’archiviazione (Ordinanza sull’archiviazione, OLAr)

Modifica del 31 ottobre 2003

Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 2 capoverso 4 e 14 capoverso 5 dell’ordinanza dell’8 settembre

19991 sull’archiviazione,

ordina:

I Gli Allegati 1 e 3 dell’ordinanza dell’8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull’archiviazione sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

31 ottobre 2003 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)

Elenco degli organi federali (art. 1 cpv. 1 lett. b–d LAr)

a. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale: Conformemente all’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione.

b. Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzate: Cancelleria federale – Incaricato federale della protezione dei dati Dipartimento federale degli affari esteri – Presenza Svizzera Dipartimento federale di giustizia e polizia – Ministero pubblico della Confederazione – Istituto svizzero di diritto comparato Dipartimento federale delle finanze – Regìa federale degli alcool – Controllo federale delle finanze – Commissione federale delle banche Dipartimento federale dell’economia – Commissione della concorrenza Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni – Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici – Ufficio d’inchiesta sugli infortuni di ferrovie, funivie e battelli – Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle te- lecomunicazioni – Commissione federale sugli infortuni aeronautici – Commissione federale delle comunicazioni

2 RS 172.010.1

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c. Formazioni dell’esercito: – Stato maggiore dell’esercito – Grandi Unità – Corpi di truppa – Unità di truppa

d. Rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

e. Commissioni federali di ricorso e di arbitrato Cancelleria federale – Commissione federale della protezione dei dati Dipartimento federale degli affari esteri – Commissione di ricorso concernente le domande d’indennità nei confronti dell’estero Dipartimento federale dell’interno – Commissione di ricorso PF – Commissione di ricorso in materia di promovimento della ricerca – Commissione di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia – Commissione di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero – Commissione di ricorso in materia di previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità – Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collecttive dell’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità – Commissione di ricorso in materia di elenco delle specialità dell’assicura- zione malattia – Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni – Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici – Commissione de ricorso per la formazione medica e il perfezionamento Dipartimento federale di giustizia e polizia – Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale – Commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private – Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo3 – Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini

3 È fatto salvo l’articolo 22 dell’ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente la Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo (RS 142.317).

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– Commissione federale di ricorso delle case da gioco – Commissione federale di ricorso in matiera di collocamento in vista d’adozione Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport – Commissione di ricorso DDPS – Commissione di ricorso in materia di protezione civile Dipartimento federale delle finanze – Commissione di ricorso in materia di personale federale – Commissione di ricorso in materia di contribuzioni – Commissione di ricorso in materia doganale – Commissione di ricorso dell’alcool – Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici – Commissione federale de ricorso in materia di prodotti da costruzione – Commissione di ricorso in materia di responsabilità dello Stato Dipartimento federale dell’economia – Commissione di ricorso DFE – Commissione di ricorso per le questioni di concorrenza Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni – Commissione di ricorso DATEC – Commissione di arbitrato in materia ferroviaria – Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR)

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Allegato 3 (art. 14 cpv. 5)

Elenco degli archivi con termine di protezione prorogato (art. 12 cpv. 1 LAr)

– Archivi soggetti a un termine di protezione di 50 anni, conformemente all’arti- colo 12 capoverso 1 LAr e all’articolo 14 capoverso 5 OLAr – L’elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell’in- terno. L’elenco più attuale viene conservato presso l’Archivio federale ed è accessibile al pubblico. L’Allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella Raccolta ufficiale.

Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

E 1002 (–) Bundesrat: Notizhefte der Protokollführer ab 1848 E 1003 (–) Bundesrat: Verhandlungsprotokolle ab 1848 E 1005 (–) Bundesrat: Geheimprotokolle ab 1848 E 1010 (B) Bundeskanzlei: Termine di protezione illimi- 1995/534 Zentrale Ablage 1971–1986 tato; vale solo per le liste di firme4. E 1010 (C) Bundeskanzlei: Termine di protezione illimi- 2001/126 Zentrale Ablage ab 1987 tato; vale solo per le liste di firme5. E 1050.7 Geschäftsprüfungskommissionen 1987/184 der eidg. Räte Zentrale Anlage 1969–1994 E 1050.7 (A) Geschäftsprüfungskommissionen 50 anni; in coerenza con le 1999/272, der eidg. Räte: Zentrale Ablage disposizioni sull’accesso ai Bände 60 und 61 1969–1994 documenti della CPI DFGP. E 1050.7 (B) Geschäftsprüfungskommissionen 50 anni; l’alta sorveglianza Hauptgruppe 6 der eidg. Räte: Zentrale Ablage ab 1995 sulle attività della protezione (Delegation) dello Stato e del Gruppo Hauptgruppe 7 servizio informazioni genera (Aufsichtseingaben) documenti altamente confiden- ziali.

4 Conformemente agli art. 64 e 72 della LF del 17 dic. 1976 relativa ai diritti politici (RS 161.1). 5 Conformemente agli art. 64 e 72 della LF del 17 dic. 1976 relativa ai diritti politici (RS 161.1).

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Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni

E 1050.8 (–) Militärkommissionen der Eidg. Räte6: 50 anni; vale solo se i relativi Zentrale Ablage 1946–1991 documenti contenuti nei fondi del DDPS sono soggetti al termine di protezione prorogato. E 1060.1 Parlamentarische Untersuchungs- 1993/119 kommission für das EJPD: Zentrale Ablage 1989–1990 E 1060.2 (–) Parlamentarische Untersuchungs- 50 anni; in coerenza con le kommission für das eidg. Militärdeparte- disposizioni sull’accesso ai ment: Zentrale Ablage 1990–1991 documenti della CPI DFGP. E 2001 (E) Abteilung für politische Angelegen- 50 anni; vale solo per i docu- heiten und politische Direktion: menti relativi a mandati di Zentrale Ablage 1946–1979 rappresentanza di interessi esteri (posizione B.24), fatti salvi accordi internazionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di protezione superiore a 50 anni. E 2001–02 (–) Liquidationsstelle, Abteilung und 50 anni; fatti salvi accordi Sektion für Fremde Interessen: internazionali, per es. con la Zentrale Ablage 1939–1954 Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di prote- zione superiore a 50 anni. E 2003–01 (A) Abteilung und Direktion für 50 anni; fatti salvi accordi internationale Organisationen: internazionali, per es. con la Fremde Interessen 1955–1984 Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di prote- zione superiore a 50 anni. E 2023–01 (A) Dienst für Fremde Interessen: 50 anni; fatti salvi accordi Zentrale Ablage 1985–1994 internazionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di prote- zione superiore a 50 anni.

6 Fatti salvi l’art. 27 cpv. 2 del R del 22 giu. 1990 del Consiglio nazionale (RS 171.13) e l’art. 20 cpv. 2 del R del 24 sett. 1986 del Consiglio degli Stati (RS 171.14), ossia a condizione che i verbali delle deliberazioni in merito a testi di legge normativi siano disponibili per inchieste scientifiche e per l’applicazione del diritto dopo la votazione finale, se del caso dopo la scadenza del termine di referendum o dopo la votazione popolare.

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E 2200 Konsularische und diplomatische 50 anni; vale solo per i docu- [Beständeserie] Vertretungen der Schweiz ab 1848 menti relativi a mandati di rappresentanza di interessi esteri (dal 1966 sotto posizione 82), fatti salvi accordi inter- nazionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di protezione superiore a 50 anni. E 3240 (A) Direktion der eidg. Bauten: 50 anni; vale solo per i Zentrale Ablage 1848–1995 documenti concernenti impianti classificati. A seconda della durata di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 3240 (B) Amt für Bundesbauten: 50 anni; vale solo per i Zentrale Ablage 1996–1998 documenti concernenti impianti classificati. A seconda della durata di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 3241 (–) Direktion der Eidg. Bauten: 50 anni; vale solo per i 1971/158 Liegenschaftsverträge 1848–1998 documenti concernenti costru- zioni classificate e allegati relativi agli accordi. A seconda della durata di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 3242 (–) Direktion der Eidg. Bauten: 50 anni; vale solo per i docu- Ingenieurbau (Tiefbau) 1848–1998 menti concernenti costruzioni classificate e allegati relativi agli accordi. A seconda della durata di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 4001 (D) Departementssekretariat des EJPD: 50 anni; vale solo per i docu- Zentrale Ablage 1952–1971 menti concernenti la protezione dello Stato. E 4001 (E) Departementssekretariat des EJPD: 50 anni; vale solo per i docu- Zentrale Ablage 1972–1982 menti concernenti la protezione dello Stato. E 4010 (A) Generalsekretariat des eidg. Justiz- und 50 anni; vale solo per i docu- Polizeidepartements: menti concernenti la protezione Zentrale Ablage 1983–1995 dello Stato. E 4113 (A) Zentralstelle für 1982/54 zivile Kriegsvorbereitung: Zentrale Ablage 1963–1983

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E 4320 (B) Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Zentrale Ablage 1931–1959 E 4320 (B) Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Zentrale Ablage 1960–1992 E 4320–01 (C) Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: 50 anni; vale solo per i docu- Fichen, Karteien und Sammlungen menti concernenti la protezione 1960–1992 dello Stato. E 4320–02 (C) Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: 50 anni; vale solo per i docu- Jura-Konflikt 1960–1992 menti concernenti la protezione dello Stato. E 4320–03 (C) Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: 50 anni; vale solo per i docu- Divine Light Zentrum DLZ 1960–1992 menti concernenti la protezione dello Stato. E 4320–04 (C) Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: 50 anni; vale solo per i docu- Gegenoperationen 1960–1992 menti concernenti la protezione dello Stato. E 4320–05 (C) Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: 50 anni; vale solo per i docu- Internationales 1960–1992 menti concernenti la protezione dello Stato. E 4320–06 (C) Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: 50 anni; vale solo per i docu- Ungarn 1960–1992 menti concernenti la protezione dello Stato. E 4320–07 (C) Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: 50 anni; vale solo per i docu- Verbindungsbüro 1960–1992 menti concernenti la protezione dello Stato. E 4321 (A) Rechtsdienst der Bundesanwaltschaft: 50 anni; vale solo per i docu- Zentrale Ablage 1931–2001 menti concernenti la protezione dello Stato. E 4322 (–) Schweizerisches Zentralpolizeibüro: 50 anni; vale solo per i docu- Datensammlungen und Dokumentatio- menti concernenti la protezione nen bis 1992 dello Stato. E 4323 (A) Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Falschgeld bis 1992 E 4324 (A) Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Betäubungsmittel bis 1992 E 4326 (A) Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Interpol-Dienst bis 1992 E 4327 (–) Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: 50 anni; vale solo per i docu- Diverse Unterlagen 1935–1992 menti concernenti la protezione dello Stato. E 4380 (B) Bundesamt für Geistiges Eigentum: 50 anni; vale solo per i docu- 1990/96 Zentrale Ablage 1984–1995 menti concernenti la protezione dello Stato. E 4800.3 (–) Bundesanwaltschaft: Handakten 50 anni; vale solo per i docu- Bundesanwalt Rudolf Gerber menti concernenti la protezione dello Stato. E 4800.4 (–) Bundesanwaltschaft: Handakten 50 anni; vale solo per i docu- Bundesanwalt Werner Lüthi menti concernenti la protezione dello Stato.

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E 4800.7 (–) Bundesanwaltschaft: Handakten 50 anni; vale solo per i docu- Adrian Florian menti concernenti la protezione dello Stato. E 5460 (A) Abteilung für Flugwesen und 50 anni; vale solo per i docu- Fliegerabwehr: menti classificati contrassegna- Zentrale Ablage 1950–1975 ti in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del 1° maggio 19907 sulla protezione d’informazioni militari. E 5460 (B) Bundesamt für Militärflugwesen und 50 anni; vale solo per i docu- Fliegerabwehr: menti classificati contrassegna- Zentrale Ablage 1976–1995 ti in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d’informazioni militari. E 5460–01 Bundesamt für Militärflugwesen und 50 anni; vale solo per i docu- 1998/162 Fliegerabwehr: menti classificati contrassegna- Elektronische Kriegsführung ti in modo speciale di cui 1976–1995 all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d’informazioni militari. E 5461 (A) Kommando der Flieger- und Flieger- 50 anni; vale solo per i docu- 1992/292 abwehrtruppen: menti classificati contrassegna- Führung und Einsatz 1968–1976 ti in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d’informazioni militari. E 5461 (B) Kommando der Flieger- und Flieger- 50 anni; vale solo per i docu- 1992/293 abwehrtruppen: menti classificati contrassegna- Führung und Einsatz 1977–1995 ti in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d’informazioni militari. E 5462 (A) Flieger- und Fliegerabwehrnachrichten- 50 anni; vale solo per i docu- 1995/94 dienst: menti classificati contrassegna- Zentrale Ablage ti in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d’informazioni militari.

7 RS 510.411

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E 5465 (B) Direktion für Militärflugplätze: 50 anni; vale solo per i docu- Zentrale Ablage 1953–1963 menti classificati contrassegna- ti in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d’informazioni militari. E 5465 (C) Direktion für Militärflugplätze: 50 anni; vale solo per i docu- Zentrale Ablage 1964–1968 menti classificati contrassegna- ti in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d’informazioni militari. E 5465 (D) Abteilung für Militärflugplätze: 50 anni; vale solo per i docu- Zentrale Ablage ab 1969 menti classificati contra- ssegnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del 1° maggio

1990 sulla protezione

d’informazioni militari. E 5480 (A) Abteilung und Waffenchef für Genie: 50 anni; a seconda della durata Zentrale Ablage 1910–1950 di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 5480 (B) Abteilung für Genie und Festungswe- 50 anni; a seconda della durata sen: di utilizzazione dell’impianto, Zentrale Ablage 1951–1978 viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 5480 (C) Bundesamt für Genie und Festungen: 50 anni; a seconda della durata Zentrale Ablage ab 1979 di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 5481 (–) Büro und Abteilung für Befestigungs- 50 anni; a seconda della durata bauten: di utilizzazione dell’impianto, Zentrale Ablage 1886–1950 viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 5485 (A) Festungsbüro Sargans: 50 anni; a seconda della durata Zentrale Ablage di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 5486 (A) Baubüro Sargans: 50 anni; a seconda della durata Zentrale Ablage di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.

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E 5560 (D) Stab der Gruppe für Generalstabs- 50 anni; minaccia per la 719/1: Operative dienste: Zentrale Ablage ab 1994 sicurezza interna ed esterna Übungen; della Confederazione e per le 719/2: Kurse des relazioni con gli Stati limitrofi. Armeestabes; 719/5: Übungen der Stäbe (AK, DIV), Allgemeines; 719/5.1: FAK 1; 719/5.2: FAK 2; 719/5.3: Geb. AK 3; 719/5.4: FAK 4; 719/5.5: Übungen der Fl und Flab; 719/21: Kurse für Landesverteidi- gungsübungen und Op Übungen E 5562 (–) Militärische Sicherheitsdienste: Zentrale Ablage E 5563 (–) Stab der Gruppe für Generalstabs- dienste: Projekt 26 1969–1995 E 5564 (–) Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr: Verschiedene Unterlagen E 6501 (–) Bundesamt für Organisation: 50 anni; vale solo per i docu- 1988/160 Betrieblich-organisatorische Baupla- menti concernenti impianti nung 1954–1990 der Bundesverwal- classificati. A seconda della tung: durata di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 8170 (D) Eidg. Amt für Wasserwirtschaft: 50 anni; vale solo per la Zentrale Ablage 1938–1999 posizione 33 sbarramenti e misure d’economia di guerra. E 8171 (–) Eidg. Amt für Wasserwirtschaft: 50 anni; vale solo per i calcoli Flussbau und Talsperren 1930–1999 delle piene repentine. E 9500.222 Aktenkommission «Kinder der Land- 100 anni; a parte gli atti 1993/116 strasse»: Zentrale Ablage 100 Jahre; generali dei volumi 1–6. ausser für die allgemeinen Akten der Akzession 1993/116, Band 1–6

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