AS 2003 4537
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (Org-DFE)
Modifica del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 giugno 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia è modificata come segue:
Art. 14 L’organo preposto all’esecuzione del servizio civile e la commissione d’ammissione 1 L’organo preposto all’esecuzione del servizio civile (organo d’esecuzione) è il centro di competenza della Confederazione per il servizio civile. Ha lo scopo di organizzare efficacemente l’impiego delle persone tenute a prestare servizio civile e di garantire l’utilità economica del servizio civile.
2 L’organo d’esecuzione svolge segnatamente i compiti seguenti:
a. riceve le domande di ammissione al servizio civile, svolge la procedura di istruzione e organizza le audizioni personali dei richiedenti; b. sostiene la commissione d’ammissione nello svolgimento dei suoi compiti; c. riconosce gli istituti d’impiego; d. si occupa dell’impiego delle persone tenute a prestare servizio civile.
3 La commissione di ammissione al servizio civile (commissione d’ammissione)
procede alle audizioni personali dei richiedenti e decide sulle domande di ammissio- ne. Garantisce un trattamento rapido e corretto delle domande.
4 Il Dipartimento nomina la commissione d’ammissione. Può darle istruzioni. Sono
tuttavia escluse istruzioni concernenti le decisioni su singoli casi. 5 L’organizzazione e i compiti dell’organo d’esecuzione sono disciplinati da atti legislativi particolari.
1 RS 172.216.1
2003-2088 4537
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia RU 2003
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz