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Legge federale sulla formazione professionale
Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)
del 13 dicembre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 63 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20002, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principio
1 La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e
organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Essi si adoperano per garantire un’offerta sufficiente nel settore della formazione professio- nale, segnatamente nei settori d’avvenire. 2I provvedimenti della Confederazione mirano a promuovere nella misura del possibile le iniziative dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro con incentivi finanziari e altri mezzi.
3 Per conseguire gli scopi della presente legge:
a. la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro colla- borano; b. i Cantoni collaborano anche fra loro, al pari delle organizzazioni del mondo del lavoro.
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: a. la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; b. la formazione professionale superiore; c. la formazione professionale continua; d. le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;
RS 412.10
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e. la formazione dei responsabili della formazione professionale; f. le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; g. la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione profes- sionale. 2 La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.
3 Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d’intesa con i Cantoni, escludere dal campo d’applicazione singoli settori della formazione professionale.
Art. 3 Obiettivi La presente legge promuove e sviluppa: a. un sistema di formazione professionale che consenta all’individuo uno svi- luppo personale e professionale e l’integrazione nella società, in particolare nel mondo del lavoro, rendendolo capace e disposto a essere professional- mente flessibile e a mantenersi nel mondo del lavoro; b. un sistema di formazione professionale che favorisca la competitività delle aziende; c. le pari opportunità di formazione sul piano sociale e regionale, la parità ef- fettiva fra uomo e donna, nonché l’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili; d. la permeabilità fra cicli e tipi di formazione nell’ambito della formazione professionale e fra quest’ultima e gli altri settori di formazione; e. la trasparenza del sistema della formazione professionale.
Art. 4 Sviluppo della formazione professionale
1 Per sviluppare la formazione professionale la Confederazione promuove studi,
progetti pilota, la ricerca nel settore della formazione professionale e la realizzazione di strutture solide nei nuovi settori della formazione professionale. 2 Se necessario per conseguire gli obiettivi della formazione professionale, la Confe- derazione può agire in proprio in questi settori. 3 Nel caso di progetti pilota, il Consiglio federale può, se necessario e d’intesa con i Cantoni e le organizzazioni interessate del mondo del lavoro, derogare temporanea- mente alle disposizioni della presente legge. 4 La qualità e l’indipendenza della ricerca in formazione professionale devono essere garantite da istituzioni di ricerca qualificate.
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Art. 5 Informazione, documentazione e materiale didattico La Confederazione promuove: a. l’informazione e la documentazione, purché abbiano valenza nazionale o in- teressino tutta una regione linguistica; b. l’allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche.
Art. 6 Comprensione e scambio fra le comunità linguistiche
1 Nel settore della formazione professionale la Confederazione può promuovere
provvedimenti per migliorare la comprensione e lo scambio fra le comunità lingui- stiche.
2 Essa può promuovere in particolare:
a. il plurilinguismo individuale, provvedendo in particolare alla diversità delle lingue di insegnamento come pure alla formazione a livello linguistico dei docenti; b. gli scambi sostenuti dai Cantoni, dalle organizzazioni del mondo del lavoro e dalle imprese, di docenti e di allievi tra regioni linguistiche.
Art. 7 Regioni e gruppi sfavoriti La Confederazione può promuovere provvedimenti nel settore della formazione professionale a favore di regioni e gruppi sfavoriti.
Art. 8 Sviluppo della qualità 1 Gli operatori della formazione professionale assicurano lo sviluppo della qualità.
2 La Confederazione promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce standard di
qualità e ne sorveglia il rispetto.
Art. 9 Promozione della permeabilità 1 Le prescrizioni relative alla formazione professionale assicurano la migliore per- meabilità possibile sia nell’ambito della formazione professionale sia fra quest’ul- tima e gli altri settori del sistema educativo. 2 Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.
Art. 10 Diritti di partecipazione delle persone in formazione Gli operatori della formazione professionale pratica e della formazione scolastica concedono alle persone in formazione un adeguato diritto di essere consultate.
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Art. 11 Operatori privati 1 Gli operatori privati sul mercato della formazione professionale non devono subire distorsioni ingiustificate della concorrenza a causa di misure prese in applicazione della presente legge. 2 Gli operatori del settore pubblico che agiscono in concorrenza con operatori non sussidiati del settore privato devono applicare prezzi di mercato alle loro offerte di formazione professionale continua.
Capitolo 2: Formazione professionale di base Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 12 Preparazione alla formazione professionale di base I Cantoni adottano provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base le persone che denotano lacune nella loro formazione alla fine della scuola dell’obbligo.
Art. 13 Squilibri sul mercato della formazione professionale di base Il Consiglio federale può adottare, nel limite dei mezzi disponibili, provvedimenti temporanei per rimediare agli squilibri esistenti o incombenti sul mercato della formazione professionale di base.
Art. 14 Contratto di tirocinio 1 Le persone in formazione e gli operatori della formazione professionale pratica stipulano un contratto di tirocinio. Esso è retto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sul contratto di tirocinio (art. 344–346a), sempreché la presente legge non disponga altrimenti. 2 Inizialmente, il contratto di tirocinio è concluso per l’intera durata della formazio- ne professionale di base. Può essere stipulato per ciascuna delle parti della forma- zione se quest’ultima si svolge successivamente in diverse aziende. 3 Il contratto di tirocinio deve essere approvato dalle competenti autorità cantonali. Per tale approvazione non può essere riscossa alcuna tassa. 4 Se il contratto di tirocinio è disdetto, l’operatore della formazione deve informarne immediatamente l’autorità cantonale e, se del caso, la scuola professionale di base. 5 Se l’azienda cessa l’attività o se non garantisce più la formazione professionale di base conformemente alle disposizioni legislative, le autorità cantonali provvedono per quanto possibile affinché la formazione di base iniziata possa essere portata regolarmente a termine.
3 RS 220
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6 Le disposizioni della presente legge sono applicabili al rapporto di tirocinio anche se le parti omettono di concludere un contratto o se il contratto non è sottoposto all’approvazione o vi è sottoposto tardivamente.
Sezione 2: Struttura
Art. 15 Oggetto 1 La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all’acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia (di seguito qualifiche) necessarie all’eser- cizio di un’attività in una professione o in un campo professionale o d’attività (di seguito attività professionale).
2 Essa comprende in particolare la trasmissione e acquisizione:
a. delle qualifiche professionali specifiche che consentano di esercitare in mo- do competente e sicuro un’attività professionale; b. della cultura generale di base che consenta di accedere al mondo del lavoro, di affermarvisi e di integrarsi nella società; c. delle conoscenze e delle competenze economiche, ecologiche, sociali e cul- turali che consentano di contribuire a uno sviluppo sostenibile; d. dell’attitudine e della disponibilità ad apprendere vita natural durante e a va- lutare e decidere autonomamente. 3 La formazione professionale di base fa seguito alla scuola dell’obbligo o a una qualifica equivalente. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo i quali fissare l’età minima per il suo inizio. 4 Le ordinanze in materia di formazione stabiliscono le modalità dell’insegnamento obbligatorio in una seconda lingua. 5 L’insegnamento sportivo è retto della legge federale del 17 marzo 19724 che pro- muove la ginnastica e lo sport.
Art. 16 Contenuti, luoghi di insegnamento, responsabilità
1 La formazione professionale di base comprende:
a. una formazione professionale pratica; b. una formazione scolastica in cultura generale e in conoscenze professionali; c. complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scola- stica, ove lo esiga l’apprendimento dell’attività professionale.
2 La formazione professionale di base si svolge di regola nei seguenti luoghi di
formazione:
4 RS 415.0
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a. nell’azienda di tirocinio, in una rete di aziende di tirocinio, in scuole d’arti e mestieri, in scuole medie di commercio o in altre istituzioni riconosciute a tale scopo, per quanto concerne la formazione professionale pratica; b. in una scuola professionale di base per quanto concerne la formazione in cultura generale e in conoscenze professionali; c. in corsi interaziendali e in altri luoghi di insegnamento paragonabili per quanto concerne i complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica. 3 Le varie parti della formazione di cui al capoverso 1, la loro struttura organizzativa e la loro ripartizione temporale sono stabilite nella corrispondente ordinanza sulla formazione professionale in funzione delle esigenze dell’attività professionale. 4 La responsabilità nei confronti della persona in formazione è stabilita in funzione del contratto di tirocinio. In assenza di un contratto di tirocinio, è stabilita di regola in funzione del luogo di formazione. 5 Per raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base, gli operatori della formazione professionale pratica e della formazione scolastica nonché della formazione interaziendale collaborano tra di loro.
Art. 17 Tipi di formazione e durata
1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2 La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione. 3 La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell’attestato federale di capa- cità. 4 L’attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondi- ta, porta alla maturità professionale.
5 La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una
formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
Art. 18 Considerazione di bisogni individuali
1 Per persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare nonché per
persone con difficoltà di apprendimento o con un handicap, la durata della forma- zione professionale di base può essere adeguatamente abbreviata o prolungata. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sul sostegno individuale spe- ciale delle persone con difficoltà d’apprendimento nella formazione professionale di base su due anni.
3 La Confederazione può promuovere il sostegno individuale speciale.
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Art. 19 Ordinanze in materia di formazione
1 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio
federale) emana ordinanze in materia di formazione professionale di base. Le emana su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro oppure, se necessario, di propria iniziativa.
2 Le ordinanze in materia di formazione disciplinano in particolare:
a. il contenuto e la durata della formazione di base; b. gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale pratica; c. gli obiettivi e le esigenze della formazione scolastica; d. l’ampiezza dei contenuti e le parti assunte dai luoghi di formazione; e. le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli.
3 Le procedure di qualificazione delle formazioni non formalizzate si improntano
alle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.
Sezione 3: Operatori
Art. 20 Operatori della formazione professionale pratica 1 Gli operatori della formazione professionale pratica si adoperano affinché le per- sone in formazione ottengano i massimi risultati d’apprendimento possibili e lo verificano periodicamente. 2 Necessitano di un’autorizzazione cantonale per formare apprendisti; in merito il Cantone non può prelevare alcuna tassa.
Art. 21 Scuola professionale di base 1 La scuola professionale di base dispensa la formazione scolastica. Questa contem- pla un insegnamento di conoscenze professionali e cultura generale.
2 La scuola professionale di base ha un mandato di formazione proprio; essa:
a. promuove lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali delle per- sone in formazione dispensando loro le basi teoriche per l’esercizio della professione e una cultura generale; b. tiene conto delle differenti doti e, mediante offerte speciali, delle esigenze di persone particolarmente capaci e di persone con difficoltà di apprendimento; c. promuove la parità effettiva fra donna e uomo nonché l’eliminazione di svan- taggi nei confronti dei disabili mediante offerte e tipi di formazione adeguati.
3 La frequentazione della scuola professionale di base è obbligatoria.
4 La scuola professionale di base può anche proporre offerte nell’ambito della for- mazione professionale superiore e della formazione professionale continua.
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5 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro e con le aziende, la scuola professionale di base può partecipare ai corsi interaziendali e ad altri corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede.
6 Essa può assumere compiti di coordinamento per promuovere la collaborazione
degli attori della formazione professionale.
Art. 22 Offerta di scuole professionali di base
1 I Cantoni nei quali si svolge la formazione professionale pratica provvedono a
un’offerta di scuole professionali di base adeguata alle necessità.
2 L’insegnamento obbligatorio è gratuito.
3 La persona che nell’azienda di tirocinio e nella scuola professionale di base soddi- sfa i presupposti può frequentare corsi facoltativi senza deduzione salariale. La frequenza di questi corsi è decisa d’intesa con l’azienda. In caso di disaccordo decide il Cantone. 4 Se una persona in formazione ha bisogno di corsi di ricupero per portare debita- mente a termine la scuola professionale di base, quest’ultima può, d’intesa con l’azienda e con la persona in formazione, ordinarne la frequentazione. In caso di disaccordo decide il Cantone. La frequentazione dei corsi non comporta alcuna deduzione salariale. 5 Su proposta delle associazioni professionali, l’Ufficio federale autorizza5 lo svol- gimento di corsi specializzati intercantonali se consentono un migliore raggiungi- mento dell’obiettivo di formazione, di influenzare favorevolmente la disponibilità delle aziende di tirocinio, non generano costi eccessivi e non provocano gravi pre- giudizi ai partecipanti.
Art. 23 Corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede 1 I corsi interaziendali e i corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede servono a trasmettere e ad acquisire le competenze di base. Completano la forma- zione professionale pratica e la formazione scolastica, se la futura attività professio- nale lo esige. 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni provvedo- no affinché l’offerta di corsi interaziendali e di corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede sia sufficiente. 3 La frequentazione dei corsi è obbligatoria. Su domanda dell’operatore della forma- zione professionale pratica, i Cantoni possono esentare le persone in formazione dalla frequentazione dei corsi se i contenuti della formazione sono dispensati in un centro di formazione aziendale o in una scuola d’arti e mestieri. 4 Coloro che tengono corsi interaziendali o propongono offerte equivalenti possono esigere dalle aziende di tirocinio o dalle istituzioni di formazione un’adeguata parte- cipazione alle spese. Per evitare distorsioni della concorrenza, le organizzazioni del
5 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale.
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mondo del lavoro che tengono tali corsi o offerte possono esigere dalle aziende non affiliate una maggiore partecipazione alle spese. 5 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e l’ampiezza della partecipazione alle spese.
Sezione 4: Vigilanza
Art. 24
1 I Cantoni provvedono alla vigilanza sulla formazione professionale di base.
2 La vigilanza contempla la consulenza e il sostegno alle parti che hanno stipulato il contratto di tirocinio e il coordinamento fra i partecipanti alla formazione professio- nale di base.
3 Sono inoltre oggetto di vigilanza in particolare:
a. la qualità della formazione professionale pratica, compresa quella impartita nei corsi interaziendali e nei corsi di formazione equivalenti organizzati fuo- ri sede; b. la qualità della formazione scolastica; c. gli esami e altre procedure di qualificazione; d. il rispetto delle disposizioni legali nel contratto di tirocinio; e. il rispetto del contratto di tirocinio da parte dei contraenti. 4 Su proposta comune degli operatori della formazione professionale e delle persone in formazione, il Cantone decide: a. l’equivalenza delle formazioni professionali non formalizzate secondo l’articolo 17 capoverso 5; b. i casi secondo l’articolo 18 capoverso 1. 5 Nel quadro della vigilanza da essi esercitata, i Cantoni possono in particolare:
a. farsi restituire interamente o parzialmente i contributi trasmessi in virtù dell’articolo 52 capoverso 2 secondo periodo; b. annullare un contratto di tirocinio.
Sezione 5: Maturità professionale federale
Art. 25
1 La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola
universitaria professionale. 2 La formazione generale approfondita di cui all’articolo 17 capoverso 4 può anche essere acquisita dopo l’ottenimento dell’attestato federale di capacità.
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3 I Cantoni provvedono affinché l’offerta nell’ambito dell’insegnamento per l’otteni- mento della maturità professionale soddisfi la domanda.
4 L’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale dispensato nelle
scuole pubbliche è gratuito. La Confederazione e i Cantoni possono sostenere gli operatori privati.
5 Il Consiglio federale disciplina la maturità.
Capitolo 3: Formazione professionale superiore
Art. 26 Oggetto
1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale
livello, le qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale più comples- sa o implicante elevate responsabilità. 2 Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.
Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore La formazione professionale superiore viene acquisita mediante: a. un esame federale di professione o un esame professionale federale supe- riore; b. una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specia- lizzata superiore.
Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori 1 Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presup- pongono un’esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato. 2 Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certifi- cati e i titoli. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le pre- scrizioni devono essere approvate dall’Ufficio federale.
3 Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura d’approvazione.
4 I Cantoni possono proporre corsi preparatori.
Art. 29 Scuole specializzate superiori 1 L’ammissione a una formazione riconosciuta dalla Confederazione e dispensata da una scuola specializzata superiore presuppone un’esperienza professionale nel settore interessato, sempreché tale esperienza non sia integrata nel ciclo di forma- zione.
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2 Inclusi i periodi di pratica, la formazione a tempo pieno dura almeno due anni; quella acquisita parallelamente all’esercizio di un’attività professionale, almeno tre.
3 In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale
dell’economia stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione e della formazione postdiploma6 dispensati da scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d’ammissione, il programma d’insegnamen- to, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli.
4 I Cantoni stessi possono proporre cicli di formazione.
5 Esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori, sempreché esse pro- pongano cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione.
Capitolo 4: Formazione professionale continua
Art. 30 Oggetto Mediante un apprendimento organizzato, la formazione professionale continua serve a: a. rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali oppure ad ac- quisirne di nuove; b. favorire la flessibilità professionale.
Art. 31 Offerta di corsi di formazione professionale continua I Cantoni provvedono affinché l’offerta di corsi di formazione professionale conti- nua sia conforme alle necessità.
Art. 32 Provvedimenti della Confederazione
1 La Confederazione promuove la formazione professionale continua.
2 Promuove in particolare l’offerta volta a:
a. permettere la permanenza nella vita attiva delle persone interessate da ri- strutturazioni in ambito professionale; b. favorire il reinserimento di persone che hanno ridotto o cessato temporane- amente l’attività professionale. 3 Sostiene inoltre provvedimenti che promuovono il coordinamento, la trasparenza e la qualità dell’offerta di formazione continua.
4 Le offerte di formazione professionale continua promosse dalla Confederazione
devono essere coordinate con i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro confor- memente alla legge del 25 giugno 19827 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
6 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale.
7 RS 837.0
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Capitolo 5: Procedure di qualificazione, attestati, certificati e titoli Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 33 Esami e altre procedure di qualificazione Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insie- me di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dall’Ufficio federale.
Art. 34 Esigenze relative alle procedure di qualificazione 1 Il Consiglio federale disciplina le esigenze relative alle procedure di qualificazione. Garantisce la qualità e la comparabilità delle procedure di qualificazione. I criteri di valutazione utilizzati nelle procedure di qualificazione devono essere oggettivi e trasparenti e garantire pari opportunità. 2 L’ammissione alle procedure di qualificazione non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati. L’Ufficio federale disciplina le condizioni di ammissione.
Art. 35 Promozione di altre procedure di qualificazione La Confederazione può sostenere organizzazioni che sviluppano oppure offrono altre procedure di qualificazione.
Art. 36 Protezione dei titoli Unicamente i titolari di un diploma di formazione professionale di base e di forma- zione professionale superiore sono autorizzati a utilizzare i titoli sanciti dalle corri- spondenti prescrizioni.
Sezione 2: Formazione professionale di base
Art. 37 Certificato federale di formazione pratica 1 Riceve il certificato federale di formazione pratica chi ha terminato la formazione di base su due anni superando il relativo esame o ha seguito con successo una proce- dura di qualificazione equivalente. 2 Il certificato federale di formazione pratica è rilasciato dall’autorità cantonale.
Art. 38 Attestato federale di capacità 1 Riceve l’attestato federale di capacità chi ha superato l’esame finale di tirocinio o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.
2 L’attestato federale di capacità è rilasciato dall’autorità cantonale.
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Art. 39 Attestato federale di maturità professionale 1 Riceve l’attestato federale di maturità professionale chi è titolare dell’attestato federale di capacità e ha superato l’esame di maturità professionale riconosciuto dalla Confederazione o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.
2 Conformemente alle disposizioni della legge federale del 6 ottobre 19958 sulle
scuole universitarie professionali, l’attestato federale di maturità professionale autorizza l’accesso senza esame d’entrata a una scuola universitaria professionale.
3 I Cantoni provvedono allo svolgimento degli esami di maturità professionale e
rilasciano gli attestati. A titolo complementare anche la Confederazione può orga- nizzare tali esami.
Art. 40 Esecuzione delle procedure di qualificazione
1 I Cantoni provvedono all’esecuzione delle procedure di qualificazione.
2 L’Ufficio federale può incaricare le organizzazioni del mondo del lavoro che ne fanno domanda di effettuare le procedure di qualificazione per determinate regioni del Paese oppure per tutta la Svizzera.
Art. 41 Tasse 1 Per gli esami in vista dell’ottenimento dell’attestato federale di capacità, del certi- ficato federale di formazione pratica e dell’attestato federale di maturità professiona- le ai candidati e agli operatori della formazione professionale pratica non può essere imposta alcuna tassa.
2 Una tassa può essere imposta ai candidati che, senza un valido motivo, non si
presentano all’esame o si ritirano da quest’ultimo, nonché per la ripetizione dell’esame.
Sezione 3: Formazione professionale superiore
Art. 42 Esame federale di professione ed esame professionale federale superiore 1 L’esame federale di professione e l’esame professionale federale superiore sono retti dalle relative prescrizioni (art. 28 cpv. 2).
2 La Confederazione provvede alla vigilanza sugli esami.
Art. 43 Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registro 1 Chi ha superato l’esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l’esame professionale federale superiore riceve un diploma.
8 RS 414.71
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2 L’attestato professionale e il diploma sono rilasciati dall’Ufficio federale.
3 L’Ufficio federale tiene un registro pubblico con i nomi dei titolari degli attestati professionali e dei diplomi.
Art. 44 Scuole specializzate superiori 1 Chi ha superato l’esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un diploma rilasciato dalla scuola. 2 La procedura d’esame e la procedura di qualificazione equivalente devono soddi- sfare le esigenze minime di cui all’articolo 29 capoverso 3.
Capitolo 6: Formazione dei responsabili della formazione professionale
Art. 45 Requisiti richiesti ai formatori
1 È formatore chi dispensa la formazione professionale pratica nel quadro della
formazione professionale di base. 2 I formatori dispongono di una formazione specifica qualificata e di capacità peda- gogiche, metodologiche e didattiche adeguate. 3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei formatori.
4 I Cantoni provvedono alla formazione dei formatori.
Art. 46 Requisiti richiesti ai docenti 1 I docenti attivi nella formazione professionale di base, nella formazione professio- nale superiore e nella formazione professionale continua dispongono di una forma- zione specifica qualificata, pedagogica, metodologica e didattica.
2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei docenti.
Art. 47 Altri responsabili della formazione professionale La Confederazione può proporre corsi di formazione agli altri responsabili della formazione professionale, quali i periti d’esame e altre persone attive nella forma- zione professionale.
Art. 48 Promozione della pedagogia per la formazione professionale; Istituto di pedagogia per la formazione professionale
1 La Confederazione promuove la pedagogia per la formazione professionale.
2 A tale scopo gestisce un Istituto di formazione superiore incaricato:
a. della formazione e della formazione continua dei responsabili della forma- zione professionale, in particolare dei docenti qualora i Cantoni non ne ab- biano la competenza;
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b. della ricerca, di studi, di progetti pilota e della fornitura di servizi nel settore della formazione professionale e della formazione professionale continua. 3 Il Consiglio federale può affidare all’Istituto altri compiti di interesse nazionale.
4 Esso disciplina l’organizzazione dell’Istituto. Mediante un’adeguata suddivisione tiene conto delle esigenze dei Cantoni e delle regioni linguistiche. 5 I conti, il preventivo e la pianificazione finanziaria dell’Istituto sottostanno alla legge federale del 6 ottobre 19899 sulle finanze della Confederazione. In casi parti- colari il Consiglio federale può prevedere deroghe, sempreché i compiti dell’Istituto lo giustifichino.
6 Un emolumento può essere riscosso per offerte di formazione e prestazioni di
servizi dell’Istituto. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. 7 Per sostituire o completare l’Istituto, il Consiglio federale può creare unitamente ai Cantoni altri istituti corrispondenti o riconoscere quelli esistenti.
8 L’Istituto collabora con istituzioni di formazione adeguate.
Capitolo 7: Orientamento professionale, negli studi e nella carriera
Art. 49 Principio 1 L’orientamento professionale, negli studi e nella carriera ha lo scopo di sostenere i giovani e gli adulti nella scelta di un indirizzo professionale o di studio oppure nella pianificazione della carriera professionale. 2 Esso consiste in un servizio di informazione e in un servizio di orientamento per- sonalizzato.
Art. 50 Qualifiche dei consulenti 1 I consulenti in orientamento professionale, studi e carriera devono aver seguito una formazione specifica riconosciuta dalla Confederazione. 2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione.
Art. 51 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d’orientamento professionale,
negli studi e nella carriera. L’offerta di base è in genere gratuita.
2 Essi provvedono a coordinare l’orientamento professionale, negli studi e nella
carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
9 RS 611.0 10 RS 837.0
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Capitolo 8: Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale; fondi per la formazione professionale Sezione 1: Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale
Art. 52 Principio 1 Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge. 2 Per finanziare i compiti di cui all’articolo 53, versa ai Cantoni soprattutto contribu- ti forfettari differenziati a seconda dei tipi di formazione di cui all’articolo 17 capo- versi 1–3. I Cantoni trasferiscono questi importi a terzi in proporzione ai compiti affidati loro.
3 La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a:
a. Cantoni e terzi per finanziare progetti di sviluppo della formazione profes- sionale e di sviluppo della qualità (art. 54); b. Cantoni e terzi per prestazioni speciali di interesse pubblico (art. 55); c. terzi per l’organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori (art. 56).
Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell’ampiezza e del genere della formazione di base nonché dell’offerta di formazione professionale superiore. Sono graduati in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.
2 I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti:
a. l’offerta di:
1. sostegno individuale speciale delle persone in formazione professionale
di base su due anni (art. 18 cpv. 3),
2. provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base
(art. 12 cpv. 1),
3. scuole professionali di base (art. 21),
4. corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori
sede (art. 23 cpv. 1),
5. formazione generale approfondita in preparazione alla maturità profes-
sionale federale (art. 25),
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6. corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami pro-
fessionali federali superiori (art. 28),
7. cicli di formazione in scuole specializzate superiori (art. 29),
8. formazione professionale continua (art. 30–32),
9. corsi di formazione per formatori (art. 45),
10. qualifica dei consulenti in orientamento professionale, negli studi e nel-
la carriera (art. 50). b. lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1), fatto salvo l’articolo 52 capoverso 3 lettera c.
Art. 54 Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità I contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale conformemente all’articolo 4 capoverso 1 e i contributi per progetti di sviluppo della qualità confor- memente all’articolo 8 capoverso 2 sono limitati nel tempo.
Art. 55 Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico
1 Per prestazioni particolari di interesse pubblico s’intendono segnatamente:
a. i provvedimenti volti all’attuazione di una parità effettiva tra uomo e donna e i provvedimenti di promozione della formazione e della formazione pro- fessionale continua dei disabili (art. 3 lett. c); b. l’informazione e la documentazione (art. 5 lett. a); c. l’allestimento di materiale didattico per minoranze linguistiche (art. 5 lett. b); d. provvedimenti per migliorare la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche (art. 6); e. provvedimenti a favore di regioni e gruppi sfavoriti (art. 7); f. provvedimenti per integrare nella formazione professionale i giovani con difficoltà scolastiche, sociali o linguistiche (art. 7); g. provvedimenti per promuovere la permanenza nella vita attiva e il reinseri- mento professionale (art. 32 cpv. 2); h. provvedimenti per promuovere il coordinamento, la trasparenza e la qualità dell’offerta di formazione continua (art. 32 cpv. 3); i. promozione di altre procedure di qualificazione (art. 35); j. provvedimenti volti a garantire e ampliare l’offerta di posti di tirocinio (art. 1 cpv. 1). 2 I contributi a favore di prestazioni d’interesse pubblico sono concessi unicamente per prestazioni a lungo termine che non potrebbero essere fornite senza incentivi speciali.
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3 Il Consiglio federale può prevedere altre prestazioni d’interesse pubblico per le quali possono essere concessi contributi.
4 Stabilisce i criteri per la concessione dei contributi.
Art. 56 Contributi per esami federali di professione ed esami professionali federali La Confederazione può concedere contributi per l’organizzazione degli esami fede- rali di professione e degli esami professionali federali superiori, nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori offerti da organizzazioni del mondo del lavoro.
Art. 57 Condizioni e oneri 1 I contributi di cui agli articoli 53–56 sono assegnati unicamente se il progetto da sussidiare: a. risponde a una necessità; b. risponde organizzativamente allo scopo; c. include sufficienti provvedimenti che assicurino lo sviluppo della qualità. 2 Il Consiglio federale può prevedere altri oneri e altre condizioni. Disciplina il calcolo dei contributi.
Art. 58 Riduzione e rifiuto dei contributi La Confederazione riduce i contributi già assegnati o rifiuta nuovi contributi qualora il beneficiario trascuri o leda in modo grave i propri compiti e obblighi previsti nella presente legge.
Art. 59 Finanziamento e partecipazione della Confederazione 1 Mediante decreto federale semplice, l’Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: a. il limite di spesa per i contributi forfettari ai Cantoni conformemente all’arti- colo 53; b. il credito d’impegno per i contributi a progetti conformemente all’artico- lo 54, a prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l’articolo 55, all’organizzazione degli esami federali di professione e degli esami profes- sionali federali superiori e a cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori conformemente all’articolo 56. 2 Un quarto delle spese dell’ente pubblico per la formazione professionale confor- memente alla presente legge rappresenta il valore indicativo per la partecipazione alle spese della Confederazione. La Confederazione versa un importo pari al 10 per cento di questa partecipazione come contributo ai progetti e alle prestazioni di cui agli articoli 54 e 55.
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Sezione 2: Fondo per la formazione professionale
Art. 60
1 Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del
lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale. 2 Le organizzazioni delineano l’obiettivo di promozione del loro fondo a favore della formazione professionale. Esse devono segnatamente sostenere le aziende del loro ramo nella formazione continua specifica al settore professionale. 3 Su richiesta dell’organizzazione competente, il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per le tutte le aziende del ramo e obbligare queste ultime a versare contributi di forma- zione. Le disposizioni della legge federale del 28 settembre 195611 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro si applicano per analogia.
4 Il Consiglio federale può procedere in questo senso a condizione che:
a. almeno il 30 per cento delle imprese che totalizzano almeno 30 per cento dei dipendenti e delle persone in formazione del ramo partecipino già finanzia- riamente al fondo; b. l’organizzazione disponga della propria istituzione di formazione; c. i contributi siano prelevati unicamente per le professioni specifiche al ramo; d. i contributi siano utilizzati per provvedimenti di formazione professionale proficui a tutte le aziende. 5 Il genere e l’importo dei contributi di formazione sono determinati in funzione dell’importo dei contributi versati dai membri dell’organizzazione corrispondente per coprire le spese della formazione professionale. Il Consiglio federale ne deter- mina l’importo massimo; può differenziare il contributo massimo in funzione dei rami interessati.
6 Le aziende che partecipano già alla formazione professionale per il tramite di
contributi versati a un’associazione, che alimentano un fondo a favore della forma- zione professionale o che possono fornire la prova della fornitura di adeguate presta- zioni di formazione o di formazione continua, non possono essere obbligate a effet- tuare ulteriori versamenti a un fondo a favore della formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. 7 L’Ufficio federale esercita la vigilanza sui fondi dichiarati di obbligatorietà genera- le. L’ordinanza disciplina i dettagli della presentazione dei conti e della revisione.
11 RS 221.215.311
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Capitolo 9: Rimedi giuridici, disposizioni penali, esecuzione Sezione 1: Rimedi giuridici
Art. 61
1 Le autorità di ricorso sono:
a. l’autorità cantonale designata dal Cantone, per le decisioni di autorità canto- nali e di operatori con mandato cantonale; b. l’Ufficio federale, per le altre decisioni conformemente alla presente legge; c. la commissione di ricorso del Dipartimento, per:
1. le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso dell’Ufficio fede-
rale,
2. le decisioni di prima istanza del Dipartimento,
3. le decisioni su ricorso di autorità amministrative cantonali che non pos-
sono essere impugnate davanti a un tribunale cantonale; d. il Tribunale federale, per le decisioni della commissione di ricorso del Di- partimento e le decisioni su ricorso cantonali di ultima istanza, sempreché siano impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. 2 Per il rimanente, la procedura è retta dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa federale.
Sezione 2: Disposizioni penali
Art. 62 Violazioni e omissioni
1 È punito con la multa chi forma persone:
a. senza l’autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 2; b. senza aver concluso un contratto di tirocinio (art. 14). 2 Nei casi di colpa lieve, invece della multa può essere pronunciata un’ammonizione.
Art. 63 Abuso di titoli
1 È punito con la multa chi:
a. si attribuisce un titolo protetto senza aver superato i corrispondenti esami o senza aver seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente; b. utilizza un titolo atto a suscitare l’impressione che egli abbia superato l’e- same corrispondente o seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.
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2 Sono fatte salve le disposizioni penali della legge federale del 19 dicembre 198612 contro la concorrenza sleale.
Art. 64 Procedimento penale Il procedimento penale spetta ai Cantoni.
Sezione 3: Esecuzione
Art. 65 Confederazione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
2 Può delegare al Dipartimento o all’Ufficio federale la competenza di emanare
prescrizioni.
3 I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare:
a. le disposizioni d’esecuzione; b. le ordinanze in materia di formazione. 4 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
Art. 66 Cantoni Per quanto non sia assegnata alla Confederazione, l’esecuzione spetta ai Cantoni.
Art. 67 Delega di compiti a terzi La Confederazione e i Cantoni possono affidare a organizzazioni del mondo del lavoro compiti d’esecuzione.
Art. 68 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri; cooperazione e mobilità internazionali 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. 2 Per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione profes- sionale, il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi internazionali.
Art. 69 Commissione federale della formazione professionale
1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione profes-
sionale.
12 RS 241
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2 La Commissione è composta di al massimo 15 rappresentanti della Confederazio-
ne, dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro e delle cerchie scientifi- che. I Cantoni possono proporre tre membri.
3 La Commissione è presieduta dal direttore dell’Ufficio federale.
4 L’Ufficio federale gestisce la segreteria.
Art. 70 Compiti della Commissione federale della formazione professionale 1 La Commissione federale della formazione professionale svolge i seguenti compiti:
a. fornisce consulenza alle autorità federali su questioni generali in materia di formazione professionale, su questioni relative allo sviluppo e al coordina- mento nonché alla loro armonizzazione con la politica generale in materia di formazione; b. valuta i progetti di sviluppo della formazione professionale secondo l’articolo 54, le richieste di sussidi per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l’articolo 55 e le richieste di sostegno nel settore della formazione professionale secondo l’articolo 56 nonché la ricerca, gli studi, i progetti pilota e la prestazione di servizi nel settore della formazione profes- sionale e della formazione professionale continua secondo l’articolo 48 ca- poverso 2 lettera b. 2 La Commissione può, di propria iniziativa, presentare proposte e sottopone alle autorità che concedono i sussidi raccomandazioni relative ai progetti da valutare.
Art. 71 Commissione federale di maturità professionale Il Dipartimento istituisce una Commissione federale di maturità professionale. La Commissione è organo consultivo per le questioni inerenti alla maturità professiona- le, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualifica- zione.
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 72 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 73 Disposizioni transitorie 1 Le vigenti ordinanze cantonali e federali in materia di formazione professionale devono essere sostituite o adeguate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. 2 I titoli protetti acquisiti conformemente al diritto previgente continuano ad essere tutelati.
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3 Il passaggio ai contributi forfettari ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 avviene in modo progressivo entro quattro anni.
4 La partecipazione alle spese della Confederazione è adeguata progressivamente
alla quota stabilita nell’articolo 59 capoverso 2 entro quattro anni.
Art. 74 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002 Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 aprile 2003.13
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
13 FF 2002 7428
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Allegato (art. 72)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I Le seguenti leggi sono abrogate:
1. legge federale del 19 aprile 197814 sulla formazione professionale;
2. legge federale del 19 giugno 199215 sugli aiuti finanziari alle scuole superio- ri di lavoro sociale.
II Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 194316 sull’organizzazione giudiziaria
Art. 99 cpv. 1 lett. f
1 Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro:
f. le decisioni sul risultato degli esami conformemente alla legge federale del 13 dicembre 200217 sulla formazione professionale o di altri esami di capa- cità;
2. Legge federale del 26 marzo 193118 concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri
Art. 17 cpv. 2bis 2bis Per quanto concerne il permesso di ricongiungimento famigliare accordato ai figli celibi d’età inferiore a 18 anni e titolari di un permesso di dimora, il Consiglio federale disciplina i requisiti, gli oneri e le condizioni necessari per ottenere il per- messo in modo tale da garantire loro in ogni caso la formazione professionale di base.
14 RU 1979 1687, 1985 660, 1987 600, 1991 857, 1992 288 2521, 1996 208 2588, 1998 1822, 1999 2374 15 RU 1992 1973 16 RS 173.110 17 RS 412.10; RU 2003 4557 18 RS 142.20
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3. Codice delle obbligazioni19
Art. 344 I. Definizione Mediante il contratto di tirocinio, il datore di lavoro si obbliga a e formazione
1. Definizione formare adeguatamente la persona in formazione in una determinata
attività professionale, e la persona in formazione a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro.
Art. 344a 2. Formazione 1 Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta. e contenuto
2 Il contratto deve disciplinare il tipo e la durata della formazione
professionale, il salario, il tempo di prova come anche l’orario di lavoro e le vacanze.
3 Il tempo di prova non può durare meno di un mese né più di tre. Se il
contratto non stabilisce il tempo di prova, quest’ultimo dura tre mesi.
4 Prima della sua scadenza, il tempo di prova può essere eccezional-
mente prolungato, fino a sei mesi, d’intesa fra le parti e con l’appro- vazione delle autorità cantonali.
5 Il contratto può contenere altre disposizioni, segnatamente circa gli
utensili, i contributi alle spese di alloggio e di vitto, l’assunzione di premi di assicurazione o altre prestazioni delle parti.
6 Gli accordi che pregiudicano la libera decisione dell’apprendista
sulla sua attività professionale dopo il tirocinio sono nulli.
Art. 345 II. Effetti 1 L’apprendista deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del
1. Obblighi
speciali tirocinio. dell’apprendista 2 Il rappresentante legale dell’apprendista deve sostenere, per il meglio, e del suo rappre- sentante legale il datore di lavoro nell’adempimento del suo compito e promuovere la buona intesa fra datore di lavoro e apprendista.
Art. 345a 2. Obblighi 1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché il tirocinio si svolga speciali del datore di lavoro sotto la responsabilità di una persona del mestiere che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie.
2 Il datore di lavoro deve concedere all’apprendista, senza deduzione
di salario, il tempo necessario per frequentare la scuola professionale di base e i corsi interaziendali e per sostenere gli esami di fine tiroci- nio.
19 RS 220
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3 Il datore di lavoro deve accordare all’apprendista, fino all’età di
20 anni compiuti, almeno cinque settimane di vacanza per anno di
tirocinio.
4 L’apprendista può essere occupato in lavori diversi da quelli profes-
sionali e in lavori a cottimo solo in quanto essi siano in relazione con la professione e non pregiudichino la formazione.
Art. 346 III. Fine del 1 Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto rapporto di tirocinio in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni. 1. Disdetta 2 Il rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause anticipata gravi nel senso dell’articolo 337, segnatamente se:
a. la persona del mestiere responsabile della formazione non possiede le capacità professionali o qualità personali necessa- rie per la formazione dell’apprendista; b. l’apprendista non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili alla sua formazione o se la sua salute o moralità sono compromesse; l’apprendista e, se del caso, i suoi rappre- sentanti legali devono essere preventivamente sentiti; c. la formazione non può essere terminata o lo può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse da quelle previste.
Art. 346a 2. Attestato 1 Terminato il tirocinio, il datore di lavoro deve rilasciare all’appren- di tirocinio dista un attestato contenente le necessarie indicazioni sull’attività professionale imparata e sulla durata del tirocinio.
2 A richiesta dell’apprendista o del suo rappresentante legale, l’atte-
stato deve contenere anche indicazioni sulle attitudini, sulle prestazio- ni e sulla condotta dell’apprendista.
4. Decreto federale del 13 giugno 1951 20 concernente la Croce Rossa
svizzera
Art. 2 cpv. 1 1 I compiti principali della Croce Rossa svizzera sono: l’assistenza sanitaria volonta- ria, il servizio di trasfusione del sangue per i bisogni militari e civili e la promozione delle cure infermieristiche.
20 RS 513.51
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Art. 3 cpv. 2 e 3 2 La Confederazione assegna ogni anno alla Croce Rossa svizzera un sussidio per lo svolgimento dei compiti indicati nell’articolo 2.
3 L’importo di tale sussidio è fissato ogni anno nel bilancio.
5. Legge federale del 29 aprile 1998 21 sull’agricoltura
Ingresso visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64bis della Costituzione federale22; ...
Titolo prima dell’art. 113 Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali
Capitolo 2 (art. 118–135) Abrogato
Titolo prima dell’art. 136 Capitolo 2a: Consulenza
Art. 136 Compiti e organizzazione 1 I Cantoni possono istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone attive nel settore agricolo o in quello dell’economia domestica rurale a risolvere i problemi specifici della loro professione e ad adeguarsi alle nuove circostanze. Questi servizi di consulenza elaborano in particolare basi decisionali e offrono possibilità di formazione continua. 2 La Confederazione promuove i servizi di consulenza. D’intesa con i Cantoni, può promuovere anche servizi di consulenza privati.
3 La Confederazione può sostenere, promuovere o gestire centri che assistano i
servizi di consulenza.
21 RS 910.1 22 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 45, 46 capoverso 1, 102–104, 123 e 147 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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4 I servizi e i centri di consulenza collaborano con le istituzioni di formazione, con le stazioni di ricerche agronomiche, con le organizzazioni della gioventù rurale e con altre organizzazioni.
5 La Confederazione provvede al coordinamento della consulenza fra i Cantoni.
Titolo prima dell’art. 137 Abrogato
Art. 137 Requisiti richiesti ai consulenti 1 I consulenti dispongono di una formazione specifica qualificata e di sufficienti capacità pedagogiche e metodologico-didattiche.
2 La Confederazione stabilisce i requisiti minimi richiesti ai consulenti.
Titolo prima dell’art. 138 Abrogato
Art. 138 Aiuti finanziari 1 Nell’ambito dei crediti stanziati, la Confederazione promuove la consulenza ver- sando aiuti finanziari. 2 Il Consiglio federale fissa le quote dei contributi, designa i beneficiari e determina le spese computabili.
Art. 139 Quote massime dei contributi
1 La Confederazione versa ai Cantoni contributi fino al 50 per cento delle spese
computabili per: a. la consulenza fornita fuori della regione di montagna; b. la formazione e la formazione continua dei consulenti.
2 La Confederazione versa ai Cantoni contributi fino al 75 per cento delle spese
computabili per la consulenza nella regione di montagna.
3 La Confederazione versa contributi che possono coprire l’importo totale delle
spese computabili per: a. i centri di consulenza; b. l’organizzazione di corsi di formazione continua obbligatori destinati ai consulenti nonché per la partecipazione a siffatti corsi.
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Legge sulla formazione professionale RU 2003
6. Legge federale del 4 ottobre 199123 sulle foreste
Ingresso visti gli articoli 24, 24sexies, 24septies e 31bis della Costituzione federale24; ...
Art. 29 cpv. 4 4 La formazione professionale del personale forestale è regolata dalla legislazione federale sulla formazione professionale. Il Consiglio federale stabilisce i settori di formazione del personale forestale nei quali il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni esegue questa legislazione.
Art. 39 cpv. 1 e 2
1 La Confederazione versa contributi per la formazione del personale forestale
conformemente agli articoli 52–59 della legge federale del 13 dicembre 200225 sulla formazione professionale. 2 In deroga al capoverso 1, versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi speci- fici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l’allestimento di materiale didattico.
23 RS 921.0 24 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63, 64, 75 e 77 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 25 RS 412.10; RU 2003 4557
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