AS 2003 4603
Ordinanza del DDPS concernente l'istruzione premilitare
Ordinanza del DDPS concernente l’istruzione premilitare (OISP-DDPS)
del 28 novembre 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli 2 e 7 dell’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente l’istruzione premilitare, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile ai corsi d’istruzione premilitare di cui
all’articolo 2. 2 Ai corsi per giovani tiratori e ai corsi per monitori dei giovani tiratori sono appli- cabili le prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio; all’istruzione aeronautica preparatoria (corsi per piloti militari e corsi per esploratori paracadutisti) sono appli- cabili le prescrizioni della legislazione aeronautica.
Art. 2 Corsi
1 L’istruzione premilitare comprende i corsi seguenti:
a. corsi per esploratori radio (corsi Morse); b. corsi della musica militare (tamburini, trombettieri e batteristi militari); c. corsi per pontonieri; d. corsi per giovani autisti; e. corsi veterinari e del treno; f. corsi per maniscalchi.
2 Essa è subordinata alle Forze terrestri.
RS 512.151 1 RS 512.15; RU 2003 4599
2003-1514 4603
Ordinanza del DDPS concernente l’istruzione premilitare RU 2003
Art. 3 Direzione e organizzazione 1 I corsi d’istruzione premilitare e i corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare sono organizzati in Svizzera, sotto la direzione e il controllo delle unità organizzative seguenti: a. corsi per esploratori radio Formazione d’addestramento delle trasmissioni e dell’aiuto alla condotta b. corsi della musica militare Centro di competenza per la musica militare c. corsi per pontonieri Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio d. corsi per giovani autisti Formazione d’addestramento della logistica e. corsi veterinari e del treno Centro di competenza per gli animali dell’esercito f. corsi per maniscalchi Centro di competenza per gli animali dell’esercito 2 Le unità organizzative dirigenti possono, d’intesa con il comandante delle Forze terrestri, affidare a società militari e ad associazioni militari mantello l’organizza- zione di corsi d’istruzione premilitare. 3 Le unità organizzative dirigenti possono, d’intesa con il comandante delle Forze terrestri, affidare a terzi per contratto l’organizzazione di corsi per esploratori radio, di corsi della musica militare e di corsi per maniscalchi.
Art. 4 Partecipazione Le persone con diritto di partecipazione possono partecipare una volta sola a ognuno dei livelli di un corso d’istruzione premilitare.
Art. 5 Libretto delle prestazioni militari L’assolvimento dei corsi d’istruzione premilitare e dei corsi d’istruzione per monito- ri dell’istruzione premilitare è iscritto nel libretto delle prestazioni militari.
Sezione 2: Prestazioni della Confederazione
Art. 6 Indennità
1 Le indennità sono stabilite nell’allegato.
2 L’organizzazione di campi è indennizzata una sola volta per anno e per settore
specialistico.
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Art. 7 Spedizione e spese di porto 1 La spedizione di invii in grandi quantità delle società militari e delle associazioni militari mantello è effettuata dalle unità organizzative dirigenti. 2 Le spese di porto di invii singoli sono rimborsate alle società militari e alle asso- ciazioni militari mantello conformemente al conto generale.
Art. 8 Stampati Le unità organizzative dirigenti mettono gratuitamente a disposizione delle società militari e delle associazioni militari mantello i documenti contabili necessari, la documentazione necessaria per i corsi e i libretti delle prestazioni militari.
Sezione 3: Disposizioni amministrative
Art. 9 Preventivo
1 Le unità organizzative dirigenti allestiscono annualmente un preventivo.
2 Esse trasmettono il preventivo alle Forze terrestri, le quali allestiscono un preven- tivo globale per l’istruzione premilitare.
Art. 10 Conteggio
1 Per ogni corso è allestito un conteggio.
2 Le organizzazioni incaricate dell’organizzazione trasmettono i conteggi alle unità organizzative dirigenti entro tre settimane dalla fine del corso, ma al più tardi il 10 dicembre. 3 Le unità organizzative dirigenti verificano i conteggi e li trasmettono, unitamente ai propri conteggi, all’organo di revisione al più tardi il 20 dicembre.
Art. 11 Organo di revisione L’Istruzione delle Forze terrestri è l’organo di revisione per l’istruzione premilitare.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12 Protezione giuridica 1 Contro le decisioni di natura non patrimoniale delle Forze terrestri fondate sulla presente ordinanza può essere interposto ricorso al capo dell’esercito entro 30 giorni. Contro la decisione di quest’ultimo è ammesso il ricorso al DDPS. Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
2 RS 172.021
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2 Contro le decisioni di natura patrimoniale delle Forze terrestri fondate sulla presen- te ordinanza può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso del DDPS entro 30 giorni. Contro la decisione sul ricorso è ammesso il ricorso di diritto ammi- nistrativo al Tribunale federale.
Art. 13 Istruzioni tecniche 1 Le unità organizzative dirigenti emanano le istruzioni tecniche d’intesa con le Forze terrestri. 2 In tali istruzioni, esse stabiliscono segnatamente i monitori dell’istruzione premili- tare, le classi d’età con diritto di partecipazione e le ulteriori condizioni per la parte- cipazione.
Art. 14 Esecuzione Le Forze terrestri sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza ed ema- nano le necessarie istruzioni.
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DMF del 18 dicembre 19753 concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
28 novembre 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
3 Non pubblicata nella RU.
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Allegato (art. 6 cpv. 1)
Indennità
N. 1 Indennità per le società militari e le associazioni militari mantello 1 Per l’organizzazione di corsi d’istruzione premilitare sono versate annualmente alle società militari e alle associazioni militari mantello le indennità seguenti: a. 500 franchi come importo forfettario per ogni corso; b. 30 franchi per ogni partecipante che ha assolto con successo il corso. 2 Per l’organizzazione di campi sono versate alle società militari e alle associazioni militari mantello le indennità seguenti: a. 1000 franchi come importo forfettario per ogni campo; b. 30 franchi per ogni partecipante, tuttavia al massimo 10 000 franchi per ogni campo.
N. 2 Indennità di corso per i funzionari e i partecipanti
1 Sono versate le indennità giornaliere seguenti:
a. ispettori 80 franchi b. relatori 80 franchi c. capi dei corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premi- 60 franchi litare d. partecipanti ai corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione 40 franchi premilitare 2 Per il calcolo della durata dell’attività di servizio è considerato il tempo compreso tra la partenza dal luogo di lavoro o dal luogo di domicilio e il ritorno allo stesso. Se la durata dell’attività di servizio è inferiore a quattro ore, sussiste soltanto il diritto a metà dell’indennità giornaliera. 3 Gli impiegati della Confederazione non hanno diritto al versamento di indennità giornaliere. 4 Ai partecipanti a corsi per pontonieri è rimborsato l’importo comprovato per la conversione della licenza militare di condurre natanti in una licenza civile di condur- re natanti.
N. 3 Indennità di trasporto per i funzionari e i partecipanti 1 I funzionari interessati e i partecipanti ai corsi d’istruzione premilitare e ai corsi per l’istruzione dei monitori dell’istruzione premilitare ricevono una tessera di legitti- mazione per il ritiro di un biglietto di seconda classe a metà prezzo per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di domicilio al luogo in cui si tiene il corso.
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2 Gli ufficiali e i sottufficiali superiori che viaggiano in uniforme ricevono
un’indennità pari alla metà della spesa comprovata per il biglietto di prima classe.
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