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AS 2003 4731

Ordinanza sull'organizzazione dell'esercito

Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito (OOE)

del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 60 capoverso 3, 102 capoverso 1bis e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visti gli articoli 6 capoverso 2, 9 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20022 sull’organizzazione dell’esercito, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’effettivo, la struttura e i gradi dell’esercito.

Art. 2 Effettivo dell’esercito 1 L’effettivo dell’esercito attivo e della riserva è costituito rispettivamente dell’effet- tivo regolamentare e della riserva di prontezza dei loro corpi di truppa e delle loro formazioni. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emana le tabelle degli effettivi regolamentari. Esse disciplinano: a. le funzioni esistenti nell’esercito; b. i gradi necessari per occupare ogni funzione; c. le funzioni di ufficiale a cui possono accedere gli ufficiali specialisti; d. l’effettivo regolamentare dei singoli corpi di truppa e delle singole forma- zioni. 3 La riserva di prontezza dei corpi di truppa e delle formazioni ammonta complessi- vamente al 15 per cento al massimo dell’effettivo regolamentare dell’esercito. Il DDPS stabilisce la riserva di prontezza dei singoli corpi di truppa e delle singole formazioni. 4 È consentito creare o mantenere unicamente le funzioni per le quali sussiste una chiara concezione d’impiego, per le quali sono a disposizione il personale e i mezzi materiali necessari e per le quali è garantita l’istruzione.

RS 513.11

2003-1905 4731

Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito RU 2003

Art. 3 Militari non incorporati in una formazione 1 Fanno parte dei militari non incorporati in una formazione ai sensi dell’articolo 60 LM: a. gli specialisti amministrativi: persone soggette all’obbligo di prestare servi- zio militare le quali, in base alle loro particolari conoscenze, sono regolar- mente impiegate come specialisti nell’amministrazione del settore diparti- mentale Difesa del DDPS; b. gli attribuiti o assegnati conformemente all’articolo 6 LM; c. i beneficiari di un congedo per l’estero: persone soggette all’obbligo di pre- stare servizio militare beneficiarie di un congedo per l’estero e soggiornanti all’estero; d. i dispensati: persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dispen- sate dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo; e. i temporanei: persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare la cui situazione personale, ai sensi dell’articolo 66 dell’ordinanza del 19 novem- bre 20033 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, non è ordinata e che per tale ragione non possono, provvisoriamente, essere impiegate in una funzione presso la truppa; f. i soprannumerari:

1. militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni

di servizio d’istruzione, ma che per motivi d’effettivo non possono essere incorporati nell’esercito attivo,

2. militari che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio

d’istruzione, ma che per motivi d’effettivo non possono essere incorpo- rati nella riserva. 2 L’impiego ai sensi del capoverso 1 lettera a è consentito unicamente se l’effettivo dell’esercito è assicurato. 3 È consentito chiamare in servizio le persone soggette all’obbligo di prestare servi- zio militare di cui al capoverso 1 lettera e unicamente per servizi nell’amministra- zione del settore dipartimentale Difesa del DDPS.

Art. 4 Struttura dell’esercito 1 La struttura dell’esercito, eccettuata l’articolazione dettagliata dei corpi di truppa e delle formazioni, è stabilita nell’appendice.

2 La struttura comprende segnatamente:

a. il numero dei corpi di truppa e delle formazioni; b. la designazione, il numero della formazione, la subordinazione e il segno convenzionale di ogni elemento della struttura;

3 RS 512.21; RU 2003 4609

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c. l’attribuzione completa o parziale degli elementi della struttura all’esercito attivo o alla riserva. 3 Sono Grandi Unità le brigate, le regioni territoriali e le formazioni d’addestra- mento. 4 Il DDPS disciplina le subordinazioni particolari dei corpi di truppa e delle forma- zioni nei settori dell’istruzione e degli affari concernenti il personale.

Art. 5 Gradi di truppa e gradi dei sottufficiali Nell’esercito, oltre ai gradi menzionati all’articolo 102 LM, vi sono i gradi seguenti: a. gradi di truppa: appuntato capo; b. sottufficiali: sergente capo; c. sottufficiali superiori: sergente maggiore capo, aiutante maggiore, aiutante capo.

Art. 6 Designazione del grado dopo il proscioglimento dagli obblighi militari 1 Alle persone prosciolte dagli obblighi militari è consentito continuare a portare l’ultimo grado rivestito accompagnandolo con l’indicazione «prosciolto dagli obbli- ghi militari» oppure «pdo».

2 Sono eccettuati:

a. i militari che sono stati esclusi dal servizio militare o dall’esercito in virtù della legge militare o del codice penale militare del 13 giugno 19274; b. il personale militare il cui rapporto di lavoro presso il DDPS è stato disdetto in virtù dell’articolo 12 capoversi 6 lettere a–d o 7 della legge del 24 marzo

20005 sul personale federale.

Art. 7 Esecuzione Il DDPS emana le disposizioni esecutive necessarie ed è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

4 RS 321.0 5 RS 172.220.1

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Art. 8 Diritto vigente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 16 novembre 19946 sull’organizzazione dell’esercito; b. l’ordinanza del 22 giugno 19947 sullo stato maggiore dell’esercito.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RU 1995 706, 1996 163 248, 1997 2625, 1999 885, 2000 85 2860, 2001 3333, 2002 723 7 RU 1994 2890, 1995 4139, 1997 11

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Appendice8 (art. 4 cpv. 1)

8 La presente appendice e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU.

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