AS 2003 475
Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 24 febbraio 2003
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel setto- re delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 21a cpv. 2 2 Per la gestione di un numero individuale, l’Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 12 franchi. Se il titolare rinuncia all’attribu- zione nel corso dell’anno civile, la tassa amministrativa non è rimborsata pro rata.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
24 febbraio 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
1 RS 784.106.12
2002-2648 475