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AS 2003 475

AS 2003 475

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 24 febbraio 2003

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel setto- re delle telecomunicazioni è modificata come segue:

2 Per la gestione di un numero individuale, l’Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 12 franchi. Se il titolare rinuncia all’attribu- zione nel corso dell’anno civile, la tassa amministrativa non è rimborsata pro rata.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

24 febbraio 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

1 RS 784.106.12

2002-2648 475

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