AS 2003 475
AS 2003 475
Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 24 febbraio 2003
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel setto- re delle telecomunicazioni è modificata come segue:
2 Per la gestione di un numero individuale, l’Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 12 franchi. Se il titolare rinuncia all’attribu- zione nel corso dell’anno civile, la tassa amministrativa non è rimborsata pro rata.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
24 febbraio 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
1 RS 784.106.12
2002-2648 475