AS 2003 4751
Ordinanza concernente la videosorveglianza delle Ferrovie federali svizzere
Ordinanza concernente la videosorveglianza delle Ferrovie federali svizzere (FFS) (Ordinanza sulla videosorveglianza FFS, OVsor-FFS)
del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19 capoverso 1, 23 e 97 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr), ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante videocamere dei treni esercitati dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) e degli impianti ferroviari delle FFS. 2 Essa si applica alle Ferrovie federali svizzere SA (FFS SA) e alle imprese ferrovia- rie nelle quali la partecipazione delle FFS SA è per lo meno del 50 per cento.
Art. 2 Scopo della videosorveglianza 1 La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere i viaggiatori, l’esercizio e l’infra- struttura.
2 Essa è intesa segnatamente a:
a. proteggere il personale, i viaggiatori e i visitatori dalle aggressioni e dalle molestie; b. garantire la sicurezza degli oggetti di valore; c. prevenire i danneggiamenti.
Art. 3 Utilizzazione 1 La decisione di utilizzare apparecchi video compete alle FFS. La sfera segreta delle persone non deve essere sorvegliata (art. 179quater Codice penale2. 2 La videosorveglianza dev’essere visibile. Il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della videosorveglianza devono essere indicati nel luogo sorvegliato. 3 Le FFS possono incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire gli apparecchi video e di trattare i dati ottenuti. Esse sono responsabili dell’applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.
RS 742.147.2
2003-1816 4751
Ordinanza sulla videosorveglianza FFS RU 2003
Art. 4 Registrazione
1 I segnali video possono essere registrati.
2 Se le registrazioni contengono dati personali, sono esaminate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione e in seguito distrutte entro 24 ore. 3 Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto ammi- nistrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all’articolo 5 capoverso 1.
Art. 5 Comunicazione di registrazioni
1 Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
a. autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, su decisione delle stesse; b. autorità alle quali le FFS presentano una denuncia o presso cui fanno valere diritti. 2 La comunicazione di registrazioni a un’autorità ai sensi del capoverso 1 lettera b è ammessa soltanto se necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, ammi- nistrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento devono essere resi anonimi. Se l’autorità è parimenti un’autorità preposta al perseguimento penale ai sensi dell’articolo 1 lettera a, è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.
Art. 6 Protezione dei dati 1 Le FFS prendono le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d’accesso ai dati. 2 Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 235.1