AS 2003 4771
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Modifica del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 4 4 Devono soddisfare soltanto le esigenze fondamentali dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a: a. gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze, impiegati nell’interesse della sicurezza pubblica o del perseguimento penale da autori- tà preposte al perseguimento penale, da autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure o da autorità di polizia; b. i sistemi di localizzazione e di controllo, impiegati nell’interesse della sicu- rezza pubblica o del perseguimento penale da autorità preposte al persegui- mento penale, da autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure o da autorità di polizia.
Art. 16 lett. gbis, hbis e l
2 Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno:
gbis. gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per la ricezione dei segnali emessi dalle stazioni di radiofaro e dai satelliti di radionavigazione; hbis. gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per la ricezione della frequenza campione e del segnale orario; l. gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 4.
1 RS 784.101.2
2003-1831 4771
Impianti di telecomunicazione RU 2003
II
Allegato III n. 2 Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L’individuazione delle serie di prove considerate essenziali compete a un organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme tecniche. L’organismo di valutazione della conformità tiene in debita considerazione le deci- sioni precedenti prese dagli organismi di valutazione della conformità.
Allegato V n. 3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema garanzia qualità ad un organismo di valutazione della conformità di sua scelta. La domanda contiene: – tutte le informazioni utili sugli impianti di telecomunicazione previsti, – la documentazione relativa al sistema garanzia qualità (n. 3.2).
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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