AS 2003 4773
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)
Modifica del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 23 Contenuto
1 La concessione per radioamatori della Conferenza europea delle amministrazioni
delle poste e telecomunicazioni (CEPT) e le concessioni per radioamatori 1 e 2 autorizzano il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia e facsimile sulle bande di frequenze assegnate ai radioamatori. 2 La concessione per radioamatori 3 autorizza il concessionario a utilizzare un im- pianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia, facsimile e televisione sulle bande di frequenze 144–146 MHz e 430–440 MHz. 3 La potenza massima all’uscita del trasmettitore non deve superare 1000 Watt per la concessione per radioamatori CEPT e per le concessioni per radioamatori 1 e 2 e
25 Watt per la concessione per radioamatori 3.
Art. 24 cpv. 3 lett. a e b 3 Le persone fisiche che vogliono ottenere una concessione per radioamatori devono essere titolari di uno dei seguenti certificati di capacità: a. per la concessione per radioamatori CEPT, del certificato di capacità per le radiocomunicazioni di radioamatori, del certificato di radiotelegrafista o del certificato di radiotelefonista per le radiocomunicazioni di radioamatori; b. per la concessione per radioamatori 3, del certificato di capacità per le radio- comunicazioni di radioamatori, del certificato di radiotelegrafista, del certi- ficato di radiotelefonista o del certificato di radioamatore principiante.
1 RS 784.102.1
2003-1830 4773
Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione RU 2003
Art. 27 cpv. 5 5 L’impianto di radiocomunicazione del titolare di una concessione per radioamatori CEPT o di una concessione per radioamatori 1 o 2 può essere modificato senza l’accordo dell’autorità concedente.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz