Lexipedia

AS 2003 4777

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Modifica del 5 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

3 Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Art. 9 Servizi mobili di radiocomunicazione 1 Per un servizio in concessione a livello nazionale, la tassa di concessione ammonta a 1560 franchi l’anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz. 2 Per un servizio in concessione a livello regionale, la tassa di concessione ammonta, per regione, a 312 franchi l’anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz. 3 Per una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, le tasse di concessione secondo i capoversi 1 e 2 sono moltiplicate per lo stesso fattore di moltiplicazione.

Art. 9a Servizio di radiocomunicazione su ripetitori autonomi 1 Per un servizio in concessione su ripetitori di radiocomunicazione autonomi, la tassa di concessione ammonta a 312 franchi l’anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz. 2 Per una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, la tassa di concessione secondo il capoverso 1 è moltiplicata per lo stesso fattore di moltipli- cazione.

1 RS 784.106

2003-1829 4777

Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2003

Art. 11a cpv. 1, 2 e 3 lett. a e c 1 Per un servizio in concessione a livello nazionale, la tassa di concessione è calcola- ta secondo la formula seguente in base al tasso unico di cui al capoverso 2 e ai coefficienti di cui al capoverso 3: coefficiente larghezza di banda * coefficiente gamma delle frequenze * tasso unico coefficiente classi di frequenze 2 Per un servizio mobile via satellite il tasso unico ammonta a 15 franchi l’anno.

3 Coefficienti per il calcolo della tassa di concessione:

a. Coefficiente larghezza di banda: se la larghezza di banda ad alta frequenza attribuita è un multiplo di 25 kHz, il coefficiente larghezza di banda corrisponde a detto multiplo. c. Abrogata

Art. 16 cpv. 1 1 Per un impianto di radiocomunicazione che serve alla trasmissione di messaggi con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz (impianto di radiocomunica- zione con larghezza di banda ad alta frequenza ordinaria), la tassa di concessione mensile per trasmettitore/ricevitore ammonta a:

Genere di traffico Classe di frequenze 1 Classe di frequenze 2 Classe di frequenze 3

Area Area Area Area Area Area limitrofa distante limitrofa distante limitrofa distante Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr

Simplex 9.55 19.10 7.35 14.70 2.70 5.40 Duplex 10.80 21.60 7.60 15.20 2.70 5.40

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4778

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni | Lexipedia | Lexipedia